Giada Nessun commento

Le certificazioni di minusvalenza art. 6 comma 5 D.Lgs. 461/97: cosa sono e come utilizzarle

La certificazione di minusvalenza rappresenta un documento ufficiale rilasciato dagli intermediari finanziari italiani in regime amministrato, che attesta le minusvalenze non compensate maturate su strumenti finanziari. Questa certificazione, disciplinata dall’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 461/97, permette ai contribuenti di portare in compensazione le minusvalenze nei quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzazione.

Tuttavia, vi è una confusione diffusa tra i contribuenti, molti dei quali utilizzano erroneamente il termine “certificazione di minusvalenza” anche in riferimento al calcolo delle minusvalenze in regime dichiarativo, un concetto del tutto diverso.

Cosa sono le certificazioni di minusvalenza ex art. 6 comma 5 D.Lgs. 461/97?

Le certificazioni di minusvalenza vengono rilasciate dalle banche e dagli intermediari italiani solo per i conti in regime amministrato che sono stati chiusi o convertiti al regime dichiarativo. Questo documento riporta:

  • L’importo delle minusvalenze realizzate suddivise per anno fiscale.
  • La data di realizzazione e  la relativa scadenza per la compensazione (quattro anni successivi).
  • Il riferimento normativo ex art. 6 comma 5 D.Lgs. 461/97.

Esempi pratici di certificazione di minusvalenza:

Le certificazioni di minusvalenza art. 6 comma 5 D.Lgs. 461/97: cosa sono e come utilizzarle 1

Quando e come possono essere utilizzate?

Le minusvalenze certificate possono essere utilizzate in regime dichiarativo solo in due casi specifici:

Passaggio dal regime amministrato al regime dichiarativo:

  • Se il contribuente decide di chiudere il regime amministrato e optare per il regime dichiarativo, può richiedere la certificazione delle minusvalenze residue.
  • Queste minusvalenze potranno essere utilizzate per compensare plusvalenze in regime dichiarativo.

Chiusura del conto presso l’intermediario:

  • Se il contribuente chiude il conto presso l’intermediario in regime amministrato, può richiedere la certificazione delle minusvalenze maturate e mai compensate.
  • Anche in questo caso, le minusvalenze potranno essere utilizzate in dichiarazione dei redditi per la compensazione con le plusvalenze in regime dichiarativo.

 

Cosa non si può fare:

  • Non è possibile riportare in dichiarazione minusvalenze da regime amministrato se il conto rimane attivo in tale regime. In questo caso, la gestione rimane a carico dell’intermediario.
  • Le minusvalenze non possono essere utilizzate oltre il quarto anno successivo alla loro maturazione. Dopo tale periodo, vengono perse.

 

Errore comune: l’uso improprio del termine “certificazione di minusvalenza”

Molti contribuenti che operano in regime dichiarativo richiedono la “certificazione di minusvalenza”, pensando che sia un documento che possa essere generato anche per i loro conti, equivalente a quello rilasciato nel regime amministrato.

In realtà, in regime dichiarativo non esistono certificazioni di minusvalenza.: L’unico modo per calcolarle è rielaborare manualmente i movimenti del proprio conto e riportare il risultato nel quadro RT della dichiarazione dei redditi, provvedendo poi all’invio telematico. Le minusvalenze così calcolate dovranno essere riportate nello storico delle minusvalenze pregresse e potranno essere compensate entro i quattro anni successivi.

Perché nel regime dichiarativo la certificazione non esiste?

Nel regime dichiarativo, il contribuente è responsabile della dichiarazione fiscale e deve occuparsi in autonomia di:

  1. Calcolare le minusvalenze realizzate analizzando i propri movimenti finanziari.
  2. Inserirle nel Modello Redditi, compilando correttamente il quadro RT.
  3. Provvedere all’invio telematico della dichiarazione
  4. Compensarle nei quattro anni successivi, se non utilizzate subito.

A differenza del regime amministrato, nel regime dichiarativo non c’è un intermediario che effettua automaticamente il calcolo e la compensazione delle minusvalenze.

Il broker estero non è un sostituto d’imposta e non rilascia una certificazione di minusvalenza.

Perché Affidarsi a Noi?

Se ha una certificazione di minusvalenza, la inseriamo nel nostro sistema e le forniamo:

  • Lo “Zainetto Fiscale” 📂 – Un report sempre aggiornato che tiene traccia di tutte le sue certificazioni di minusvalenza, con le relative scadenze e lo stato delle compensazioni.
  • Il Facsimile del Modello Redditi 📝 – Compiliamo per Lei la sezione relativa alle minusvalenze nel Modello Redditi, in modo corretto e senza errori, così potrà semplicemente consegnarlo al suo commercialista o al CAF.

Se non ha la certificazione, una volta effettuata la prima elaborazione con noi:

  • Ricostruiamo tutto lo storico delle minusvalenze nel Modello Redditi, riportando anche quelle pregresse da regime dichiarativo.
  • Gestiamo automaticamente la compensazione, evitando errori e ottimizzando la dichiarazione per ridurre al minimo le imposte.

👉 Richieda subito un preventivo gratuito https://app.tassetrading.it/register

support Nessun commento

Guida Completa per Dichiarare il Conto Trading nel 2025

Negli ultimi anni, il trading online è diventato sempre più diffuso tra gli investitori italiani, grazie alla facilità di accesso ai mercati finanziari globali. Tuttavia, detenere un conto trading, soprattutto con broker esteri, comporta obblighi fiscali specifici che devono essere rispettati per evitare sanzioni. In questa guida vedremo tutto ciò che serve sapere per dichiarare correttamente il conto trading nella dichiarazione dei redditi 2025.

guida dichiarazione conto trading 2025

1. Quando Deve Essere Dichiarato il Conto Trading?

Se il tuo conto trading è detenuto presso un broker estero, devi dichiararlo anche se non hai realizzato operazioni. L’obbligo sussiste indipendentemente dall’importo investito o dal fatto che ci siano state plusvalenze o minusvalenze nel corso dell’anno.

Gli obblighi dichiarativi principali sono due:

  • Monitoraggio fiscale: Devi compilare il quadro RW per segnalare all’Agenzia delle Entrate il possesso del conto trading all’estero.
  • Dichiarazione dei redditi di trading: Se hai realizzato plusvalenze, dividendi o altri proventi, questi devono essere dichiarati nei quadri RT, RM o RL, a seconda della tipologia di reddito​.

2. Quali Redditi Genera il Trading?

Le attività di trading possono generare tre categorie di redditi imponibili in Italia:

  • Redditi di capitale (es. interessi e dividendi): Vanno dichiarati nel quadro RM del Modello Redditi.
  • Redditi diversi di natura finanziaria (es. plusvalenze da vendita di strumenti finanziari, criptovalute): Vanno dichiarati nel quadro RT​.
  • Redditi ordinari (es. plusvalenze da vendita di fondi non armonizzati): Vanno dichiarati nel quadro RL.

Se hai registrato minusvalenze, puoi riportarle nei successivi quattro anni per compensarle con future plusvalenze, riducendo così l’imponibile​.

 

3. Come Sono Tassate le Rendite Finanziarie in Italia?

In Italia, i redditi derivanti dal trading sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%, ad eccezione dei titoli di Stato, che godono di un’aliquota ridotta al 12,5%​.

Tipologia di redditoTassazione
Plusvalenze su azioni, ETF, CFD, Forex,Criptovalute (se plusvalenze > 2.000€)26%
Dividendi, Interessi, Cedole26%
Interessi su titoli di Stato italiani12,5%
Fondi / ETF non armonizzatialiquota IRPEF

4. Come Compilare la Dichiarazione dei Redditi?

Se hai un conto trading con un broker estero, devi presentare il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico) e compilare i seguenti quadri:

  • Quadro RW: Obbligatorio per il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’IVAFE (0,2% sul valore medio del conto).
  • Quadro RT: Per dichiarare plusvalenze derivanti dalla vendita di strumenti finanziari.
  • Quadro RM: Per redditi di capitale, come dividendi o interessi​.
  • Quadro RL: Per altri redditi di natura finanziaria, come incentivi da piattaforme di social trading, e plusvalenze da fondi non armonizzati.

5. Cosa Succede se Non Dichiaro il Conto Trading?

Omettere la dichiarazione del conto trading può portare a sanzioni fiscali significative. L’Agenzia delle Entrate ha accesso ai dati dei contribuenti italiani grazie agli accordi internazionali di scambio di informazioni, quindi il rischio di essere scoperti è elevato​.

Le sanzioni per omessa dichiarazione possono arrivare fino al 30% dell’importo non dichiarato. Se non hai dichiarato il conto, puoi rimediare con il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni​.

6. Trading in Regime Dichiarativo o Amministrato?

Se usi un broker italiano, puoi scegliere tra:

  • Regime amministrato: Il broker applica direttamente la tassazione e tu non devi presentare il Modello Redditi. Però attenzione: se detieni valuta estera sul tuo conto in regime amministrato, e hai superato la soglia di 51.645,69 euro di valuta estera (considerando tutti i tuoi conti)​ ​per almeno 7 giorni lavorativi continui (art. 67 Dpr 917/86), dovrai calcolare le plusvalenze sulla tua valuta estera in autonomia.
  • Regime dichiarativo: Devi dichiarare tu i redditi e pagare le imposte autonomamente​.

Se hai un broker estero, sei obbligato al regime dichiarativo, quindi devi gestire in autonomia la dichiarazione fiscale​.

7. Come Tasse Trading Può Aiutarti

Compilare correttamente la dichiarazione può essere complicato, specialmente se operi con più broker. Tasse Trading Srl ti aiuta a:
✅ Elaborare i dati dei tuoi conti trading
✅ Predisporre un Modello Redditi precompilato con il facsimile da inviare all’Agenzia delle Entrate
✅ Fornire un report dettagliato con tutti i calcoli delle imposte dovute​

 

👉 Richiedi ora un preventivo gratuito: RICHIESTA PREVENTIVO

Conclusione

Dichiarare il conto trading nel 2025 è un obbligo che non può essere trascurato. Seguire questa guida ti aiuterà a evitare sanzioni e a gestire correttamente la tua posizione fiscale. Se hai dubbi, affidati a Tasse Trading per un supporto professionale e sicuro.

mel Nessun commento

DAC8: Lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha intrapreso una serie di iniziative volte a incrementare la trasparenza fiscale e la cooperazione tra gli Stati membri. In questo contesto, la Direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC) si è evoluta nel tempo, arrivando ora alla cosiddetta DAC8, che introduce specifiche novità in merito alle criptoattività. In questo articolo, vedremo cosa prevede la DAC8, come rafforza il Common Reporting Standard (CRS) e perché è sempre più importante dichiarare le proprie criptovalute.


Che cos’è la DAC8?

La DAC8 è l’ottava evoluzione di una serie di direttive europee che disciplinano lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra le autorità degli Stati membri. Ogni “versione” della DAC è stata concepita per colmare specifiche lacune emerse nel tempo in ambito di evasione ed elusione fiscale.

Con la DAC8, il legislatore europeo focalizza l’attenzione sulle criptoattività, estendendo gli obblighi di comunicazione già previsti per le istituzioni finanziarie tradizionali anche alle piattaforme che offrono servizi di scambio e custodia di criptovalute.

DAC8

Obiettivo principale della DAC8

  • Aumentare la trasparenza: obbligare gli operatori del settore crypto a comunicare alle autorità fiscali le transazioni e i dati relativi ai clienti, al pari di quanto già accade per banche e broker tradizionali.
  • Rafforzare la lotta all’evasione fiscale: consentire agli Stati membri di accedere in maniera rapida e uniforme ai dati sulle criptoattività, riducendo le opportunità di occultamento dei guadagni.

Come si integra con il CRS?

Il CRS (Common Reporting Standard) è uno standard internazionale sviluppato dall’OCSE per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra i vari Paesi aderenti. Attualmente, il CRS obbliga banche, broker e altri intermediari finanziari a comunicare dati sui depositi, sui saldi e sui titolari di conti.

Con la DAC8, l’Unione Europea mira a potenziare ulteriormente il flusso informativo previsto dal CRS, includendo anche il settore delle criptoattività. In pratica:

  1. Maggiore copertura: le piattaforme di scambio di criptovalute, i fornitori di portafogli digitali (wallet providers) e altri soggetti coinvolti dovranno rilasciare report dettagliati sulle transazioni.
  2. Allineamento normativo: la DAC8 crea un quadro giuridico omogeneo, in linea con la logica CRS, per condividere tali informazioni con le autorità fiscali dei Paesi UE.
  3. Riduzione delle lacune: fino a oggi, le criptoattività erano in parte fuori dal radar del CRS. La DAC8 colma questa lacuna, consentendo una visione più completa delle attività finanziarie dei contribuenti.

Quali obblighi derivano per chi possiede criptoattività?

Sebbene la DAC8 imponga principalmente obblighi di comunicazione a piattaforme ed exchange, non bisogna dimenticare che la legislazione fiscale italiana (e di gran parte degli Stati UE) prevede già l’obbligo di dichiarare i proventi da criptovalute e di inserire le criptoattività tra i propri redditi e/o patrimoni soggetti a monitoraggio fiscale.

  • Dichiarare le criptovalute in Italia:
    • Se possiedi criptoattività, devi valutare attentamente come e dove inserirle nel quadro RW (monitoraggio fiscale) e dichiarare eventuali plusvalenze.
    • Le normative possono variare nel tempo; è quindi fondamentale rimanere aggiornati e, se necessario, rivolgersi a un commercialista specializzato in materia crypto.
  • Tassazione delle plusvalenze:
      • In Italia, le plusvalenze derivanti dal trading di criptovalute hanno guadagnato il loro posto nel TUIR al pari degli altri strumenti finanziari con aliquote specifiche e condizioni variabili (ad esempio, soglie di esenzione o di detenzione minima).
      • Con l’aumento della trasparenza garantito dalla DAC8, sarà sempre più difficile omettere questi profitti dalla dichiarazione.


Perché la DAC8 è importante per i contribuenti?

  1. Trasparenza e controlli più efficaci
    La DAC8 punta a dare agli Stati membri europei una visione completa delle criptoattività detenute dai contribuenti. Questo riduce al minimo la possibilità di nascondere redditi e plusvalenze maturate tramite scambi o investimenti in crypto.
  2. Riduzione della complessità normativa
    Grazie all’integrazione con il CRS, si sta creando un sistema unitario che semplifica lo scambio di informazioni e definisce standard condivisi a livello UE.
  3. Impatto sui piccoli e grandi investitori
    Anche chi fa trading di criptovalute a livello amatoriale deve tener conto delle implicazioni fiscali. Ignorare le regole o rinviare la dichiarazione non è più un’opzione: il controllo incrociato dei dati sarà sempre più capillare.

Cosa aspettarsi per il futuro?

  • Maggiore cooperazione tra Stati: la strada intrapresa dall’UE indica che la cooperazione fiscale sarà destinata ad approfondirsi, anche al di fuori dei confini europei.
  • Ampliamento del campo di applicazione: la DAC8 potrebbe essere solo uno step intermedio verso una disciplina ancora più dettagliata sulle criptoattività, soprattutto man mano che nuovi prodotti e servizi blockchain emergono.
  • Incremento dei controlli: grazie all’automazione dei processi di reporting, le autorità fiscali potranno incrociare i dati dei contribuenti in modo più rapido e scrupoloso.

Conclusioni

La DAC8 rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia dell’Unione Europea per rafforzare la trasparenza fiscale e combattere l’evasione. Integrandosi con il CRS, questa direttiva estende l’obbligo di comunicazione dei dati anche al settore delle criptoattività, ponendo al centro dell’attenzione chiunque detenga, scambi o investa in criptovalute.

Per gli investitori – dai più piccoli ai più grandi – diventa quindi fondamentale dichiarare correttamente i propri redditi da criptovalute ed essere sempre aggiornati sulle normative. La cooperazione tra Stati e i controlli incrociati saranno sempre più stringenti, rendendo la conformità fiscale un aspetto irrinunciabile per chi decide di operare in questo ambito in modo trasparente e sicuro.

Alla luce di quanto emerso in questo articolo, se possiedi un conto su un exchange come Binance, Coinbase, Kraken o molti altri, è fondamentale affidarti a professionisti come noi, altamente qualificati e costantemente aggiornati sulle normative vigenti, oltre che a software specializzati per la gestione fiscale e la conformità normativa. Le regolamentazioni nel settore delle criptovalute, sono in continua evoluzione, e disporre di un supporto esperto può fare la differenza nel garantire il pieno rispetto delle disposizioni di legge, riducendo il rischio di sanzioni o complicazioni fiscali.

Inoltre, nel caso in cui ricevessi una lettera di compliance da un’autorità fiscale, il nostro team può offrirti un’assistenza completa, aiutandoti ad analizzare la tua situazione e a regolarizzare la tua posizione nel pieno rispetto della normativa. Il nostro obiettivo è fornirti un servizio basato su trasparenza, competenza e professionalità, per garantirti la massima serenità nella gestione dei tuoi asset digitali.

Gabriele Nessun commento

W-8BEN Interactive Brokers: cos’è e come compilarlo

Se hai ricevuto una notifica da Interactive Brokers che ti chiede di compilare il modulo W-8BEN questo articolo ti aiuterà a capire cosa è e come compilarlo

Che cos’è il modulo W-8BEN?

Il modulo W-8BEN  (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) inviato da Interactive Brokers è una dichiarazione con cui un soggetto certifica di non essere fiscalmente residente negli Stati Uniti. Questo documento permette al contribuente di autocertificare la propria residenza fiscale estera ed evitare che Interactive Brokers applichi una ritenuta del 30% (withholding tax) sui dividendi da azioni o su cedole da obbligazioni.

MODULO W-8BEN INTERACTIVE BROKERS

 

A chi è rivolto?

Le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono compensi da dividendi o cedole da azioni o obbligazioni statunitensi devono compilare questo modulo per evitare che venga applicata la ritenuta del 30% sui compensi ricevuti, come previsto dalla normativa fiscale statunitense. Il modello consente di usufruire dei benefici derivanti dalle convenzioni contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti, ottenendo una riduzione della ritenuta fiscale (withholding tax) dal 30% al 15%.

Perché le aziende americane chiedono il form W-8BEN?

Le aziende statunitensi richiedono il modulo per:

  • Certificare lo status fiscale del prestatore estero;
  • Evitare di trattenere il 30% di withholding tax sui compensi dovuti.

Senza questo modulo, Interactive Brokers è obbligato per legge a trattenere l’intero 30%. Grazie alla compilazione del W-8BEN, il prestatore può richiedere l’applicazione di una ritenuta ridotta.

Quale tipologia di reddito è soggetta a ritenuta?

  • Dividendo
  • Alcune Cedole

Quanto dura il modulo W-8BEN e quando va aggiornato?

Il modulo ha validità per l’anno in cui è firmato e per i tre anni civili successivi. Ad esempio, un modulo firmato il 3 gennaio 2023 sarà valido fino al 31 dicembre 2026. Tuttavia, se le informazioni cambiano, il modulo deve essere aggiornato immediatamente.

Cosa succede se non si compila il modulo per Interactive Brokers?

La mancata compilazione comporta:

  • L’applicazione automatica della withholding tax al 30%;
  • La necessità di richiedere un credito d’imposta nel proprio Paese di residenza per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, questa procedura è più complessa.

Come compilare il modulo?

  • Parte I: Dati del beneficiario

MODULO W-8BEN INTERACTIVE BROKERS

La prima parte del modulo richiede i dati del beneficiario effettivo (titolare del conto).

È necessario fornire tutte le informazioni utili per identificare in modo univoco il titolare del conto Interactive Brokers come i dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo di residenza, paese di residenza, codice fiscale e data di nascita.

  • Parte II: Verifica della convenzione contro la doppia imposizione
W-8BEN interactive brokers

La seconda sezione  del modulo consente di verificare se esiste un accordo contro le doppie imposizioni tra gli Stati Uniti e lo Stato di residenza del beneficiario.

Tale accordo determina la tassazione applicabile sui redditi provenienti dagli USA. Per l’Italia, è in vigore una Convenzione ratificata con la Legge 3 marzo 2009, n. 20.

Nel paragrafo 9 se si è residenti in Italia, si dovrà selezionare “Italia” come Paese di residenza e dichiarare di non essere cittadino statunitense, così da poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla convenzione, e quindi di una ritenuta minore.

Il paragrafo 10 per il conto Interactive Brokers non richiede la compilazione.

  • Parte III: Conferma delle dichiarazioni

W-8BEN Interactive Brokers: cos'è e come compilarlo 2

In questa sezione del modulo, si confermano le scelte già fatte in precedenza.

Nello specifico, si devono dichiarare i seguenti punti:

  • La persona indicata è il titolare effettivo dei redditi dichiarati nel modulo.
  • La persona non è cittadina statunitense.
  • I redditi non sono derivanti da un’attività imprenditoriale svolta negli Stati Uniti.
  • La persona è residente in un altro paese, con applicazione degli accordi fiscali internazionali previsti tra i vari Stati.
  • In caso di operazioni tramite broker o scambi, l’avente diritto è una persona straniera esente da specifiche imposizioni.

Questa conferma ha lo scopo di garantire che tutte le informazioni siano accurate e conformi alle normative fiscali internazionali.

  • Parte IV: Firma e data

W-8BEN Interactive Brokers: cos'è e come compilarlo 3

Nell’ultima parte del modulo è necessario apporre la propria firma e la data di compilazione del modulo.

 

Gabriele Nessun commento

Fisco 2025: 3 Milioni di Lettere di Compliance in Arrivo – Tutto Quello che Devi Sapere

Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate invierà almeno tre milioni di lettere ai contribuenti, in base a una convenzione con il Ministero dell’Economia che rimarrà in vigore fino al 2026. L’obiettivo di questa iniziativa è rafforzare la “compliance fiscale“, ossia l’adesione alle regole fiscali da parte di chi non è in regola, ma che ha ancora la possibilità di rimettersi in pari senza incorrere in sanzioni.

Cosa sono le lettere di compliance fiscale?

Le lettere inviate dal Fisco rientrano nella categoria delle cosiddette “lettere di compliance“, che hanno lo scopo di stimolare il pagamento spontaneo delle imposte e l’emersione degli imponibili ai fini Iva. Queste comunicazioni mirano anche a valutare la capacità contributiva di ciascun contribuente. A differenza di altre misure, come il concordato preventivo o le sanatorie, che servono a risolvere debiti fiscali arretrati, le lettere di compliance sono focalizzate sulla correzione degli errori, permettendo ai contribuenti di ottenere sanzioni ridotte.

Nel corso degli anni, l’invio di queste lettere è aumentato notevolmente. Nel 2015 erano state inviate circa 300.000 lettere, con un recupero di 300 milioni di euro, mentre nel 2023 il numero delle comunicazioni è salito a oltre 3 milioni, con un recupero di 4,2 miliardi di euro. Questo dimostra l’efficacia di tali iniziative, che rappresentano una fonte significativa di entrate per l’erario. mettere che ci si aspetta anno 2021

Cosa Aspettarsi per il 2025

Nel 2024 sono state inviate lettere di compliance relative all’anno fiscale 2020. Di conseguenza, nel 2025 ci si potrebbe aspettare l’invio delle lettere di compliance riferite all’anno fiscale 2021. Questo continuo aumento delle comunicazioni dimostra l’impegno dell’Agenzia delle Entrate nel monitorare la corretta dichiarazione dei redditi e nel garantire che i contribuenti possano regolarizzare eventuali errori, con l’opportunità di beneficiare di sanzioni ridotte, incentivando il pagamento spontaneo delle imposte.

Nel corso degli anni, le lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate si sono spesso focalizzate su uno o pochi broker specifici. Ad esempio, ci sono stati anni in cui le comunicazioni riguardavano principalmente broker come Plus500 o Interactive Brokers. Ogni anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate individua e invia lettere di compliance a contribuenti che potrebbero non aver dichiarato correttamente i redditi derivanti da specifiche piattaforme di trading.

Per l’anno prossimo, potremmo aspettarci che le lettere si concentrino su broker sempre più diffusi come eToro, conti CFD come Vantage, AvaTrade o XM. che sono sempre più utilizzati per il trading online. Con i recenti sviluppi nel mondo delle crypto, è possibile che vengano inviate lettere di compliance anche per exchange di portata come Binance, Coinbase, Kraken e altri ancora. Questi cambiamenti riflettono un’evoluzione costante del mondo del trading e degli investimenti, e l’Agenzia delle Entrate è sempre più attenta a monitorare le transazioni in queste nuove aree per garantire che siano correttamente dichiarate.

A chi sono destinate le lettere?

Le lettere del Fisco raggiungeranno principalmente i contribuenti che non hanno dichiarato tutte le proprie entrate. Questo tipo di comunicazione offre l’opportunità di correggere errori in buona fede senza subire sanzioni.

All’interno dei destinatari di queste lettere, potrebbero rientrare coloro che detengono attività finanziarie all’estero in regime dichiarativo. Tra questi, potrebbero esserci:

  • Coloro che non hanno dichiarato i redditi derivanti da attività di trading.
  • Coloro che non hanno dichiarato correttamente il quadro RW (monitoraggio fiscale) per le attività finanziarie detenute all’estero.

Per ulteriori dettagli sulla dichiarazione dei conti trading, ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento su come dichiarare il conto trading.

Cosa fare se ricevi una lettera di compliance?

Se hai ricevuto una lettera di compliance, non preoccuparti. L’Agenzia delle Entrate consente sempre di regolarizzare la propria posizione per errori commessi in buona fede, applicando sanzioni ridotte, se la correzione viene effettuata entro i termini stabiliti.

Per correggere la tua posizione, dovrai presentare una dichiarazione integrativa, includendo, oltre ai redditi già dichiarati, gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Le informazioni devono essere riportate nel quadro RW del modello dichiarativo, mentre i redditi di fonte estera, come interessi, dividendi, plusvalenze e altri proventi derivanti da tali attività estere, devono essere indicati nei quadri corrispondenti (RL, RM, e RT).

Al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, sarà necessario versare le imposte maggiorate, insieme agli interessi e alla sanzione ridotta. La sanzione applicata sarà ridotta a un sesto della misura minima, che, nel caso di dichiarazione infedele, corrisponderà al 15% dell’imposta maggiorata, come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo al ravvedimento operoso

Come consultare la tua situazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Le comunicazioni inviate dal Fisco offrono ai contribuenti l’opportunità di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, che consente di sanare le anomalie pagando sanzioni ridotte. Per verificare la propria situazione, i destinatari delle lettere possono accedere al Cassetto Fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Qui troveranno tutte le informazioni utili per correggere eventuali errori e mettersi in regola con il Fisco.

In sintesi, se hai ricevuto una lettera di compliance, è importante agire tempestivamente per correggere gli errori e beneficiare delle sanzioni ridotte previste.

Non preoccuparti, Tasse Trading è al tuo fianco!

Se hai ricevuto una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate, non farti prendere dal panico. Tasse Trading Srl è qui per aiutarti a sanare la tua posizione in modo rapido e professionale. Grazie ai nostri strumenti avanzati, siamo in grado di elaborare i tuoi dati finanziari e fornirti un facsimile del Modello Redditi precompilato, indispensabile per regolarizzare la tua posizione fiscale. Inoltre, ti consegneremo un report dettagliato dei calcoli effettuati, garantendo la massima trasparenza e affidabilità.

Ma non finisce qui: con i nostri modelli precompilati potrai affidarti ai nostri commercialisti affiliati, che si occuperanno di correggere eventuali errori nella dichiarazione, calcolare le imposte, sanzione e interessi dovuti e gestire i il versamento tramite F24.

 

Gabriele Nessun commento

[ARCHIVIO] Istanza Rimborso Cripto 12,5%: Modello Gratuito e Come Presentare l’Istanza

Nota Importante: La Legge di Bilancio 2024 ha eliminato la possibilità di applicare l’aliquota del 12,5% menzionata in questo articolo. Pertanto, le informazioni riportate non sono più valide o applicabili.

 

Criptovalute e Fisco: Aliquota Ridotta al 12,5%? Cosa Sapere per l’istanza di Rimborso

Le criptovalute sono al centro di un acceso dibattito fiscale. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti cambiamenti in tema di crypto, ma una presunta ambiguità normativa ha sollevato la possibilità che l’aliquota applicabile sia quella ridotta del 12,5% anziché il 26% sulle criptoattivià. Questo potrebbe aprire la strada a richieste di rimborso per i contribuenti che hanno già versato più del dovuto.

rimborso criptovalute

La Falla nella Normativa: Aliquota 12,5% o 26%?

Secondo l’interpretazione di alcuni esperti, le criptovalute rientrano tra gli strumenti finanziari indicati dall’Articolo 67 del TUIR, per i quali è prevista un’aliquota del 12,5%. Tuttavia, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023 chiarisce che sui redditi derivanti dalle criptoattività si deve applicare l’aliquota del 26%.

Questa apparente contraddizione potrebbe offrire ai contribuenti l’opportunità di richiedere un rimborso per la differenza del 13,5% di quanto versato. Per approfondire tutti i dettagli normativi su questa falla e comprendere meglio la situazione, puoi consultare il nostro articolo dedicato: Scopri di più sulla tassazione delle criptoattività e l’aliquota del 12,5%.

Dichiarazione 2023: È Possibile Applicare l’Aliquota del 12,5%?

No, al momento non è possibile applicare il 12,5% sui redditi da criptoattività. Come indicato nella Circolare del 27 ottobre 2023 e nelle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota applicabile è fissata al 26%. Inoltre, gli stessi software dell’Agenzia delle Entrate non consentono di dichiarare un’aliquota diversa. Pertanto, qualsiasi tentativo di applicare il 12,5% comporterebbe inevitabilmente problemi di conformità

Il Rimborso è Garantito? Ecco Cosa Sapere

No, il rimborso non è garantito. Se l’Agenzia delle Entrate non risponde entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, si forma il cosiddetto “silenzio-rifiuto”. In questo caso, è necessario avviare un contenzioso legale contro l’Agenzia delle Entrate.

Solo in caso di contenzioso è importante considerare che potresti dover affrontare spese legali, pertanto, prima di procedere, valuta attentamente i costi e i benefici con un esperto.

Hai Versato il 26%? Scopri Come Richiedere il Rimborso per le Cripto

Se hai già versato l’aliquota del 26% sui redditi da criptoattività, hai diritto di presentare un’istanza di rimborso. È importante sapere che la normativa consente di richiedere il rimborso entro 4 anni dal pagamento

 

Come Presentare l’Istanza di Rimborso Cripto

  1. Verifica dei Dati nella Dichiarazione:
    • Se hai realizzato minusvalenze: Non è necessario richiedere il rimborso.
    • Se hai superato la soglia di 2.000 euro in plusvalenze e hai versato l’imposta del 26%: Hai diritto al rimborso. Tuttavia, tieni presente che la presentazione dell’istanza potrebbe richiedere tempo e comportare delle spese legali in caso di contenzioso. È importante valutare attentamente tutti i costi e benefici, preferibilmente con il supporto di un esperto.
  2. Preparazione della Documentazione Necessaria:
  3. Compila l’Istanza di Rimborso Cripto: Specifica l’importo da recuperare (pari al 13,5% delle imposte versate) e allega i documenti richiesti.
  4. Invia la Richiesta all’Agenzia delle Entrate: Puoi presentare l’istanza tramite PEC oppure consegnarla fisicamente presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
Gabriele Nessun commento

[ARCHIVIO] Tassazione Crypto in Italia: Aliquota Effettiva al 12,5%?

Nota Importante: La Legge di Bilancio 2024 ha eliminato la possibilità di applicare l’aliquota del 12,5% menzionata in questo articolo. Pertanto, le informazioni riportate non sono più valide o applicabili.

 

Discrepanze Fiscali sulle Cripto-Attività: Aliquota al 12,5% o al 26%?

La tassazione delle plusvalenze generate da criptovalute in Italia è soggetta a un’aliquota diversa rispetto a quella standard applicata ad altri redditi finanziari. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore (link), l’aliquota sulle plusvalenze cripto sarebbe fissata al 12,5%, anziché al 26% applicato invece ai guadagni derivanti da altre forme di investimento finanziario.

Questa differenza è motivo di confusione per i contribuenti a causa di un disallineamento tra la normativa fiscale e le direttive pratiche fornite dall’Agenzia delle Entrate. Tale situazione rischia di generare un pagamento di imposte superiore al dovuto. Per i contribuenti che hanno già versato un’aliquota del 26%, esiste tuttavia la possibilità di richiedere il rimborso dell’importo eccedente, così da adeguare l’imposta effettiva a quella stabilita dalla normativa.

cripto 12,5%

La Base Normativa della Tassazione sulle Criptovalute

L’Articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è il principale riferimento per definire la categoria dei “redditi diversi“, che include diverse tipologie di plusvalenze finanziarie, tra cui i guadagni ottenuti dalle operazioni su criptovalute.

Con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 27 dicembre 2022, n. 197), è stata introdotta la nuova voce “c-sexies“, specificamente dedicata ai redditi derivanti da cripto-attività. Questa nuova classificazione chiarisce che le plusvalenze da criptovalute vengono trattate separatamente rispetto ad altre plusvalenze finanziarie.

La voce “c-sexies” recita:

 “Le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, se il guadagno complessivo supera i 2.000 euro per anno fiscale”

 

Evoluzione dell’Aliquota sulle Plusvalenze Finanziarie

Il percorso normativo sull’aliquota delle plusvalenze chiarisce perché per le cripto-attività si mantenga un’aliquota ridotta. Originariamente, il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, fissava l’imposta sostitutiva per le plusvalenze al 12,5%. Con il tempo, questa è stata aumentata per alcune tipologie di redditi:

  • 2011: Incremento al 20% per alcune plusvalenze finanziarie (DL 138/2011).
  • 2014: Ulteriore aumento al 26% (DL 66/2014)​​.

Tuttavia, questi incrementi si applicano solo alle categorie di redditi da “c-bis” a “c-quinquies” dell’Articolo 67 del TUIR, escludendo la nuova categoria “c-sexies” che include le cripto-attività. Di conseguenza, le plusvalenze da criptovalute continuano a rientrare nella fascia del 12,5%, nonostante alcune interpretazioni più recenti dell’Agenzia delle Entrate.

La conseguenza è che fino a nuove disposizione del legislatore, la tassazione sulle plusvalenze finanziarie è la seguente:

Tassazione crypto 12,5%

 

L’Aliquota del 26% e la Possibilità di Richiedere un Rimborso

Si evidenzia, quindi, un chiaro disallineamento tra la normativa attuale e le informazioni trasmesse ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate. Nonostante la legge sembri indicare diversamente, l’Agenzia ha comunicato, attraverso la circolare del 27 ottobre 2023, le istruzioni di compilazione del modello redditi e i software ufficiali, l’applicazione dell’aliquota del 26% per le plusvalenze da cripto-attività oltre la soglia dei 2.000 euro.

Pertanto, i contribuenti che hanno dichiarato e tassato i guadagni da cripto-attività al 26% non hanno commesso alcun errore, avendo seguito le indicazioni ufficiali fornite dall’Agenzia stessa.

Adesso, chi ha versato il 26% sui redditi da cripto-attività avrà la possibilità di richiedere un rimborso per la parte eccedente attraverso un’Istanza di rimborso.

Tasse Trading Srl: Supporto per la Dichiarazione e Richiesta di Rimborsi

In conclusione, i contribuenti che hanno applicato l’aliquota del 26% sui guadagni da cripto-attività non devono affrettarsi. L’Agenzia delle Entrate permette infatti di richiedere il rimborso per la parte eccedente con un’istanza valida per un periodo di 4 anni. Questo ampio margine temporale offre la possibilità di agire con calma e sicurezza.

Tasse Trading sta collaborando attivamente con esperti fiscali e legali per analizzare ogni dettaglio della normativa, così da fornire ai contribuenti tutta l’assistenza necessaria per attivarsi consapevolmente. Per approfondire tutti i dettagli sulla richiesta di rimborso e comprendere meglio la procedura, puoi consultare il nostro articolo dedicato: Scopri di più sulla richiesta di rimborso e le relative modalità.

 

adwords Nessun commento

Partita IVA e Trading

Guida Completa alla Partita IVA per il Trading in Italia

Con l’aumento delle persone che scelgono il trading online come attività principale o aggiuntiva, si pone spesso la domanda: serve aprire una Partita IVA per fare trading in Italia? La risposta dipende dal tipo di attività svolta e dal volume delle operazioni. In questa guida, analizzeremo quando è necessario aprire una Partita IVA, quali sono i regimi fiscali disponibili e come scegliere il corretto codice ATECO. Vedremo inoltre le imposte applicabili alle attività di trading e l’importanza di scegliere un broker adatto che supporti la gestione fiscale.

Partita IVA per il Trading: È Obbligatoria?

La necessità di aprire una Partita IVA per il trading dipende dal grado di continuità e professionalità con cui viene svolta l’attività. Per chi effettua operazioni di trading in modo occasionale e senza organizzazione strutturata, non è richiesto l’obbligo di Partita IVA: è possibile operare come persona fisica, senza particolari obblighi fiscali. Al contrario, chi opera come trader professionale, con una continuità elevata e con volumi di operazioni significativi, è considerato un imprenditore, e deve quindi aprire una Partita IVA per regolarizzare i guadagni.

Scegliere il Codice ATECO Corretto

Una volta deciso di aprire la Partita IVA per il trading, è fondamentale scegliere il codice ATECO appropriato, che identifica l’attività svolta. I codici più usati per i trader professionali sono:

  • 66.22.04 – “Attività di consulenza in materia di investimenti finanziari”: comunemente usato per trader individuali.
  • 66.19.21 – “Attività di intermediazione di prodotti finanziari esclusi i fondi comuni di investimento”: scelto da chi opera come intermediario.

Questi codici ATECO definiscono anche la categoria previdenziale a cui si è soggetti e permettono di identificare le corrette aliquote per la tassazione, oltre a eventuali agevolazioni fiscali.

Regimi Fiscali per i Trader: Regime Forfettario e Regime Ordinario

Regime Forfettario: Semplicità e Aliquote Ridotte

Il regime forfettario è un’opzione interessante per i trader che desiderano una gestione fiscale semplificata e che rispettano alcuni requisiti specifici. Questo regime prevede un’aliquota agevolata del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza di determinate condizioni) applicata su una base imponibile determinata in percentuale. Per i codici ATECO del trading, il coefficiente di redditività è del 78%, quindi solo il 78% dei ricavi sarà tassato.

Per poter aderire al regime forfettario, bisogna rispettare i seguenti requisiti:

  • Un fatturato annuale inferiore a 85.000 euro.
  • Spese per collaboratori non superiori a 20.000 euro annui.

Questo regime elimina l’obbligo di versare l’IVA e semplifica la gestione delle imposte, rendendolo particolarmente vantaggioso per i nuovi trader o per chi mantiene un volume d’affari contenuto.

Regime Ordinario: Adatto ai Trader con Fatturati Elevati

Chi supera i limiti di fatturato previsti per il regime forfettario o preferisce gestire le proprie imposte con aliquote progressive, può optare per il regime ordinario. In questo regime, l’aliquota IRPEF varia in base al reddito e si applicano le imposte su tutta la base imponibile, senza coefficiente di redditività. Questo regime è più complesso, poiché richiede una contabilità ordinaria e l’applicazione dell’IVA, ma è ideale per chi ha un alto volume di affari.

Tassazione su Plusvalenze e Minusvalenze nel Trading

Un altro elemento chiave per i trader è la gestione di plusvalenze e minusvalenze. Le plusvalenze, ovvero i guadagni ottenuti da operazioni di trading, sono tassate con un’aliquota del 26%. Al contrario, le minusvalenze possono essere riportate negli anni successivi e utilizzate per compensare eventuali future plusvalenze, riducendo così l’impatto fiscale complessivo.

IVAFE: L’Imposta per i Conti di Trading all’Estero

Per i trader con conti presso broker esteri, è prevista l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), applicata sul valore delle attività estere con un’aliquota dello 0,2%. Questa imposta va inclusa nella dichiarazione dei redditi annuale e si applica ai conti con un saldo medio annuo superiore alla soglia di esenzione. I trader devono prestare attenzione a includere l’IVAFE per evitare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Regime Amministrato e Dichiarativo: Scegliere il Broker Giusto

La scelta del broker può influire significativamente sulla gestione fiscale. Esistono due modalità principali di gestione fiscale per il trading:

  1. Regime Amministrato: Il broker, operando come sostituto d’imposta, applica direttamente le imposte sui guadagni del trader. Questo regime è offerto da broker italiani che trattengono le imposte alla fonte, rendendo la gestione fiscale molto semplice per il trader.
  2. Regime Dichiarativo: In questo regime, il trader deve calcolare e dichiarare autonomamente le imposte sui guadagni, registrando plusvalenze e minusvalenze nei quadri RT, RM e RL della dichiarazione dei redditi. Broker come Degiro offrono report dettagliati per agevolare la compilazione della dichiarazione.

Conclusione

Per chi intende fare del trading un’attività professionale in Italia, l’apertura di una Partita IVA e la scelta di un codice ATECO corretto sono essenziali per operare in modo conforme alle norme fiscali. Il regime forfettario rappresenta una scelta vantaggiosa per chi è all’inizio e cerca un’aliquota ridotta con una gestione semplificata. Per coloro che superano i limiti previsti dal forfettario, il regime ordinario diventa l’opzione più adatta, benché richieda una gestione fiscale più complessa.

Scegliere il broker che offra supporto fiscale adeguato è infine cruciale per semplificare la gestione degli obblighi tributari, specialmente per chi opta per il regime dichiarativo. Con una corretta pianificazione e la scelta del regime fiscale più adatto, il trading può diventare un’attività redditizia e sostenibile nel rispetto delle normative italiane.

 

Hai un conto trading e non sai come dichiararlo?

 

 

support Nessun commento

Dichiarazione e tasse Interactive Brokers

Come funziona la fiscalità di Interactive Brokers ?

Dichiarazione e tasse Interactive Brokers 4

Interactive Brokers è una piattaforma di trading online fondata nel 1978 con sede a Greenwich, Connecticut. L’attività di Interactive Brokers si estende a oltre 150 mercati in tutto il mondo.

La società è regolamentata dal SEC, la Securities and Exchange Commission, e dal CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, oltre ad essere quotata al Nasdaq.

Inoltre, fa parte di NYSE, FINRA e Securities Investor Protection Corporation.

Per i clienti italiani e i clienti residenti nell’area dell’Europa occidentale, la società opera attraverso Interactive Brokers Ireland, regolata dalla Central Bank of Ireland.

 

Dichiarazione e tasse di IBKR

Il conto Interactive Brokers siccome è un conto deposito estero va sempre dichiarato nella dichiarazione dei redditi

Non vi sono soglie minime sotto le quali non dichiarare, è obbligatorio farlo anche se in perdita o se è stato effettuato un solo deposito.

Occorre quindi sempre compilare il quadro RW; inoltre, potrebbe essere dovuta l’IVAFE.

Altri quadri che occorre compilare possono essere l’RL, l’RM e l’RT.

 

Quali sono le tasse che potrebbero essere dovute sul conto IBKR?

  • 26% su plusvalenze da azioni, opzioni, futures, cfd, forex e valuta
  • 26% su interessi a credito, dividendi e ETF armonizzati
  • dal 23% al 43% per ETF non armonizzati
  • 0.2% imposta IVAFE

Le imposte si pagano sul netto delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Per realizzare una plusvalenza (prezzo di vendita > prezzo di acquisto) è necessario chiudere la posizione aperta

 

Interactive Brokers commissioni e costi

Interactive Brokers offre due tipi di piani di commissione, uno fisso e uno a livelli. I piani a commissione fissa includono una tariffa fissa per contratto che include tutte le commissioni. Invece, il piano di costi a livelli fornisce commissioni basse che diminuiscono all’aumentare del volume, ma include anche commissioni di borsa, di regolamentazione e di compensazione.

 

Piattaforme di trading di Interactive Brokers

Le piattaforme con cui dedicarsi al trading con Interactive Brokers sono:

  • ProRealTime
  • Client Portal
  • Trader Workstation
  • IBKR Mobile
  • Global Trader
  • API IBKR

 

Strumenti finanziari di IBKR

IBKR fornisce a trader istituzionali e professionali accesso diretto a servizi di esecuzione delle negoziazioni e di compensazione su un’ampia gamma di prodotti su scala globale, fra cui :

  • Azioni ed ETF
  • Opzioni
  • Futures e opzioni su futures
  • Valute Spot
  • Obbligazioni
  • Fondi Comuni
  • Hedge fund
  • CFDs
  • Criptovalute

Con Interactive Brokers i clienti possono operare scegliendo tra i diversi prodotti utilizzando un unico conto e con commissioni competitive.

 

Per la dichiarazione basta consegnare l’estratto conto di Interactive Brokers al commercialista o CAF?

No, purtroppo l’estratto conto non è adatto alla dichiarazione. Occorre effettuare l’elaborazione fiscale dei movimenti per poter inserire ogni voce al posto corretto e non rischiare errori con le conseguenti sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Quali sono le scadenze fiscali?

La scadenza per il versamento delle imposte è il 30 giugno (dell’anno successivo rispetto al quale si fa riferimento).

C’è poi la possibilità di versare le imposte (dopo il 30 giugno) entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40% su di esse.

La scadenza per l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è il 30 novembre.

Vuoi dichiarare in sicurezza il tuo conto Interactive Brokers? Contattaci per ricevere il tuo Modello Redditi precompilato!

 

Hai bisogno di aiuto? Contattaci in chat, per email a info@tassetrading.it

oppure

 

 

adwords Nessun commento

Glossario Agenzia Entrate: Cripto-attività

Breve introduzione ai fondamenti del mondo crypto

Tratto da: Circolare N.30/E 2023 Agenzia delle Entrate

Le definizioni diseguito riportate sono state elaborate sulla base delle informazioni
rinvenibili in dottrina e nei documenti e siti delle Autorità regolamentari (Banca
d’Italia e Consob) e delle organizzazioni sovranazionali (UE e OCSE) e non
assumono alcuna valenza giuridica ai fini in esame.

 

CASP (Crypto-Assets Service Providers)
Fornitori di servizi di cripto-attività.

Contratti per differenza (contracts for difference, CFD)
Strumenti derivati (diversi da opzioni, future e swap) nei quali l’acquirente e il venditore si scambiano la differenza tra il valore corrente di un determinato sottostante e il valore che lo stesso sottostante aveva al momento della stipula del contratto. Alla sottoscrizione del contratto, l’acquirente corrisponde solo una parte della liquidità necessaria per investire nel sottostante (“margine”), che viene poi aumentato se necessario sulla base dell’andamento del sottostante. I CFD sono prodotti complessi, a leva e negoziati fuori dai mercati regolamentati, utilizzati di solito a fini speculativi.

Distributed ledger technology (DLT)
L’articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 definisce “tecnologie basate su registri distribuiti” «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».
Il regolamento (UE) 858/2022 all’articolo 2 definisce al punto:
1) la «tecnologia a registro distribuito (DLT)» come «una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti»;
2) il «registro distribuito» come un «archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso»;
3) il «meccanismo di consenso» come «le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di
un’operazione»;
4) il «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte
di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di
tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito.

«Le DLT – Distributed Ledger Technology – hanno a disposizione diversi meccanismi di consenso per convalidare qualsiasi nuova operazione o transazione che si verifichi sulla rete. I meccanismi di consenso più comunemente utilizzati sono:

– il sistema “proof-of-work” si basa su equazioni matematiche, solitamente difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente
verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di calcolo – che si traducono in un elevato consumo di energia, per cui ogni
validatore (chiamato ‘miner’) effettua calcoli per verificare la transazione e condividere i propri risultati con la rete, lavorando su base competitiva, poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la soluzione. Il sistema proof-of-work viene utilizzato ad esempio con la blockchain Bitcoin, e attualmente con la maggior parte delle DLT;

– il sistema proof-of-stake assegna agli utenti quote di diritti di convalida in base alla partecipazione che hanno nella blockchain. In un sistema di questo tipo, i validatori non sono chiamati miner, ma ‘forger’ o ‘staker’.
Le quote possono essere misurate in modo diverso (quantità di token posseduti, periodo di detenzione, quantità di attività bloccate nella
blockchain come garanzia). I forger o gli staker devono avere una quota minima nella blockchain per poter partecipare al processo di verifica: essi ‘puntano’ (stake) i propri token per avere il diritto di verificare una transazione, e vengono ricompensati da una tassa di transazione o da nuovi token. Non sono quindi necessarie equazioni matematiche per verificare una transazione. Questo rende il processo di verifica molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un meccanismo proof of- work». (cfr. OCSE che, in “Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues” del 12 ottobre 2020 – traduzione non ufficiale).

Decentralised finance (Defi)
Un ecosistema emergente di applicazioni e protocolli finanziari costruiti mediante l’organizzazione di servizi, simili a quelli bancari e finanziari, costruiti su infrastrutture che presuppongono l’assenza di gerarchie, come la blockchain, o comunque meno centralizzati rispetto al sistema bancario.

Ether
Cripto-valuta nativa della blockchain Ethereum.

Hybrid token
Tipologie di token che possono rientrare in una categoria piuttosto che in un’altra. Le singole categorie di token non si escludono a vicenda. Ad esempio dei security token o degli utility token possono anche rientrare nella categoria dei token di pagamento.

Initial Coin Offering (ICO)
Modalità di raccolta del capitale attraverso l’utilizzo della blockchain che prevede l’offerta agli investitori di una quantità determinata di cripto-attività o di token digitali.

Mining
Processo tipico di alcuni protocolli di distributed-ledger, mediante cui le transazioni in cripto-attività vengono verificate e aggiunte al registro delle transazioni da parte di miner che eseguono complessi processi informatici secondo un protocollo di proof of work.

Moneta fiat
Moneta avente corso legale, che viene accettata non per il valore intrinseco del materiale di cui è fatta, ma per decisione (“fiat” ovvero “sia così”) dell’autorità.

OAM
“Organismo Agenti e Mediatori” per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Stablecoin
Tipologia di cripto-attività progettata per mantenere ancorata la sua valorizzazione ad un asset o paniere di asset. Ne esistono tipicamente due sottocategorie: 1) assetbacked (e-money token); 2) algorithmic.

Staking
Processo con il quale vengono bloccate le cripto-attività per un determinato periodo di tempo per contribuire a sostenere il funzionamento di una blockchain in cambio di una quota delle commissioni di transazione (cfr. Financial Stability Board (FSB), The Financial Stability Risks of Decentralised Finance, 2023).

Security token
Tipologia di token rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie).

Smart contract
Programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Essendo gli smart contract programmi che risiedono all’interno della blockchain e che quindi vengono eseguiti in maniera collettiva e decentralizzata dai nodi della rete, la loro esecuzione viene validata dalla rete blockchain sottostante e la loro affidabilità è connessa anche a quella della blockchain. L’esecuzione di uno smart contract è deterministica e si basa esclusivamente su dati disponibili on-chain.
Questo garantisce che, durante l’esecuzione distribuita del codice dello smart contract, ogni nodo della rete ottenga lo stesso risultato (o output) dato un set di parametri in ingresso (o input) e un determinato stato della blockchain.
Esempi di esecuzione di uno smart contract sono: l’approvazione condizionale di un pagamento tra due utenti (ad esempio, è possibile approvare la transazione di pagamento verso un utente beneficiario se e solo se è passato un determinato lasso temporale); lo scambio di un asset (ad esempio, uno smart contract che implementa un market place di asset collezionabili che possono essere scambiati tra utenti).
Gli smart contract ereditano le proprietà di tracciabilità e immutabilità della blockchain sottostante. In particolare, il codice degli smart contract è registrato all’interno della blockchain stessa e quindi per sua natura non può essere modificato. Questa caratteristica risulta cruciale per definire modelli di sicurezza basati su applicazioni decentralizzate in cui gli utenti hanno la certezza che il codice non venga alterato.

Token
Rappresentazione digitale unitaria di una cripto-attività.

Token fungibili

I token si definiscono fungibilise sono uguali l’uno all’altro. Per essere considerato fungibile, un bene deve appartenere a una medesima categoria come per esempio il grano, il petrolio, il denaro. Una moneta da 2 euro ha esattamente lo stesso valore di un’altra moneta da 2 euro. Analogamente il valore di un bitcoin è identico a quello di un altro bitcoin, nonostante fluttui nel tempo.

Token non fungibili (NFT)
I token non-fungibili hanno la caratteristica di essere unici non sostituibili, non ripetibili e non divisibili. Tra i beni non-fungibili possiamo annoverare quadri, eventi musicali, contratti di vendita di un’automobile e in generale beni o servizi con qualità uniche e irripetibili, poiché esiste solo un originale, quel bene ha una proprietà distintiva che non permette uno scambio con qualcosa di simile.
Si definisce NFT un certificato digitale basato sulla tecnologia blockchain e può essere acquistato e venduto online utilizzando varie valute o altre cripto-attività.

Staking
È un sistema di validazione delle transazioni che, a differenza del mining, è basato sull’impegno di proprie cripto-attività, una quota delle quali è bloccata dallo staker per un determinato periodo di tempo al fine di mantenere le operazioni su un particolare sistema di blockchain (proof-of-stake).

Utility token
Tipologia di token rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo).

Valuta virtuale o crypto-valuta
Species del più ampio genus delle cripto-attività.

Wallet
Applicazione che viene utilizzata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi pubbliche e private relative a cripto-attività. Utilizza generalmente la crittografia asimmetrica basata su una coppia di chiavi composta da una chiave pubblica e una privata. L’indirizzo digitale del wallet è una versione codificata crittograficamente dalla chiave pubblica. La chiave privata che l’accompagna viene mantenuta riservata per l’utente.
Gli hosted wallet sono in genere gestiti da un fornitore terzo, quelli unhosted dall’utente. Il fornitore terzo (di wallet) è una società che offre servizi di archiviazione agli investitori in cripto-attività. Questi possono essere collegati online (“hot storage”) o mantenuti offline (“cold storage”)