DAC8: Lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività

Gennaio 30, 2025

In breve: la DAC8 è la direttiva europea (UE) 2023/2226 che dal 1° gennaio 2026 obbliga exchange, wallet provider e gli altri prestatori di servizi in cripto-attività a comunicare ogni anno alle autorità fiscali i dati dei clienti e delle loro operazioni: acquisti e vendite contro euro, scambi cripto-cripto, trasferimenti, pagamenti. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 194/2025 e l’Agenzia delle Entrate riceverà i primi dati, riferiti al 2026, entro il 30 giugno 2027. Non cambia cosa devi dichiarare (quadro RW per il monitoraggio e l’imposta dello 0,2%, quadro RT per le plusvalenze, al 33% dal 2026), cambia che il Fisco potrà confrontarlo con quello che l’exchange gli ha comunicato.

Questa guida di Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker e degli exchange esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi (o M, T, D e W del 730), spiega cosa prevede la DAC8 ora che è operativa, quali operatori sono obbligati, quali informazioni arrivano all’Agenzia delle Entrate, cosa devi dichiarare e cosa fare per gli anni in cui non l’hai fatto.

I punti chiave

  • Cos’è: l’ottava versione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), che estende alle cripto-attività lo scambio automatico di informazioni già in vigore per conti bancari e broker (CRS/DAC2). Recepisce lo standard OCSE CARF.
  • Da quando: raccolta dei dati dal 1° gennaio 2026; primo invio all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027; primo scambio tra Stati entro il 30 settembre 2027.
  • Chi comunica: i CASP autorizzati MiCA (in tutta la UE, con passaporto europeo) e gli altri operatori di cripto-attività con clienti italiani, anche extra-UE.
  • Cosa comunicano: identità e residenza fiscale del cliente; per ogni cripto-attività, importi lordi e quantità di acquisti e vendite contro valuta, scambi cripto-cripto, trasferimenti in entrata e in uscita (compresi quelli verso wallet personali) e pagamenti sopra 50.000 euro.
  • Cosa dichiari tu: quadro RW (o W del 730) con l’imposta sul valore dello 0,2%, quadro RT (o T) per plusvalenze, permute rilevanti e proventi da staking, al 26% fino al 2025 e al 33% dal 2026.
  • Attenzione: il Fisco vede i volumi, non il tuo costo di acquisto: senza documentazione il costo vale zero e la plusvalenza è l’intero incasso.
  • Anni passati: la DAC8 non è retroattiva, ma gli anni dal 2021 in poi sono ancora accertabili: il ravvedimento operoso resta possibile finché non arriva una contestazione.

Cosa trovi in questa guida
Cos’è la DAC8 e come si collega a CRS, CARF e MiCA
Entrata in vigore e calendario
Quali exchange e operatori sono obbligati
Quali informazioni riceve l’Agenzia delle Entrate
Comunicato non significa tassato
Cosa devi dichiarare
E per gli anni passati?
Domande frequenti

Cos’è la DAC8 e come si collega a CRS, CARF e MiCA

La direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (DAC) è lo strumento con cui gli Stati dell’Unione Europea si scambiano informazioni fiscali. È stata modificata più volte: con la DAC2 (2014) ha adottato il Common Reporting Standard dell’OCSE, il CRS, grazie al quale dal 2017 banche e broker esteri comunicano ogni anno saldi e redditi dei conti dei residenti italiani; con la DAC7 (2021) ha incluso le piattaforme digitali. La DAC8, direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023, è l’ottava modifica e porta nello stesso sistema le cripto-attività, che fino al 2025 restavano quasi del tutto fuori: i wallet su exchange non sono conti finanziari e non rientravano nel CRS.

La DAC8 non nasce da sola. Traduce in diritto europeo il CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), lo standard dell’OCSE approvato nel 2022 e adottato da decine di giurisdizioni, Italia compresa dal novembre 2024, che permetterà lo scambio anche con Paesi extra-UE. E si appoggia al regolamento MiCA (UE 2023/1114), che dal 2025 disciplina l’autorizzazione dei prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) in Europa: MiCA dice chi può operare, DAC8 dice cosa deve comunicare al Fisco.

DAC8: scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività dal 2026

Entrata in vigore e calendario

L’Italia ha recepito la DAC8 con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025, e gli obblighi di raccolta dei dati sono partiti il 1° gennaio 2026. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026 ha fissato modalità e termini, e le FAQ del 29 luglio 2026 hanno dato i primi chiarimenti operativi. Il calendario per chi investe è questo.

DataCosa succede
1° gennaio 2026Gli operatori iniziano a raccogliere i dati su clienti e operazioni e a verificare la residenza fiscale di ogni utente (adeguata verifica)
1° luglio 2026Fine del periodo transitorio MiCA: in tutta la UE si può offrire servizi in cripto-attività solo con l’autorizzazione CASP di uno Stato membro
30 giugno 2027Primo invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2026; da qui in poi ogni anno entro il 30 giugno per l’anno precedente
30 settembre 2027Primo scambio automatico tra le autorità fiscali degli Stati membri (e, con il CARF, delle giurisdizioni aderenti)
Dal 2027-2028L’Agenzia incrocia i dati ricevuti con le dichiarazioni dei redditi 2027 (anno d’imposta 2026): prime lettere di compliance sulle cripto basate sui dati DAC8

Quali exchange e operatori sono obbligati

L’obbligo di comunicazione (art. 7 D.Lgs. 194/2025) riguarda due categorie. La prima sono i CASP autorizzati ai sensi del MiCA, che prestano servizi di custodia, scambio, esecuzione di ordini o trasferimento di cripto-attività: grazie al passaporto europeo basta l’autorizzazione di uno Stato membro per operare in tutta l’Unione, e i dati dei clienti italiani arrivano all’Agenzia delle Entrate tramite lo scambio con lo Stato che ha rilasciato la licenza. È il caso dei grandi exchange internazionali che hanno ottenuto la licenza MiCA in Irlanda, Lussemburgo, Malta, Germania o altri Paesi UE. La seconda sono gli altri operatori di cripto-attività (Crypto-Asset Operators) non coperti dal MiCA ma con un collegamento con l’Italia: residenza, sede, stabile organizzazione o sede abituale dell’attività, anche se extra-UE. Un operatore che già comunica i dati in un altro Stato membro o in una giurisdizione CARF equivalente può esserne esonerato in Italia, ma deve notificarlo all’Agenzia.

In Italia, al 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia avevano autorizzato otto CASP (tra cui Young Platform, Conio, CheckSig, CryptoSmart e Hodlie) più Banca Sella come intermediario bancario; tutti sono iscritti nel registro ESMA dei prestatori di servizi in cripto-attività, dove puoi verificare lo status di qualsiasi exchange europeo. Dal 1° luglio 2026 chi non ha l’autorizzazione deve cessare l’attività con i clienti UE. Per te significa due cose: se usi un exchange autorizzato, i tuoi dati arrivano al Fisco; se usi un operatore non autorizzato, oltre ai rischi sul capitale non avrai documentazione fiscale affidabile, e i dati potrebbero arrivare lo stesso tramite il CARF del Paese in cui ha sede.

Quali informazioni riceve l’Agenzia delle Entrate

Le informazioni sono due blocchi. Il primo è l’identità: nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, codice fiscale, data e luogo di nascita, raccolti con la procedura di adeguata verifica che gli exchange hanno attivato dal 2026 (è il motivo per cui molti hanno chiesto di confermare residenza e codice fiscale). Il secondo sono le operazioni dell’anno, aggregate per tipo di cripto-attività e identificate con il codice DTI (Digital Token Identifier) quando esiste.

Tipo di operazioneCosa viene comunicato
Acquisti contro valuta (euro, dollari)Importo lordo pagato, numero di operazioni e quantità di cripto acquistate, per ogni tipo di token
Vendite contro valuta (cash-out)Importo lordo incassato, numero di operazioni e quantità vendute
Scambi cripto-cripto (es. BTC contro ETH, ETH contro USDT)Valore di mercato e quantità, sia per la cripto ceduta sia per quella ricevuta
Trasferimenti in entrata e in uscitaValore, quantità e numero di trasferimenti da e verso altri exchange o wallet; per i trasferimenti verso wallet personali (non custoditi da un operatore) anche l’indirizzo del wallet. Esclusi solo i trasferimenti tra conti dello stesso utente presso lo stesso operatore
Pagamenti al dettaglioPagamenti in cripto per beni o servizi sopra 50.000 euro, con i dati del commerciante
Prestiti e garanzieI trasferimenti per concessione e restituzione di un prestito in cripto e per il deposito di collaterale sono comunicati come trasferimenti, non come scambi (FAQ AdE 29 luglio 2026)

Rientrano tutte le cripto-attività usabili per pagamento o investimento: token fungibili e NFT, stablecoin, token collegati ad attività, token di moneta elettronica, perfino le valute digitali di banca centrale. Due cose non vengono comunicate: il saldo al 31 dicembre (la DAC8, a differenza del CRS, lavora sui flussi dell’anno e non sulle giacenze) e il tuo costo di acquisto. Questo secondo punto è decisivo: l’Agenzia vedrà che hai venduto Bitcoin per 20.000 euro, ma non quanto li avevi pagati.

Comunicato non significa tassato

Il perimetro delle operazioni comunicate è più ampio di quello delle operazioni tassabili ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies, TUIR. Non generano plusvalenza o minusvalenza, pur essendo comunicate: la permuta tra cripto con le stesse caratteristiche e funzioni (per esempio tra due stablecoin ancorate alla stessa valuta; Circolare 30/E/2023), la conversione tra un token di moneta elettronica in euro e l’euro stesso (L. 207/2024, art. 1, c. 24, modificato dalla L. 199/2025), i trasferimenti tra wallet o exchange dello stesso proprietario, i depositi di garanzia per un prestito. Generano invece reddito, e vanno dichiarate: le vendite contro euro o altra valuta, le permute tra cripto diverse (Bitcoin contro Ethereum, Ethereum contro USDT, un token fungibile contro un NFT), la conversione in euro di stablecoin in dollari, e i proventi da staking, lending e airdrop.

La conseguenza pratica: quando l’Agenzia confronterà i dati DAC8 con la tua dichiarazione, troverà operazioni comunicate che non compaiono tra i redditi. Starà a te dimostrare, con la documentazione dell’exchange, che erano neutrali. Chi non ha i report, o li ha incompleti, non potrà farlo.

Cosa devi dichiarare

La DAC8 non ha introdotto nessun nuovo obbligo per il contribuente: gli obblighi esistono dal 2023 (L. 197/2022) e sono gli stessi che il Fisco potrà ora verificare. Sono due.

  • Monitoraggio e imposta sul valore: ogni conto su exchange e ogni wallet, anche in autocustodia, va indicato nel quadro RW (o W del 730) con il valore all’inizio e alla fine dell’anno, e sconta l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% (art. 19, c. 18, DL 201/2011). Nessuna soglia: vale anche per pochi euro e anche in perdita.
  • Redditi: plusvalenze da vendita, permute rilevanti e proventi da staking, lending e airdrop vanno nel quadro RT (o T del 730), sezione cripto, con imposta sostitutiva del 26% per le operazioni fino al 31 dicembre 2025 e del 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 207/2024). La franchigia di 2.000 euro non esiste più dal 2025. Le minusvalenze cripto si compensano solo con plusvalenze cripto, per quattro anni.

Il costo di acquisto va documentato “con elementi certi e precisi”, altrimenti si assume pari a zero (art. 68, c. 9-bis, TUIR): con la DAC8 questa regola diventa la più pericolosa, perché il Fisco avrà gli incassi lordi e, senza i tuoi report, potrà tassarli per intero. Conserva gli export completi di ogni exchange e wallet, anno per anno, anche di quelli chiusi. Le guide per Binance, Coinbase, Kraken e Crypto.com spiegano quali file scaricare.

E per gli anni passati?

La DAC8 non è retroattiva: i primi dati riguardano il 2026. Ma gli anni precedenti restano aperti all’accertamento (di norma fino al quinto anno successivo alla dichiarazione, il settimo se omessa, raddoppiati per le attività nei Paesi black list), e l’Agenzia può già chiedere informazioni agli exchange con sede in Italia o in Paesi collaborativi, oltre a vedere con il CRS i bonifici verso e dagli exchange sui conti bancari. Chi ha operato in cripto dal 2021 al 2025 senza dichiarare ha una finestra, prima che i dati 2026 rendano evidente il patrimonio, per regolarizzarsi con il ravvedimento operoso: dichiarazioni integrative, imposte con interessi e sanzioni ridotte. Dopo una lettera di compliance le sanzioni tornano piene: dal 3% al 15% del valore non monitorato (art. 5 DL 167/1990) più quelle sulle imposte non versate. Per gli anni fino al 2022 valgono ancora le vecchie regole (cripto assimilate alle valute estere, con la soglia dei 51.645,69 euro), come spieghiamo nella guida alla tassazione dei conti trading.

Metti in regola le tue cripto prima che lo faccia la DAC8

Ricostruiamo tutte le operazioni dagli export di Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Bitpanda, Young Platform e degli altri exchange e wallet, separiamo le operazioni neutrali da quelle tassabili, calcoliamo plusvalenze, minusvalenze e imposta sul valore e consegniamo il facsimile dei quadri RW e RT (o W e T del 730) con il report di calcolo che documenta il costo di ogni cripto. Elaboriamo anche gli anni precedenti per il ravvedimento.

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23. Ottobre, 2026
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Domande frequenti sulla DAC8

Da quando è in vigore la DAC8?
Dal 1° gennaio 2026 per la raccolta dei dati (D.Lgs. 194/2025). Gli exchange inviano i dati del 2026 all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027, e lo scambio tra Stati parte entro il 30 settembre 2027.

Il mio exchange comunicherà i miei dati al Fisco italiano?
Sì, se è un CASP autorizzato MiCA in qualsiasi Paese UE (i dati passano dallo Stato della licenza all’Italia) o se ha un collegamento con l’Italia. Gli exchange extra-UE aderenti al CARF comunicheranno al proprio Paese, che li scambierà con l’Italia.

Il Fisco vedrà anche i miei wallet personali (Ledger, MetaMask)?
Non direttamente, ma vedrà i trasferimenti dall’exchange verso quei wallet, con l’indirizzo di destinazione. Il wallet in autocustodia va comunque dichiarato nel quadro RW.

L’Agenzia saprà quanto ho guadagnato?
No: riceve importi lordi e quantità, non il costo di acquisto. Se non dichiari e non documenti il costo, potrà considerare l’intero incasso come plusvalenza.

La DAC8 riguarda anche gli anni prima del 2026?
No, i primi dati sono quelli del 2026. Ma gli anni precedenti sono ancora accertabili e conviene regolarizzarli con il ravvedimento operoso prima di ricevere una lettera di compliance.

Devo dichiarare le cripto anche se non ho mai venduto?
Sì, nel quadro RW (o W del 730) con l’imposta sul valore dello 0,2%, qualunque sia l’importo. I redditi si dichiarano solo quando vendi, permuti tra cripto diverse o ricevi proventi da staking, lending e airdrop.

Quanto si paga sulle plusvalenze cripto?
Il 26% sulle operazioni fino al 31 dicembre 2025 e il 33% dal 1° gennaio 2026, senza franchigia. Le minusvalenze si compensano solo con altre plusvalenze cripto, per quattro anni.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023 (DAC8), che modifica la direttiva 2011/16/UE; OCSE, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF); direttiva 2014/107/UE (DAC2/CRS)
  • D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 (recepimento DAC8), in particolare art. 7 (soggetti obbligati); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026; FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2026
  • Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA); registro ESMA dei prestatori di servizi in cripto-attività
  • Art. 67, c. 1, lett. c-sexies, e art. 68, c. 9-bis e 10, TUIR; L. 197/2022 (regime delle cripto-attività dal 2023); L. 207/2024 e L. 199/2025 (aliquota 33% dal 2026, abolizione franchigia, neutralità dei token di moneta elettronica in euro); Circolare 30/E del 27 ottobre 2023
  • Art. 4 e 5 DL 167/1990 (monitoraggio fiscale e sanzioni); art. 19, c. 18, DL 201/2011 (imposta sul valore delle cripto-attività); art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso)

Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 6 ottobre 2026, in base al D.Lgs. 194/2025, al Provvedimento AdE 186865/2026 e alle FAQ del 29 luglio 2026.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate. Questo contenuto è stato preparato anche con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la revisione e la responsabilità editoriale di Tasse Trading.

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Fisco 2025: 3 Milioni di Lettere di Compliance in Arrivo – Tutto Quello che Devi Sapere

Novembre 21, 2024

Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate invierà almeno tre milioni di lettere ai contribuenti, in base a una convenzione con il Ministero dell’Economia che rimarrà in vigore fino al 2026. L’obiettivo di questa iniziativa è rafforzare la “compliance fiscale“, ossia l’adesione alle regole fiscali da parte di chi non è in regola, ma che ha ancora la possibilità di rimettersi in pari senza incorrere in sanzioni.

Cosa sono le lettere di compliance fiscale?

Le lettere inviate dal Fisco rientrano nella categoria delle cosiddette “lettere di compliance“, che hanno lo scopo di stimolare il pagamento spontaneo delle imposte e l’emersione degli imponibili ai fini Iva. Queste comunicazioni mirano anche a valutare la capacità contributiva di ciascun contribuente. A differenza di altre misure, come il concordato preventivo o le sanatorie, che servono a risolvere debiti fiscali arretrati, le lettere di compliance sono focalizzate sulla correzione degli errori, permettendo ai contribuenti di ottenere sanzioni ridotte.

Nel corso degli anni, l’invio di queste lettere è aumentato notevolmente. Nel 2015 erano state inviate circa 300.000 lettere, con un recupero di 300 milioni di euro, mentre nel 2023 il numero delle comunicazioni è salito a oltre 3 milioni, con un recupero di 4,2 miliardi di euro. Questo dimostra l’efficacia di tali iniziative, che rappresentano una fonte significativa di entrate per l’erario. mettere che ci si aspetta anno 2021

Cosa Aspettarsi per il 2025

Nel 2024 sono state inviate lettere di compliance relative all’anno fiscale 2020. Di conseguenza, nel 2025 ci si potrebbe aspettare l’invio delle lettere di compliance riferite all’anno fiscale 2021. Questo continuo aumento delle comunicazioni dimostra l’impegno dell’Agenzia delle Entrate nel monitorare la corretta dichiarazione dei redditi e nel garantire che i contribuenti possano regolarizzare eventuali errori, con l’opportunità di beneficiare di sanzioni ridotte, incentivando il pagamento spontaneo delle imposte.

Nel corso degli anni, le lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate si sono spesso focalizzate su uno o pochi broker specifici. Ad esempio, ci sono stati anni in cui le comunicazioni riguardavano principalmente broker come Plus500 o Interactive Brokers. Ogni anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate individua e invia lettere di compliance a contribuenti che potrebbero non aver dichiarato correttamente i redditi derivanti da specifiche piattaforme di trading.

Per l’anno prossimo, potremmo aspettarci che le lettere si concentrino su broker sempre più diffusi come eToro, conti CFD come Vantage, AvaTrade o XM. che sono sempre più utilizzati per il trading online. Con i recenti sviluppi nel mondo delle crypto, è possibile che vengano inviate lettere di compliance anche per exchange di portata come Binance, Coinbase, Kraken e altri ancora. Questi cambiamenti riflettono un’evoluzione costante del mondo del trading e degli investimenti, e l’Agenzia delle Entrate è sempre più attenta a monitorare le transazioni in queste nuove aree per garantire che siano correttamente dichiarate.

A chi sono destinate le lettere?

Le lettere del Fisco raggiungeranno principalmente i contribuenti che non hanno dichiarato tutte le proprie entrate. Questo tipo di comunicazione offre l’opportunità di correggere errori in buona fede senza subire sanzioni.

All’interno dei destinatari di queste lettere, potrebbero rientrare coloro che detengono attività finanziarie all’estero in regime dichiarativo. Tra questi, potrebbero esserci:

  • Coloro che non hanno dichiarato i redditi derivanti da attività di trading.
  • Coloro che non hanno dichiarato correttamente il quadro RW (monitoraggio fiscale) per le attività finanziarie detenute all’estero.

Per ulteriori dettagli sulla dichiarazione dei conti trading, ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento su come dichiarare il conto trading.

Cosa fare se ricevi una lettera di compliance?

Se hai ricevuto una lettera di compliance, non preoccuparti. L’Agenzia delle Entrate consente sempre di regolarizzare la propria posizione per errori commessi in buona fede, applicando sanzioni ridotte, se la correzione viene effettuata entro i termini stabiliti.

Per correggere la tua posizione, dovrai presentare una dichiarazione integrativa, includendo, oltre ai redditi già dichiarati, gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Le informazioni devono essere riportate nel quadro RW del modello dichiarativo, mentre i redditi di fonte estera, come interessi, dividendi, plusvalenze e altri proventi derivanti da tali attività estere, devono essere indicati nei quadri corrispondenti (RL, RM, e RT).

Al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, sarà necessario versare le imposte maggiorate, insieme agli interessi e alla sanzione ridotta. La sanzione applicata sarà ridotta a un sesto della misura minima, che, nel caso di dichiarazione infedele, corrisponderà al 15% dell’imposta maggiorata, come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo al ravvedimento operoso

Come consultare la tua situazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Le comunicazioni inviate dal Fisco offrono ai contribuenti l’opportunità di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, che consente di sanare le anomalie pagando sanzioni ridotte. Per verificare la propria situazione, i destinatari delle lettere possono accedere al Cassetto Fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Qui troveranno tutte le informazioni utili per correggere eventuali errori e mettersi in regola con il Fisco.

In sintesi, se hai ricevuto una lettera di compliance, è importante agire tempestivamente per correggere gli errori e beneficiare delle sanzioni ridotte previste.

Non preoccuparti, Tasse Trading è al tuo fianco!

Se hai ricevuto una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate, non farti prendere dal panico. Tasse Trading Srl è qui per aiutarti a sanare la tua posizione in modo rapido e professionale. Grazie ai nostri strumenti avanzati, siamo in grado di elaborare i tuoi dati finanziari e fornirti un facsimile del Modello Redditi precompilato, indispensabile per regolarizzare la tua posizione fiscale. Inoltre, ti consegneremo un report dettagliato dei calcoli effettuati, garantendo la massima trasparenza e affidabilità.

Ma non finisce qui: con i nostri modelli precompilati potrai affidarti ai nostri commercialisti affiliati, che si occuperanno di correggere eventuali errori nella dichiarazione, calcolare le imposte, sanzione e interessi dovuti e gestire i il versamento tramite F24.

 

[ARCHIVIO] Istanza Rimborso Cripto 12,5%: Modello Gratuito e Come Presentare l’Istanza

Novembre 15, 2024

Nota Importante: La Legge di Bilancio 2024 ha eliminato la possibilità di applicare l’aliquota del 12,5% menzionata in questo articolo. Pertanto, le informazioni riportate non sono più valide o applicabili.

 

Criptovalute e Fisco: Aliquota Ridotta al 12,5%? Cosa Sapere per l’istanza di Rimborso

Le criptovalute sono al centro di un acceso dibattito fiscale. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti cambiamenti in tema di crypto, ma una presunta ambiguità normativa ha sollevato la possibilità che l’aliquota applicabile sia quella ridotta del 12,5% anziché il 26% sulle criptoattivià. Questo potrebbe aprire la strada a richieste di rimborso per i contribuenti che hanno già versato più del dovuto.

rimborso criptovalute

La Falla nella Normativa: Aliquota 12,5% o 26%?

Secondo l’interpretazione di alcuni esperti, le criptovalute rientrano tra gli strumenti finanziari indicati dall’Articolo 67 del TUIR, per i quali è prevista un’aliquota del 12,5%. Tuttavia, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023 chiarisce che sui redditi derivanti dalle criptoattività si deve applicare l’aliquota del 26%.

Questa apparente contraddizione potrebbe offrire ai contribuenti l’opportunità di richiedere un rimborso per la differenza del 13,5% di quanto versato. Per approfondire tutti i dettagli normativi su questa falla e comprendere meglio la situazione, puoi consultare il nostro articolo dedicato: Scopri di più sulla tassazione delle criptoattività e l’aliquota del 12,5%.

Dichiarazione 2023: È Possibile Applicare l’Aliquota del 12,5%?

No, al momento non è possibile applicare il 12,5% sui redditi da criptoattività. Come indicato nella Circolare del 27 ottobre 2023 e nelle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota applicabile è fissata al 26%. Inoltre, gli stessi software dell’Agenzia delle Entrate non consentono di dichiarare un’aliquota diversa. Pertanto, qualsiasi tentativo di applicare il 12,5% comporterebbe inevitabilmente problemi di conformità

Il Rimborso è Garantito? Ecco Cosa Sapere

No, il rimborso non è garantito. Se l’Agenzia delle Entrate non risponde entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, si forma il cosiddetto “silenzio-rifiuto”. In questo caso, è necessario avviare un contenzioso legale contro l’Agenzia delle Entrate.

Solo in caso di contenzioso è importante considerare che potresti dover affrontare spese legali, pertanto, prima di procedere, valuta attentamente i costi e i benefici con un esperto.

Hai Versato il 26%? Scopri Come Richiedere il Rimborso per le Cripto

Se hai già versato l’aliquota del 26% sui redditi da criptoattività, hai diritto di presentare un’istanza di rimborso. È importante sapere che la normativa consente di richiedere il rimborso entro 4 anni dal pagamento

 

Come Presentare l’Istanza di Rimborso Cripto

  1. Verifica dei Dati nella Dichiarazione:
    • Se hai realizzato minusvalenze: Non è necessario richiedere il rimborso.
    • Se hai superato la soglia di 2.000 euro in plusvalenze e hai versato l’imposta del 26%: Hai diritto al rimborso. Tuttavia, tieni presente che la presentazione dell’istanza potrebbe richiedere tempo e comportare delle spese legali in caso di contenzioso. È importante valutare attentamente tutti i costi e benefici, preferibilmente con il supporto di un esperto.
  2. Preparazione della Documentazione Necessaria:
  3. Compila l’Istanza di Rimborso Cripto: Specifica l’importo da recuperare (pari al 13,5% delle imposte versate) e allega i documenti richiesti.
  4. Invia la Richiesta all’Agenzia delle Entrate: Puoi presentare l’istanza tramite PEC oppure consegnarla fisicamente presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.

Furto o smarrimento del wallet di criptovalute? Ecco come dichiararle nel 2026

Ottobre 8, 2024

In breve, le criptovalute rubate o bloccate in un wallet di cui hai perso le chiavi private non vanno indicate nel quadro RW, a condizione che tu abbia sporto denuncia a un’autorità di pubblica sicurezza, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, par. 3.4. La perdita però non è fiscalmente rilevante: non puoi dedurla come minusvalenza nel quadro RT, art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR.

Criptovalute rubate o perse: cosa dichiarare nel quadro RW e nel quadro RT

Hai perso il seed del tuo wallet, ti hanno svuotato l’hardware wallet o sei caduto in una truffa e ora non sai cosa scrivere in dichiarazione dei redditi? Le criptovalute rubate sono un caso che il fisco ha chiarito solo nel 2023.

In questo articolo Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi, oppure M, T, D e W del 730, spiega cosa prevede il fisco per le criptovalute rubate o perse e cosa devi conservare.

Criptovalute rubate o perse: perché il fisco le tratta a parte

Un wallet decentralizzato, come MetaMask, Ledger o Trezor, non ha un intermediario: l’accesso dipende solo dalle chiavi private o dalla frase seed. Se le perdi o te le rubano, le cripto-attività restano sulla blockchain ma non sono più tue in concreto. Per il fisco il punto è proprio questo: non detieni più un’attività di cui puoi disporre.

Di regola le cripto-attività, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) o stablecoin come USDT e USDC, vanno dichiarate ogni anno nel quadro RW (o W del 730) per il monitoraggio fiscale, con l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2%, art. 4 DL 167/1990 e art. 19, comma 18, DL 201/2011.

L’obbligo vale anche se sono in un wallet personale e non su un exchange. Il furto e lo smarrimento sono l’eccezione, ma solo se li puoi provare.

Quadro RW: serve la denuncia

Le cripto-attività di un wallet rubato o inaccessibile non vanno indicate nel quadro RW se dimostri, con una denuncia presentata a un’autorità di pubblica sicurezza come Polizia, Carabinieri o Polizia Postale, di aver smarrito o subito il furto delle chiavi private, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, par. 3.4.

Senza denuncia l’Agenzia delle Entrate considera le cripto ancora tue e l’obbligo resta, con le sanzioni per il quadro RW non compilato, dal 3% al 15% del valore, art. 5, comma 2, DL 167/1990. Le criptovalute rubate restano quindi fuori dal monitoraggio solo con la prova del furto.

La denuncia va fatta appena ti accorgi del problema e conservata con la dichiarazione: in caso di controllo è l’unico documento che giustifica l’assenza del wallet. Se il furto avviene a metà anno, nel quadro RW dell’anno dichiari il wallet per il periodo in cui lo hai detenuto, con la data di fine detenzione, e dall’anno successivo non lo indichi più.

Quadro RT: la perdita non è una minusvalenza

Il quadro RT (o T del 730) raccoglie le plusvalenze e le minusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di cripto-attività, tassate al 26% sui redditi 2025 e al 33% dal 2026, art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR, e L. 199/2025. Il furto o lo smarrimento delle chiavi non è una cessione: non incassi nulla e non c’è un corrispettivo.

Per questo la Circolare 30/E è esplicita sulle criptovalute rubate o perse: la normativa non prevede la rilevanza delle perdite, quindi lo smarrimento o il furto delle chiavi private non è una fattispecie fiscalmente rilevante. In pratica il valore delle criptovalute rubate o perse non si può portare in deduzione né compensare con altre plusvalenze.

Lo stesso vale per le cripto perse in una truffa: la denuncia ti toglie l’obbligo del quadro RW, ma non crea una minusvalenza.

Cosa è successoQuadro RW (o W)Quadro RT (o T)
Chiavi private o seed persi, con denunciaNon si compila dall’anno successivoNessuna minusvalenza
Wallet svuotato da un furto o da una truffa, con denunciaNon si compila dall’anno successivoNessuna minusvalenza
Stessi casi, ma senza denunciaObbligo di dichiarare, con imposta 0,2%Nessuna minusvalenza
Cripto vendute in perdita prima del furtoDichiarate fino alla venditaMinusvalenza valida, compensabile per 4 anni

Exchange fallito o conto bloccato: un caso diverso

Se le criptovalute erano su un exchange poi fallito, come FTX, o su una piattaforma che ha bloccato i prelievi, non hai perso le chiavi: hai un credito verso la società. In questo caso la Circolare 30/E non si applica e la posizione va valutata caso per caso, anche in base all’esito della procedura concorsuale. Prima di decidere cosa dichiarare conviene confrontarsi con un professionista abilitato.

Nota: conserva insieme alla dichiarazione la denuncia, gli indirizzi dei wallet coinvolti, gli screenshot dei saldi prima del furto e le transazioni sulla blockchain che mostrano l’uscita dei fondi. Sono i documenti che l’Agenzia può chiedere nei cinque anni successivi.

Hai wallet ed exchange da dichiarare?

Dal 2013 elaboriamo i report degli exchange e dei wallet per investitori italiani. Ricevi il facsimile precompilato del Modello Redditi con i quadri RT e RW, o del 730 con i quadri T e W, il calcolo dell’imposta sulle cripto-attività e il report di calcolo, con i wallet rubati o persi gestiti correttamente.

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Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. c-sexies, e art. 68, commi 9-bis e 10: plusvalenze e minusvalenze su cripto-attività, introdotte dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
  • DL 28 giugno 1990, n. 167, art. 4 (monitoraggio fiscale, quadro RW) e art. 5, comma 2 (sanzioni).
  • DL 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, comma 18: imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2%.
  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, par. 3.4: esclusione dal quadro RW delle cripto-attività con chiavi private smarrite o rubate, previa denuncia; irrilevanza fiscale della perdita.
  • L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026): imposta sostitutiva sulle cripto-attività al 33% dal 2026.
  • Istruzioni al Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadri RT e RW.

Autore Edoardo Di Giacomo, specialista fiscale Tasse Trading.

Aggiornato il 6 ottobre 2026, Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025).

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate. Questo contenuto è stato preparato anche con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sotto la revisione e la responsabilità editoriale di Tasse Trading.


L’Agenzia delle Entrate può monitorare le criptovalute?

Luglio 3, 2024

Il monitoraggio delle criptovalute

Se ti stai chiedendo se le tue transazioni in criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Solana, Matic, Ada,… sono tracciabili dall’Agenzia dell’entrate, questo articolo ti fornirà una spiegazione su come l’agenzia riesce a monitorare le tue criptovalute e perché è importante dichiararle ogni anno.

Secondo la C.M. n.30/E/2023 “gli obblighi di monitoraggio fiscale delle cripto-attività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse…”

L’Agenzia chiarisce inoltre che “nel quadro RW va compilato un rigo per ogni portafoglio, conto digitale o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente”

Questo mette in evidenza come il contribuente sia tenuto a dichiarare non solo i conti digitali (o exchange) ma anche tutti i portafogli (o wallet) su cui detiene criptovalute.

 

Come viene tracciata una criptovaluta?

Per molti investitori, il termine criptovaluta  richiama una  presunta capacità di garantire l’anonimato. Questi strumenti vengono spesso promossi come decentralizzati, anonimi, non tracciabili e a prova di manomissione. Tuttavia, la realtà è più complessa.

Infatti,  criptovalute come Bitcoin, Ethereum, Solana e a tante altre si basano sulla tecnologia blockchain, che è fondata sulla trasparenza grazie a un registro digitale pubblico. Per questo,  chiunque può accedere al registro e visualizzare qualsiasi transazione effettuata. Inoltre, tutte le transazioni sono memorizzate in modo permanente nel registro.

Di conseguenza, chiunque abbia interesse, attraverso un ID di transazione e un esploratore blockchain può risalire agli indirizzi dei wallet associati o vedere quali transazioni sono state effettuate. Tra questi può esserci un’autorità fiscale come l’Agenzia delle Entrate.

Anche se c’è ancora un certo livello di anonimato, dato che l’indirizzo del tuo wallet non contiene informazioni personali, collegare un indirizzo di wallet a un individuo è diventato sempre più semplice per le Autorità Fiscali . Questo è dovuto in parte alla pressione esercitata dal governo sugli exchange di criptovalute per raccogliere e condividere i dati dei clienti.

Come si collega un Wallet ad un soggetto?

Esistono vari modi per collegare il tuo indirizzo di portafoglio alla tua identità, anche senza informazioni personali memorizzate.

Innanzitutto, alcuni wallet permettono di collegare una carta di credito o di debito per acquistare monete digitali, come ad esempio TrustWallet. Questo è comodo per acquisti veloci di Ethereum, Bitcoin o Solana, ma rende anche molto semplice collegare il tuo conto bancario al wallet.

Inoltre, se trasferisci criptovalute tra il tuo wallet decentralizzato e gli exchange centralizzati che condividono dati con le autorità fiscali, questi dati potrebbero includere anche l’indirizzo del tuo portafoglio.

Può anche accadere che il tuo portafoglio possa raccogliere più dati di quanto pensi. Ad esempio ConsenSys ha aggiornato la sua politica sulla privacy dichiarando che gli indirizzi IP e Ethereum degli utenti di MetaMask possono ora essere tracciati quando completano una transazione. Anche se al momento non è certo che queste informazioni vengano condivise con terze parti esterne a ConsenSys, potrebbe essere solo una questione di tempo.

Nel caso specifico di un Wallet, il collegamento di un wallet a un certo cliente avviene nel momento in cui quest’ultimo desidera prelevare dal wallet stesso. Se ad esempio si vuole vendere un Ethreum, un Bitcoin o un Solana in moneta FIAT, è necessario passare attraverso un exchange, ed è in questo frangente che l’agenzia delle entrate potrebbe venire a conoscenza del wallet, se non lo era già.

Le sanzioni per la detenzione di criptovaluta non dichiarata possono arrivare al 15% per ogni anno in cui non è stato presentato il quadro RW.

Inoltre, nel caso di omissione del quadro RW, i termini di accertamento per l’intera dichiarazione si raddoppiano. Questo è un punto cruciale, poiché aumenta significativamente la possibilità di incorrere in sanzioni più severe.

Conclusioni

Come puoi notare, è diventato sempre più complicato per i detentori di criptovalute sfuggire dalle autorità fiscali, indipendentemente dall’exchange, dal wallet o dalla blockchain utilizzati. Il consiglio migliore è dichiarare correttamente le tue criptovalute e pagare le imposte dovute per evitare sanzioni ben più pesanti.

 

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Tassazione cripto-attività 2023-2024

Novembre 6, 2023

Tassazione cripto-attività: Circolare n.30/E del 27 ottobre 2023

 

ll 27 ottobre 2023 è stata emessa la Circolare n. 30/E con l’obiettivo di chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività in Italia. Con la Legge di bilancio 2023, infatti, ha disciplinato il regime di tassazione delle “cripto-attività” introducendo una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%.

Nuova introduzione della lettera c-sexies al comma 1 dell’articolo 67:

Introduce una nuova categoria di cripto-attività definita come  «una  rappresentazione  digitale  di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

Questa categoria copre tutte le attività che generano reddito attraverso la detenzione, il rimborso e i trasferimenti di valori e diritti. Inoltre le  plusvalenze  realizzate  e  gli  altri  proventi  percepiti  per  effetto  di operazioni  aventi  ad  oggetto  dette  cripto-attività,  comunque  denominate,  sono imponibili,  in  capo  alle  persone  fisiche.

Le plusvalenze e altri guadagni derivanti da operazioni con cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione, sono soggetti a un’imposta del 26% per le persone fisiche.

1.1 Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo 

A livello europeo, le cripto-attività non rientrano nelle normative MiFID. Il regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA) definisce tre categorie di cripto-attività:

(i) gli “e-money token”, un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale; 

(ii) gli “asset-referenced token”, un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere  un  valore  stabile  facendo  riferimento  a  un  altro  valore  o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali; 

(iii) e le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma di  cripto-attività  (quali,  ad  esempio,  gli  utility  token),  diverse  dagli strumenti  finanziari  o  da  altri  prodotti  già  disciplinati  da  altri  atti dell’Unione europea

La loro qualificazione, stante la natura ibrida dell’attività, non può che avvenire in concreto e caso per caso, tenuto conto delle caratteristiche funzionali e del concreto utilizzo.  

Il legislatore decide di tassare tuttele tipologie reddituali e le inserisce nell’art. 67 del tuir

Regime fiscale ante legge di bilancio 2023 

La Risoluzione 72/E del 2016 equiparava le criptovalute alle valute estere, questa equiparazione è stata in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Punti chiave: 

  • Le operazioni di acquisto e vendita “a pronti” di criptovalute non sono soggette a rilevanza fiscale se la giacenza rimane al di sotto di 51.645,69€.
  • Le operazioni “a termine” di criptovalute, invece, sono sempre soggette a tassazione.
  • Il valore in euro della giacenza media in cripto-valuta va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione.
  • Resta  inteso  che,  qualora  non  risulti  integrata  la  condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.
  • I redditi derivanti dallo staking delle criptovalute rientrano nella categoria dei “Redditi di capitale” e devono essere dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi.
  • Non vi è imposta di bollo (IVAFE)

Regime fiscale post legge di bilancio 2023

Il documento affronta anche il trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo staking e fornisce dettagli sulle operazioni fiscalmente rilevanti in seguito all’entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Viene introdotta una nuova franchigia di 2000 euro per i redditi derivanti da cripto-attività con la stessa funzionalità economica. L’articolo distingue tra “e-money token” e “asset-referenced token,” specificando che il primo è rilevante fiscalmente, mentre il secondo non lo è. Viene spiegato come distinguere tra di loro.

La nuova norma, in vigore dal 1° gennaio 2023, contiene una definizione fiscale di cripto-attività, analoga a quella contenuta nel regolamento MiCA

Cinque operazioni cripto-attività fiscalmente rilevanti:

  1. La cessione a pronti, il rimborso o la permuta di cripto-attività con diverse caratteristiche e funzioni (la cessione di cripto-attività con la stessa funzione non è rilevante dal punto di vista fiscale, ad esempio BTC-ETH)
  2. La cessione a titolo oneroso di utility token, ovvero dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio. Questo è rilevante dal punto di vista fiscale.
  3. L’attività di staking.
  4. La cessione a “termine” di cripto-valute.
  5. La cessione di NFT già “emessi”.

I redditi sono considerati diversi in base alla lettera c-sexies) sono redditi diversi se percepiti dalle persone  fisiche  «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso  o  cessione  a  titolo  oneroso,  permuta  o  detenzione  di  cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. (…) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

STESSA FUNZIONALITA’ ECONOMICA

In sostanza, lo scambio tra cripto-attività con la stessa funzionalità economica non è rilevante dal punto di vista fiscale, in quanto sono considerate “aventi eguali caratteristiche e funzioni”.

Per quanto riguarda la permuta tra cripto-valute e stablecoin, è necessario fare una distinzione seguendo l’approccio definito dal regolamento MiCA:

  • “e-money token” (con garanzia sottostante): è un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. Questo è rilevante fiscalmente.
  • “asset-referenced token“: è un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e mira mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali. Questo non è rilevante fiscalmente.

➡️ E’ possibile scaricare qui la circolare 

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Hai superato la soglia di €2.000 di redditi da criptovalute?

La soglia di €2.000 è cumulativa per TUTTI i redditi percepiti di TUTTI i conti criptovalute.

Come si calcola la soglia?

  • Sommare plusvalenze/minusvalenze da criptovalute per l’interno anno 2023 per tutti i conti criptovalute
  • Sommare i redditi da staking, mining e altri interessi

👉 Se il risultato è inferiore a €2.000 dovrai dichiarare le criptovalute solo nel quadro RW e pagare l’IVAFE. Ritorna sul nostro preventivo e spunta la casella “non hai superato €2.000 di redditi…”.

👉 Se il risultato è superiore a €2.000 dovrai dichiarare anche i redditi da criptovalute e versare il 26% sul totale della plusvalenza, oltreché compilare il quadro RW e pagare IVAFE. Ritorna sul nostro preventivo e non spuntare la casella.

Esempio:

Conto Binance: P&L ➡️ +1000
Conto Binance: Staking ➡️ +1500
Conto Coinbase: P&L ➡️ -1000
Conto Coinbase: Staking: ➡️ +600

TOTALE REDDITI: 2100 (quindi ho superato la soglia)


 

 

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9. Vantaggi Fiscali con Criptovalute nel 2023

Ottobre 26, 2023

9. Come puoi ottenere vantaggi fiscali con le criptovalute

Criptovalute: come si dichiarano e vengono tassate? – Forbes Advisor Italia

La Nuova Normativa in vigore dall’anno fiscale 2023 :

A partire dall’anno fiscale 2023 in poi, il calcolo per l’imposizione fiscale del 26% per le criptovalute, ha subito un’importante novità. Infatti, sparisce la soglia dei 51.645.68€ sulla giacenza di valute estere per lasciar spazio a quella dei 2.000€ sui profitti/perdite su cripto.

Cosa vuol dire?

Tutte le plusvalenze di criptovalute superiori a 2.000€ assumeranno reddito imponibile, mentre tutte plusvalenze inferiori a questa cifra non saranno fiscalmente rilevanti.

E’ bene notare che questa soglia vale anche per le minusvalenze. Se hai ottenuto una minusvalenza superiore a 2.000€ potrai infatti dichiararla e sfruttarla per i 4 anni successivi.

E per i valori inferiori a 2.000€?
No, in questo caso è vero che una plusvalenza inferiore a questa soglia non sarà tassata al 26%, ma è altrettanto vero che anche una minusvalenza inferiore a tale soglia non sarà dichiarabile.

Ecco allora che può essere utile pensare a delle strategie per sfruttare al meglio questa nuova normativa, specialmente se sei un trader che movimenta poco il proprio conto e che non investe cifre elevate per la propria attività di trading.


Vediamo alcune fattispecie:

Per semplificare prendiamo in considerazione un solo  Exchange (Binance, Coinbase, Kraken)

CASO 1:

Valore Posizione Cripto all’acquistoal 05.05.202310.000€
Valore Posizione Criptoal 05.12.202313.000€
Valore P&L Cripto Mark To Marketal 05.12.202313.000-10.000 = +3.000€

Supponiamo che tu abbia posizioni aperte in criptovalute con un P&L Mark-To-Market* di 3000€, in data 05.12.23

(*E’ la plus/minus che otterresti se decidessi di chiudere la posizione il 05.12.23)

Strategia 1: può esser utile tenere la posizione aperta fino a fine anno 2023, per “rimandare” il pagamento dell’imposta al futuro.

Strategia 2: può esser conveniente chiudere la posizione, se hai minusvalenze pregresse di 4 anni fa (2019) che puoi sfruttare prima di perderle del tutto*

(* E’ il caso in cui hai un conto trading / exchange cripto aperto negli anni precedenti per cui vuoi sfruttare le minus e abbassare l’imposizione fiscale)

 

CASO 2: 

Valore Posizione Cripto all’acquistoal 05.05.202313.000€
Valore Posizione Criptoal 05.05.202310.000€
Valore P&L Cripto Mark To Marketal 05.12.202310.000-13.000 = -3.000€

Supponiamo tu abbia posizioni aperte in criptovalute con un P&L mark-to market di -3000€, in data 5-12-23.

Strategia: può esser strategico chiudere le posizioni e dichiarare la minusvalenza di 3.000€ per sfruttarla fino ai prossimi 4 anni fiscali.


CASO 3: 

Valore Posizione Cripto all’acquistoal 05.05.202311.500€
Valore Posizione Criptoal 05.12.202310.000€
Valore P&L Cripto Mark To Marketal 05.12.202310.000 -11.500 = -1.500€

Supponiamo tu abbia posizioni aperte in cripto, il cui P&L Mark-To Market registra minusvalenza di 1500€, in data 5-12-23.

Strategia: è sicuramente conveniente NON chiudere le posizioni, perché altrimenti si avrebbe una minusvalenza di 1500€ (NON dichiarabile, dato che è sotto la soglia dei 2000€) e quindi si perderebbe la possibilità di sfruttarle.

Hai un wallet fisico o un exchange come Binance, Coinbase o Kraken? Con le giuste strategie potresti ottimizzare la tua tassazione!

 

 

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*I contenuti della presente pagina non costituiscono consulenza fiscale e i contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti per i singoli casi concreti

 

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Novità in materia di criptovalute contenute nella Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022)

Dicembre 15, 2022

NUOVA FISCALITA’ PER LE CRIPTOVALUTE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre, n. 197), in vigore dal 1° gennaio 2023, presenta alcune interessanti novità in materia di criptovalute.

Di seguito si analizzano alcuni aspetti rilevanti.

Il testo contempla, all’art. 1 comma 126 e seguenti, una riforma organica della normativa in materia di criptovalute.

Dalla lettura del testo normativo si evince il mutamento dell’inquadramento fiscale delle cripto. Infatti, si stabilisce che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), soggetti ad imposta sostitutiva del 26%.

TASSAZIONE CRIPTOVALUTE: NUOVA FRANCHIGIA

Inoltre, viene stabilita una nuova franchigia: sparisce la soglia dei 51.645,69€ per lasciar spazio a quella fissata a 2.000€: tutte le plusvalenze al di sotto dei 2.000€ (per l’anno di imposta) non assumeranno rilevanza fiscale mentre le plusvalenze ed i proventi che supereranno suddetto importo, invece, costituiranno reddito imponibile.

NB: la franchigia di 2000€ vale solo per anni fiscali 2023 e 2024. Dal 2025 la franchigia è stata abolita!

COME SI CALCOLANO LE PLUSVALENZE?

Alla luce di ciò sorge spontanea una domanda: come si calcolano le plusvalenze? Sarà rilevante il differenziale tra il corrispettivo percepito per la cessione e il costo o il valore di acquisto. Il costo o valore di acquisto “è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero“.

QUALI OPERAIZONI HANNO RILEVANZA FISCALE?

  • Conversione Cripto-Fiat: La vendita di criptovalute in cambio di Euro, Dollari o altri monete Fiat.
  • Conversione Cripto-Stablecoin: Lo scambio di una criptovaluta verso stablecoin definite dal MiCa come “e-money token” ancorate a valute fiat, come USDT (Tether) e USDC. Questo passaggio è equiparato a un incasso (cash-out).
  • Acquisto di beni o servizi: Pagare un bene direttamente in cripto o usare le card degli exchange.
  • Trasferimento verso terzi: Cedere cripto a un wallet non tuo.
  • Proventi da rendita: Tutto ciò che deriva da Staking, Airdrop, Mining o un’altra forma di interessi da cripto-attività. Questi proventi sono tassati al valore di mercato nel momento in cui li ricevi nel wallet.

NON SONO TASSABILI GLI SCAMBI CRIPTO-CRIPTO

Un’altra novità è rappresentata dall’assenza di rilevanza fiscale degli scambi cripto-cripto: infatti si precisa che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Questo significa che passare da una criptovaluta all’altra non genera reddito sottoposto a tassazione. Mentre ogni scambio che non rientra nella propria categoria può essere tassato. Assume, inoltre, rilevanza fiscale la conversione della criptovaluta in euro o altra valuta fiat.

MONITORAGGIO FISCALE CRIPTOVALUTE: SANATORIA

Infine, si fornisce al contribuente un’opportunità di sanare la propria posizione nel caso di detenzione di cripto attività mai dichiarate. Infatti, si avrà la possibilità di presentare un’apposita dichiarazione versando la sanzione di omessa segnalazione nella misura pari allo 0.5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate al fine regolarizzare il mancato monitoraggio fiscale. Nell’ipotesi in cui, invece, le cripto-attività abbiano generato delle plusvalenze si potrà regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%(3.5%+ 0.5%) del valore delle attività non dichiarate. 

 

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Dichiarazione Coinbase

Ottobre 6, 2022

Come si dichiara il conto Coinbase?

Coinbase
Coinbase
è  una piattaforma online, tramite la quale puoi acquistare, vendere e conservare criptovalute. Nasce nel 2012 ed oggi è uno degli exchange di criptovalute più famosi in assoluto. Con sede legale a San Francisco, negli Stati Uniti, conta circa 73 milioni di utenti verificati. La piattaforma supporta un numero elevato di criptovalute e i vertici di Coinbase hanno annunciato di voler aumentare il supporto a nuove criptovalute.

Dichiarazione Coinbase

Coinbase ha sede all’estero, negli Stati Uniti,  e deve sempre essere inserito nel Modello Redditi Persone Fisiche o 730 tramite la propria dichiarazione dei redditi. Sempre, anche se non sono stati fatti prelievi dal conto o anche in assenza di minusvalenze.

Non ci sono soglie minime sotto le quali viene meno l’obbligo di dichiarare il conto. Il conto Coinbase deve sempre essere dichiarato nel quadro RW del Modello Redditi.

Talvolta, occorre compilare anche il quadro RT (in caso di plusvalenze)

 

 

Quali sono i quadri da compilare per il conto Coinbase?

QUADRO RW: ai fini del monitoraggio fiscale

QUADRO RT: Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati derivanti da criptovalute al di sopra di €2.000 sono fiscalmente rilevanti art. 67 TUIR (c-sexies)  – franchigia valida solo per anno fiscale 2023 e 2024. Dal 2025 la franchigia di 2000 euro è stata abolita

QUADRO RL : Se vengono realizzati Redditi da Staking, Airdrop o Mining che sono tassati in base allo scaglione di reddito di appartenenza (regime ex ante 2023)

Se non supero la soglia di 2000€ (anno fiscale 2023-2024) posso non dichiarare il conto nel quadro RT?

Certo, al di sotto di €2.000 di plusvalenze e altri proventi realizzati i redditi non sono fiscalmente rilevanti. Questo può essere fiscalmente vantaggioso rispetto agli investimenti in altri strumenti finanziari (come azioni, opzioni, ecc,) che invece sono sempre tassati al 26%, ma attenzione che come non puoi dichiarare le plusvalenze, allo stesso modo non puoi dichiarare le minusvalenze e di conseguenza perderai la possibilità di compensarle con eventuali profitti nei 4 anni successivi.

Se hai elevate minusvalenze, in un’ottica continuativa dell’attività di trading, potrebbe essere conveniente superare questa soglia. Ma di questo abbiamo parlato a lungo in una lezione della nostra guida fiscale che puoi leggere qui.

NB: dal 2025 la franchigia è stata abolita. Ciò significa che qualsiasi proventi fiscalmente rilevante è tassato al 26%.

 

 

Devo dichiarare il conto Coinbase anche se ho fatto un solo deposito senza fare operazioni?

Si, l’obbligo di monitoraggio fiscale scatta dal momento in cui si apre un conto all’estero e si effettua il primo deposito. Con un saldo maggiore di 1 euro per un giorno si deve compilare il quadro RW.

 

Come fare la dichiarazione dei redditi per Coinbase

 

Coinbase mi rilascia la documentazione per fare la dichiarazione dei redditi?

No, Coinbase come quasi tutti i conti esteri non rilasciano documentazione adeguata per fare in autonomia la dichiarazione dei redditi. La documentazione rilasciata da Coinbase è puramente informativa e non segue la normativa fiscale italiana. Per dichiarare il conto occorre calcolare i saldi convertendo le criptovalute al tasso di cambio opportuno e applicare la metodologia del LIFO sulle operazioni effettuate.

 

Se apro un conto Coinbase sono obbligato a fare la dichiarazione dei redditi?

Si, il conto Coinbase deve essere inserito nel Modello Redditi Persone Fisiche o 730 tramite la dichiarazione dei redditi.

 

Sono un lavoratore dipendente, faccio il 730 posso avere un conto Coinbase?

Certamente, potrai continuare a fare il Modello 730 e a parte integrerai con il Modello Redditi PF per Coinbase. Dall’anno fiscale 2024 è possibile fare tutto con il 730 grazie all’introduzione dei nuovi quadri W, T e M.

Che documenti devo fornire per l’elaborazione del conto Coinbase?

Per le elaborazioni fiscali del 2023, a seguito dell’art. 67 TUIR (c-sexies) (plusvalenze maggiori di 2000€ deducibili al 26%), chiederemo di aprire un conto cointracking e di collegarlo al nostro Account PRO per permetterci di elaborare correttamente tutte le operazioni, assieme alla compilazione del quadro RW.

NB: dal 2025 la franchigia è stata abolita. Ciò significa che qualsiasi proventi fiscalmente rilevante è tassato al 26%.

SCADENZE FISCALI

Quali sono le scadenze fiscali da ricordare?

 

Il conto Coinbase va inserito in dichiarazione e segue le scadenze fiscali delle persone fisiche:

30 giugno: primo versamento delle imposte

30 luglio: secondo versamento delle imposte (con maggiorazione 0.4% delle imposte da pagare)

30 settembre: invio dichiarazione dei redditi Modello 730

31 ottobre: invio dichiarazione dei redditi Modello redditi/Unico

 

COINBASE

Cosa offre Coinbase?

Coinbase offre un ampio servizio che comprende:

  • Exchange: acquistare, vendere e usare criptovalute;
  • Wallet: conservazione sicura delle tue criptovalute;
  • USD Coin: acquisto e negoziazione di una stablecoin, ovvero una criptovaluta che ha un prezzo stabile;
  • Earn: una funzione utile per migliorare le tue conoscenze sulle criptovalute e guadagnarne gratis;
  • Pro: è la funzione destinata agli operatori esperti, per transazioni avanzate in criptovaluta.
  • Commercio: accettazione pagamenti in criptovaluta;
  • Custody: conservazione della criptovaluta con un servizio dedicato alle istituzioni;
  • Ventures: raccolta fondi per la propria startup.

Commissioni e costi

Per poter acquistare le criptovalute con Coinbase devi avere un wallet in cui depositare le valute digitali che hai comprato.

Coinbase offre la possibilità di utilizzare un wallet gratuitamente, ciò significa che l’operatore deposita la tua valuta e la tua criptovaluta senza alcun costo per di mantenimento. 

Inoltre, Coinbase non addebita costi per il trasferimento di criptovaluta da un portafoglio Coinbase ad un altro, con l’operatore che sosterrà per te le spese di transazione di rete.

La piattaforma applica uno spread di 0,50 punti percentuali per gli acquisti e per le vendite di criptovaluta. Lo spread può variare a seconda delle fluttuazioni dei prezzi di mercato, in aumento o in diminuzione. 

In aggiunta allo spread Coinbase applica anche una commissione 

Le commissioni fisse sono pari a:

  • 0,99 euro se l’importo della transazione è pari o inferiore a 10 euro;
  • 1,49 euro se l’importo della transazione è compreso tra 10 e 25 euro;
  • 1,99 euro se l’importo della transazione è compreso tra 25 e 50 euro;
  • 2,99 euro se l’importo della transazione è compreso tra 50 e 200 euro.

Le commissioni variabili sono invece pari a:

  • 1,49% per i pagamenti “standard”;
  • 3,99% per i pagamenti istantanei (disponibili solo per le carte di debito);
  • 0,15 euro per i trasferimenti bancari.

Criptovalute disponibili su Coinbase

Coinbase propone la possibilità di negoziare decine di criptovalute, fra cui:

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Bitcoin Cash
  • Litecoin
  • EOS
  • Tezos
  • Stellar Lumens
  • Ethereum Classic
  • Dash

Vuoi dichiarare il tuo conto Coinbase senza sbagliare?

 

 

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Dichiarazione Binance

Ottobre 4, 2022

Binance va dichiarato?

 

Binance è uno degli exchange di criptovalute più utilizzati a livello mondiale. Ad oggi ha una filiale in Italia per i i clienti italiani e svolge sia la funzione di exchange, dando agli utenti la possibilità di scambiare criptovalute, sia la funzione di wallet per conservare le criptovalute che si possiedono.

 

Dichiarazione di Binance

Binance è un exchange estero e, pertanto, deve sempre essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dagli importi investiti e dalla presenza o meno di prelievi sul conto.

Questo perché non vi sono soglie minime da raggiungere per la dichiarazione Binance. 

Occorre quindi sempre compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale.

E il quadro RT per proventi da cripto-attività su cui è applicata un imposta sostitutiva del 26%.

 

Quali sono le imposte che potrebbero essere dovute?

  • imposta del 26% sul guadagno realizzato da criptovalute (plusvalenze realizzate – minusvalenze realizzate) e gli altri proventi realizzati (es. staking, airdrop, mining e altri interessi)

Quali sono i possibili redditi?

  • redditi diversi nel quadro RT (dal 2023 tutti i proventi vanno in RT)
  • redditi ordinari nel quadro RL (valido solo attività cripto fino all’anno fiscale 2022 per la tassazione di staking, mining e altri interessi)

 

Bisogna dichiarare Binance anche se si è effettuato solo il deposito?

Sì, basta che il saldo sia diverso da zero anche per un solo giorno e scatta l’obbligo di dichiarare l’exchange.

 

Ho avuto delle perdite, devo dichiarare lo stesso?

Si, qualsiasi attività fiscalmente rilevante va inserita nel quadro RT, anche se a chiusura dell’anno hai avuto delle perdite realizzate. Portando in dichiarazione le perdite potrai utilizzarle nei 4 anni successivi per compensare future plusvalenze da cripto-attività

 

COME FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per la dichiarazione basta consegnare lo storico di Binance al commercialista o CAF?

No purtroppo. Lo storico di Binance è informativo ma non è valido ai fini fiscali e non segue gli standard della normativa fiscale italiana. Occorre effettuare l’elaborazione fiscale dei movimenti in modo da inserire ogni voce al posto corretto per non rischiare errori e, di conseguenza, sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Se solitamente si effettua il 730 come si procede?

a partire dalla dichiarazione 2025 (anno fiscale 2024) sono stati introdotti i nuovi quadri nel 730 permettendo quindi di fare l’intera dichiarazione con esso. per le dichiarazioni precedenti è necessario presentare un’integrativa tramite modello unico/redditi

 

SCADENZE FISCALI

Quali sono le scadenze fiscali?

La scadenza per il versamento delle imposte è il 30 giugno (dell’anno successivo rispetto al quale si fa riferimento).

C’è poi la possibilità di versare le imposte (dopo il 30 giugno) entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40% su di esse.

La scadenza per l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è il 30 settembre per il 730 e il 31 ottobre per il modello Unico.

 

 

Vuoi dichiarare in sicurezza il tuo conto Binance? Contattaci per ricevere il tuo Modello Redditi/730 precompilato!

 

COSA OFFRE LA PIATTAFORMA BINANCE

Binance offre un ampio portafoglio di prodotti finanziari 

  • Binance Exchange, il più grande exchange crypto per volume di trading.
  • BNB Chain, ovvero, un sistema di software blockchain basato sulla community, con sviluppatori e collaboratori provenienti da tutto il mondo
  • Trust Wallet, un portafoglio sicuro e decentralizzato con il quale gli utenti possono inviare, ricevere e conservare i propri asset digitali.
  • Binance research fornisce ricerche a livello istituzionale, approfondimenti e analisi basate sui dati per gli investitori del mondo cripto
  • Binance Labs investe nelle infrastrutture e in progetti basati su tecnologia blockchain
  • Binance Charity, ovvero una fondazione a scopo di lucro dedicata alla promozione di attività filantropiche su blockchain e al raggiungimento della sostenibilità globale
  • Binance Academy è un polo per l’apprendimento che offre istruzione gratuita sulla blockchain e le crypto. 

Binance è una piattaforma completa che mette a disposizione dell’utente tutti gli strumenti necessari per operare nel trading di criptovalute.  

Per quanto riguarda l’exchange, è possibile operare utilizzando tre livelli, con funzioni differenti, in grado di soddisfare ogni esigenza: 

  1. Exchange base, ovvero la piattaforma standard, che permette di effettuare ordini a mercato, stop e limit. Su molte coppie di trading è inoltre possibile operare in leva. Principalmente ci sono 6 mercati: Bitcoin (BTC), Altcoin (ETH, TRX, XRP e DOGE), Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD), USDT e fiat.
  2. Exchange Avanzato, la piattaforma dedicata ai professionisti che ci permette di inserire i nostri indicatori preferiti, visualizzare lo stato dei nostri ordini in tempo reale e selezionare direttamente se operare o meno utilizzando la leva finanziaria.
  3. App Mobile disponibile per IOS e Android è semplice e intuitiva e rappresenta lo strumento ideale per fare day trading.

QUALI CRIPTO SONO SUPPORTATE

Binance offre oltre 600 criptovalute da comprare, scambiare e conservare,le principali sono: 

  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Tether (USDT)
  • Ripple (XRP)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Litecoin (LTC)
  • Cardano (ADA)
  • Eos (EOS)
  • Monero (XMR)
  • Stellar Lumens (XLM)
  • Binance USD (BUSD)
  • BNB

La lista viene aggiornata mensilmente e le criptovalute con volumi poco elevati vengono rimosse in modo da lasciare spazio a eventuali nuove monete digitali.

 

COME COMPRARE CRYPTO SU BINANCE

Per acquistare delle criptovalute su Binance è possibile scegliere tra metodi diversi: 

  1. Carta di credito/debito che rappresenta l’opzione più semplice per i nuovi utenti.
  2. Depositando fondi nel portafoglio Fiat e Spot: è possibile trasferire valuta fiat dal proprio conto bancario e utilizzarla sull’exchange.
  3. Binance P2P: acquistando criptovalute direttamente da altri utenti con il servizio peer-to-peer di Binance.

 

COMMISSIONI E PREZZI SU BINANCE

Gli utenti registrati al servizio avranno una commissione fissa dello 0,1% per ogni operazione. 

La piattaforma consente il pagamento delle fees relative alle transazioni in Binance Coin dando la possibilità di ottenere sconti (circa 25%).

Non vengono applicati costi per i depositi e l’exchange ha deciso di ridurre le commissioni di prelievo che valgono solo per bitcoin e ethereum. 

le commissioni per i prelievi, invece, sono “dinamiche” ovvero, si adattano allo stato del mercato.

Per quanto riguarda i limiti di deposito e prelievo di valuta fiat, essi ammontano rispettivamente a € 20.000/giorno per i depositi, € 10.000/giorno per i prelievi.

 

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Rene Hofer
7. Settembre, 2026
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Il servizio di Tasse Trading è stato rapido, competente, e sono più che soddisfatto. Grazie al servizio clienti veloce e amichevole!
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gotamo65 profile picture
gotamo65
3. Settembre, 2026
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Gentili, disponibili, ed economici. Grazie

 

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ECCELLENTE
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In base a 1705 recensioni
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Luigi S profile picture
Luigi S
23. Ottobre, 2026
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Da 4 anni mi avvalgo del loro servizio, che - perlomeno nel mio caso - si è rivelato fin da subito fondamentale per integrare la documentazione fiscale redatta dal mio commercialista con quella specifica riguardante il trading.
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Marco Seregni profile picture
Marco Seregni
14. Ottobre, 2026
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Ottimo servizio. Veloci, precisi e molto disponibili.
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marina restori profile picture
marina restori
12. Ottobre, 2026
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Puntuali, efficienti e molto disponibili per chiarimenti al telefono. Grazie!
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Marco Passuello profile picture
Marco Passuello
11. Ottobre, 2026
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Ottimo Lavoro Ragazzi. Molto tempo risparmiato per me ed il mio Commercialista.
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Marco Pavesi profile picture
Marco Pavesi
24. Settembre, 2026
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OTTIMO SERVIZIO
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Emanuele Bosi profile picture
Emanuele Bosi
16. Settembre, 2026
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Gentili e tempestivi
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Franca De Martis profile picture
Franca De Martis
8. Settembre, 2026
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Soddisfatta per il servizio ottimo e veloce; ringrazio il Signor Federico persona molto professionale, sempre disponibile e chiaro nelle risposte Grazie di cuore
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Marco Giovini profile picture
Marco Giovini
7. Settembre, 2026
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RAPIDI e precisi
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Rene Hofer profile picture
Rene Hofer
7. Settembre, 2026
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Il servizio di Tasse Trading è stato rapido, competente, e sono più che soddisfatto. Grazie al servizio clienti veloce e amichevole!
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gotamo65
3. Settembre, 2026
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Gentili, disponibili, ed economici. Grazie