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Tassazione cripto-attività: Circolare n.30/E del 27 ottobre 2023

 

ll 27 ottobre 2023 è stata emessa la Circolare n. 30/E con l’obiettivo di chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività in Italia. Con la Legge di bilancio 2023, infatti, ha disciplinato il regime di tassazione delle “cripto-attività” introducendo una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%.

Nuova introduzione della lettera c-sexies al comma 1 dell’articolo 67:

Introduce una nuova categoria di cripto-attività definita come  «una  rappresentazione  digitale  di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».

Questa categoria copre tutte le attività che generano reddito attraverso la detenzione, il rimborso e i trasferimenti di valori e diritti. Inoltre le  plusvalenze  realizzate  e  gli  altri  proventi  percepiti  per  effetto  di operazioni  aventi  ad  oggetto  dette  cripto-attività,  comunque  denominate,  sono imponibili,  in  capo  alle  persone  fisiche.

Le plusvalenze e altri guadagni derivanti da operazioni con cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione, sono soggetti a un’imposta del 26% per le persone fisiche.

1.1 Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo 

A livello europeo, le cripto-attività non rientrano nelle normative MiFID. Il regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA) definisce tre categorie di cripto-attività:

(i) gli “e-money token”, un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale; 

(ii) gli “asset-referenced token”, un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere  un  valore  stabile  facendo  riferimento  a  un  altro  valore  o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali; 

(iii) e le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma di  cripto-attività  (quali,  ad  esempio,  gli  utility  token),  diverse  dagli strumenti  finanziari  o  da  altri  prodotti  già  disciplinati  da  altri  atti dell’Unione europea

La loro qualificazione, stante la natura ibrida dell’attività, non può che avvenire in concreto e caso per caso, tenuto conto delle caratteristiche funzionali e del concreto utilizzo.  

Il legislatore decide di tassare tuttele tipologie reddituali e le inserisce nell’art. 67 del tuir

Regime fiscale ante legge di bilancio 2023 

La Risoluzione 72/E del 2016 equiparava le criptovalute alle valute estere, questa equiparazione è stata in vigore fino al 31 dicembre 2022.

Punti chiave: 

  • Le operazioni di acquisto e vendita “a pronti” di criptovalute non sono soggette a rilevanza fiscale se la giacenza rimane al di sotto di 51.645,69€.
  • Le operazioni “a termine” di criptovalute, invece, sono sempre soggette a tassazione.
  • Il valore in euro della giacenza media in cripto-valuta va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione.
  • Resta  inteso  che,  qualora  non  risulti  integrata  la  condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.
  • I redditi derivanti dallo staking delle criptovalute rientrano nella categoria dei “Redditi di capitale” e devono essere dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi.
  • Non vi è imposta di bollo (IVAFE)

Regime fiscale post legge di bilancio 2023

Il documento affronta anche il trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo staking e fornisce dettagli sulle operazioni fiscalmente rilevanti in seguito all’entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Viene introdotta una nuova franchigia di 2000 euro per i redditi derivanti da cripto-attività con la stessa funzionalità economica. L’articolo distingue tra “e-money token” e “asset-referenced token,” specificando che il primo è rilevante fiscalmente, mentre il secondo non lo è. Viene spiegato come distinguere tra di loro.

La nuova norma, in vigore dal 1° gennaio 2023, contiene una definizione fiscale di cripto-attività, analoga a quella contenuta nel regolamento MiCA

Cinque operazioni cripto-attività fiscalmente rilevanti:

  1. La cessione a pronti, il rimborso o la permuta di cripto-attività con diverse caratteristiche e funzioni (la cessione di cripto-attività con la stessa funzione non è rilevante dal punto di vista fiscale, ad esempio BTC-ETH)
  2. La cessione a titolo oneroso di utility token, ovvero dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio. Questo è rilevante dal punto di vista fiscale.
  3. L’attività di staking.
  4. La cessione a “termine” di cripto-valute.
  5. La cessione di NFT già “emessi”.

I redditi sono considerati diversi in base alla lettera c-sexies) sono redditi diversi se percepiti dalle persone  fisiche  «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso  o  cessione  a  titolo  oneroso,  permuta  o  detenzione  di  cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. (…) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».

STESSA FUNZIONALITA’ ECONOMICA

In sostanza, lo scambio tra cripto-attività con la stessa funzionalità economica non è rilevante dal punto di vista fiscale, in quanto sono considerate “aventi eguali caratteristiche e funzioni”.

Per quanto riguarda la permuta tra cripto-valute e stablecoin, è necessario fare una distinzione seguendo l’approccio definito dal regolamento MiCA:

  • e-money token” (con garanzia sottostante): è un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. Questo è rilevante fiscalmente.
  • asset-referenced token“: è un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e mira mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali. Questo non è rilevante fiscalmente.

➡️ E’ possibile scaricare qui la circolare 

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Hai superato la soglia di €2.000 di redditi da criptovalute?

La soglia di €2.000 è cumulativa per TUTTI i redditi percepiti di TUTTI i conti criptovalute.

Come si calcola la soglia?

  • Sommare plusvalenze/minusvalenze da criptovalute per l’interno anno 2023 per tutti i conti criptovalute
  • Sommare i redditi da staking, mining e altri interessi

👉 Se il risultato è inferiore a €2.000 dovrai dichiarare le criptovalute solo nel quadro RW e pagare l’IVAFE. Ritorna sul nostro preventivo e spunta la casella “non hai superato €2.000 di redditi…”.

👉 Se il risultato è superiore a €2.000 dovrai dichiarare anche i redditi da criptovalute e versare il 26% (sulla parte eccedente ad €2.000), oltreché compilare il quadro RW e pagare IVAFE. Ritorna sul nostro preventivo e non spuntare la casella.

Esempio:

Conto Binance: P&L ➡️ +1000
Conto Binance: Staking ➡️ +1500
Conto Coinbase: P&L ➡️ -1000
Conto Coinbase: Staking: ➡️ +600

TOTALE REDDITI: 2100 (quindi ho superato la soglia)