Oggi parliamo di sanzioni fiscali derivanti dal possesso di un conto trading. Innanzitutto vediamo perché e quando possiamo incombere in spiacevoli sanzioni.
Negli ultimi anni vi è stata una notevole diffusione dell’utilizzo di piattaforme online per eseguire investimenti finanziari.
Queste piattaforme sono fornite da società finanziarie autorizzate da Consob e permettono ai clienti privati, attraverso la connessione a Internet, di acquistare o vendere i titoli presenti su tutti i mercati borsistici in tempo reale. Queste società più comunemente chiamate broker online, chiedono una commissione su ogni ordine di acquisto e di vendita inviato in Borsa.
L’attività di Trading Online è diventata molto diffusa nel nostro paese e permette a molte persone di effettuare direttamente investimenti finanziari senza l’intermediazione di intermediari italiani.
I broker online sono principalmente esteri e i cittadini fiscalmente residenti in Italia che intendono operare con questi broker dovranno poi adempiere agli obblighi fiscali derivanti dal possesso di un conto estero.
Quali sono gli obblighi fiscali derivanti da un conto trading estero?
Detenere un conto trading estero comporta due obblighi fiscali:
- versare le imposte
- dichiarare il conto
Versare le imposte è il primo obbligo fiscale per non incorrere in sanzioni fiscali. Sostanzialmente si tratta di dichiarare i redditi percepiti dall’attività di trading. Se alla fine dell’anno fiscale risulta una plusvalenza è obbligatorio inserirla in dichiarazione dei redditi e versare l’imposta dovuta.
Le imposte si pagano solo sulle plusvalenze realizzate. Vogliamo precisare che le imposte non si pagano sui prelievi effettuati, perciò se si realizza una plusvalenza bisogna sempre versare l’imposta anche se non si preleva tale somma.
Il secondo obbligo fiscale da rispettare se non si vogliono rischiare sanzioni fiscali è quello di dichiarare il conto trading. Quest’obbligo sussiste solo se il conto è all’estero, poiché il cittadino italiano dovrà presentare nel quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche il possesso di un conto all’estero.
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, ai fini dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Quali sono le sanzioni fiscali se non rispetto gli obblighi fiscali?
Se non dichiaro il mio conto trading all’estero oppure se non verso le imposte o se commetto errori nell’ottemperare gli obblighi la normativa prevede tre tipologie di SANZIONI FISCALI per i conti trading:
1) Omessa o irregolare compilazione del quadro RW
SANZIONE: fissa di €258 entro 90 giorni per mancata compilazione
SANZIONE: dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all’estero non
dichiarati – così come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Sanzione fissa entro 90 giorni per mancata compilazione
oppure
SANZIONE: dal 6% al 30% qualora le attività finanziarie o gli investimenti siano detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”).
La predetta sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (articolo 13, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 472 del 1997).
2) Omessa o irregolare indicazione dei redditi di fonte estera
SANZIONE: dal 90% al 180% delle imposte dovute
SANZIONE: fissa di €250 per infedele dichiarazione
La predetta sanzione è ridotta nella misura di un sesto (1/6) del minimo, sulla base di quanto prevede il summenzionato articolo 13, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Trattandosi di redditi prodotti all’estero, la sanzione è tuttavia aumentata di un terzo (1/3), per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In conclusione, la sanzione da applicare in caso di regolarizzazione spontanea a seguito della presente comunicazione è pari al 20% della maggiore imposta dovuta.
3) Omessa o irregolare determinazione dell’IVAFE
Il quadro RW del modello REDDITI Persone fisiche va compilato anche ai fini della liquidazione dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’IVAFE è un tributo, istituito dall’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero nella misura dello 0,2% e, per i conti correnti e i depositi di risparmio, nella misura fissa pari a 34,20 euro.
In caso di attività cointestata o di apertura/estinzione della stessa in corso d’anno, l’imposta è parametrata alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
L’omessa o l’irregolare determinazione dell’IVAFE nel quadro RW comporta l’applicazione della stessa sanzione prevista in caso di dichiarazione infedele; tale sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo, sulla base del citato art. 13, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997.
I paesi che rientrano nella Black List sono i seguenti
Aruba, Bahama, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isola Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Mauritius, Monserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Principato di Monaco, Sark, Seicelle, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa
Ci sono i controlli da parte dell’Agenzia Entrate?
Con lo scambio di informazioni internazionale l’Amministrazione Finanziaria è in possesso dei dati di tutti i cittadini italiani dei beni posseduti all’estero. Ha la possibilità di vedere se vi sono conti correnti o conti deposito non dichiarati e ricondurli al titolare del conto.
Questo processo deriva dall’impegno di moltissimi Stati, i quali hanno adottato tutte le misure necessarie al fine di incrementare il livello di trasparenza fiscale internazionale attraverso il reciproco scambio di informazioni.
Le banche italiane ad esempio comunicano all’Agenzia Entrate tutti i depositi effettuati verso l’estero da parte dei cittadini italiani.
Così facendo è diventato quasi impossibile per il Fisco non conoscere i rapporti intrattenuti all’estero da parte dei contribuenti italiani. E’ opportuno pertanto dichiarare il conto, ottemperando ai propri obblighi fiscali, per evitare le sanzioni.
Tasso di interesse Legale
Dal 1° Gennaio 2025 il tasso di interesse legale passa dal 2.5% al 2%, sulla base di quanto prevede il Decreto del MEF del 10/12/2024
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*I contenuti della presente pagina non costituiscono consulenza fiscale e i contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti per i singoli casi concreti