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In breve: i redditi diversi di natura finanziaria sono i guadagni che realizzi vendendo o chiudendo uno strumento finanziario: azioni, obbligazioni, ETF (per le perdite), derivati, CFD, valute estere e cripto-attività. Li definisce l’art. 67 del TUIR (comma 1, lettere da c a c-sexies) e li quantifica l’art. 68: plusvalenza uguale corrispettivo meno costo di acquisto, criterio LIFO, imposta sostitutiva del 26%, minusvalenze compensabili solo tra loro e riportabili per quattro anni. Sono diversi dai redditi di capitale (dividendi, interessi, proventi di ETF), tassati a parte e non compensabili.

Questa guida di Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW, spiega le parti degli art. 67 e 68 che contano per chi investe e riporta il testo vigente delle lettere e dei commi rilevanti, aggiornato alle modifiche del 2025.

I punti chiave

  • Definizione: sono redditi diversi i proventi che non sono redditi di capitale e non derivano da impresa, arti e professioni o lavoro dipendente (art. 67, c. 1, TUIR).
  • Le lettere che contano: c) partecipazioni qualificate; c-bis) azioni; c-ter) obbligazioni, certificati, valute, metalli, quote di fondi; c-quater) derivati, futures, opzioni, CFD; c-quinquies) altri differenziali; c-sexies) cripto-attività.
  • Calcolo: corrispettivo meno costo di acquisto più oneri inerenti, esclusi gli interessi passivi; si cedono per primi i titoli acquistati più di recente, LIFO (art. 67, c. 1-bis; art. 68, c. 6).
  • Imposta: sostitutiva del 26% nel quadro RT (art. 3 DL 66/2014); cripto al 33% dal 2026 (L. 207/2024).
  • Minusvalenze: si sommano alle plusvalenze della stessa categoria e l’eccedenza si riporta nei quattro anni successivi, se dichiarata (art. 68, c. 5 e 9-bis).
  • Novità recenti: per le cripto è caduta la soglia di 2.000 euro (dal 2025); per i metalli preziosi senza documentazione del costo la plusvalenza è pari all’intero corrispettivo (dal 2024).

Cosa trovi in questa guida
Cosa sono i redditi diversi e perché contano per chi investe
Art. 67 TUIR: le categorie, strumento per strumento
Art. 68 TUIR: come si calcola la plusvalenza e si compensano le perdite
Il testo vigente degli art. 67 e 68 (parti rilevanti)
Domande frequenti

Cosa sono i redditi diversi e perché contano per chi investe

I redditi diversi sono la categoria residuale del TUIR: l’art. 67 vi fa rientrare tutto ciò che produce reddito senza essere reddito di capitale, d’impresa, di lavoro autonomo o dipendente. Dentro ci sono cose molto lontane tra loro (vincite, immobili ceduti entro cinque anni, lavoro occasionale), ma per chi investe contano le lettere da c) a c-sexies) del comma 1: le plusvalenze e gli altri proventi di natura finanziaria, cioè il capital gain.

Redditi diversi di natura finanziaria: azioni, opzioni, futures, valute e CFD

La distinzione dai redditi di capitale (art. 44 TUIR) non è teorica. I redditi diversi vanno nel quadro RT, dove guadagni e perdite si sommano e l’imposta si paga sul netto; i redditi di capitale vanno nel quadro RM, al lordo e senza compensazioni. Una perdita su azioni non riduce mai l’imposta sui dividendi, e il guadagno dalla vendita di un ETF armonizzato è reddito di capitale mentre la perdita sullo stesso ETF è reddito diverso (art. 10-ter L. 77/1983; art. 67, c. 1, lett. c-ter).

Art. 67 TUIR: le categorie, strumento per strumento

L’art. 67 non parla di “azioni” o “CFD” ma di tipologie di rapporti. Questa tabella traduce le lettere del comma 1 negli strumenti che si trovano in un conto trading.

LetteraCosa prevedeStrumenti tipici
c)Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate: oltre il 2% dei voti o il 5% del capitale per le società quotate, oltre il 20% o il 25% per le altre. Dal 2019 tassate al 26% come le non qualificate (L. 205/2017).Quote rilevanti in società, raro per chi fa trading
c-bis)Plusvalenze da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate, in società italiane ed estere, e dei diritti per acquisirle.Azioni Apple, Enel, Nestlé; diritti di opzione
c-ter)Plusvalenze da cessione o rimborso di titoli non partecipativi, certificati di massa, valute estere (anche il prelievo dal conto conta come cessione), metalli preziosi e quote di fondi.Obbligazioni, certificates, valute sul conto multivaluta, oro fisico, minusvalenze su ETF e fondi
c-quater)Redditi da contratti derivati e a termine: diritto o obbligo di comprare o vendere a termine, o di ricevere pagamenti legati a tassi, quotazioni, valute, merci.Futures, opzioni, CFD, forex, swap
c-quinquies)Plusvalenze e proventi residuali da cessione o chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e rapporti con differenziali legati a un evento incerto.Cessione di crediti, certificates con cedole condizionate, strumenti atipici
c-sexies)Plusvalenze e proventi da rimborso, cessione, permuta o detenzione di cripto-attività (L. 197/2022). La permuta tra cripto con uguali caratteristiche non è rilevante. La soglia di 2.000 euro è stata eliminata dal 2025 (L. 207/2024).Bitcoin, Ether, stablecoin, token, staking

Tre commi completano il quadro. Il comma 1-bis fissa il criterio LIFO: si considerano venduti per primi i titoli, le valute e i contratti acquistati più di recente. Il comma 1-ter stabilisce che le plusvalenze sulle valute estere prelevate da conti e depositi sono imponibili solo se la giacenza complessiva ha superato i 51.645,69 euro (cento milioni di lire) per almeno sette giorni lavorativi continui nell’anno. Il comma 1-quater include tra le plusvalenze anche quelle da rimborso o chiusura di strumenti sottoscritti all’emissione e lo switch tra comparti dello stesso fondo.

Art. 68 TUIR: come si calcola la plusvalenza e si compensano le perdite

L’art. 68 dice come trasformare le operazioni in un numero da dichiarare. Le regole che contano per un conto trading sono queste.

RegolaCosa significa in praticaRiferimento
Base imponibilePlusvalenza = corrispettivo incassato meno costo di acquisto, aumentato degli oneri inerenti (commissioni, imposta di successione e donazione), esclusi gli interessi passivi. Il costo va documentato dal contribuente.Art. 68, c. 6
LIFOSe hai comprato lo stesso titolo a prezzi diversi, alla vendita si scarica prima il lotto più recente. Vale per titoli, valute e contratti.Art. 67, c. 1-bis
Valute estereIl prelievo o la conversione di valuta dal conto è una cessione: corrispettivo al cambio del giorno, costo al cambio storico LIFO; senza documentazione, il minore dei cambi mensili dell’anno.Art. 68, c. 6 e c. 7, lett. c)
Derivati, opzioni, CFDIl reddito è la somma algebrica dei differenziali positivi e negativi e degli altri proventi e oneri di ciascun rapporto. I premi delle opzioni rilevano all’esercizio o alla scadenza, oppure entrano nel prezzo del sottostante se l’opzione viene esercitata con consegna.Art. 68, c. 7, lett. e), e c. 8
Compensazione e riportoPlusvalenze e minusvalenze delle lettere c-bis, c-ter, c-quater e c-quinquies si sommano tra loro; se le perdite superano i guadagni, l’eccedenza si scala dalle plusvalenze dei quattro anni successivi, a condizione di averla indicata nella dichiarazione dell’anno in cui si è formata.Art. 68, c. 5
Cripto-attivitàPlusvalenza = corrispettivo (o valore normale in caso di permuta) meno costo; costo documentato con elementi certi, altrimenti pari a zero. Le minusvalenze cripto si compensano solo con plusvalenze cripto, con riporto a quattro anni. I proventi da detenzione (staking, interessi) si tassano senza deduzioni.Art. 68, c. 9-bis
Metalli preziosiSenza documentazione del costo, dal 2024 la plusvalenza è pari all’intero corrispettivo (prima era il 25%).Art. 68, c. 7, lett. d); L. 213/2023
Paesi a fiscalità privilegiataLe plusvalenze su partecipazioni in società non quotate residenti in Paesi a fiscalità privilegiata concorrono per intero al reddito IRPEF, salvo interpello.Art. 68, c. 4; art. 47-bis

Il risultato di questi calcoli, operazione per operazione, è ciò che finisce nei righi del quadro RT (o del quadro T del 730) e che viene tassato con l’imposta sostitutiva del 26% (art. 3 DL 66/2014; art. 5 D.Lgs. 461/1997), con l’aliquota che per le sole cripto-attività sale al 33% dal 1° gennaio 2026 (art. 1, c. 24, L. 207/2024). Gli strumenti che producono questi redditi vanno inoltre monitorati nel quadro RW, con il relativo codice Paese estero e l’IVAFE.

Il testo vigente degli art. 67 e 68 TUIR (parti rilevanti per chi investe)

Di seguito il testo vigente delle disposizioni che riguardano gli strumenti finanziari, nella versione dell’art. 67 in vigore dal 18 giugno 2025 (DL 84/2025) e dell’art. 68 in vigore dal 1° gennaio 2025 (L. 207/2024). Sono omesse le lettere e i commi che riguardano immobili, vincite, lavoro occasionale e altre fattispecie non finanziarie.

Art. 67 – Redditi diversi

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. [Seguono le assimilazioni per strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione.]

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. [Seguono le assimilazioni per i contratti di associazione in partecipazione.]

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni;

1-bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

Art. 68 – Plusvalenze

4. […] le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, salvo la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 3 dello stesso articolo 47-bis, del rispetto della condizione indicata nella lettera b) del comma 2 del medesimo articolo, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. […]

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis), diverse da quelle di cui ai commi 2-bis e 4 del presente articolo, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. […] Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b); [b) abrogata]; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.

8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67.

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.

9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

Fonte: DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 (testo in vigore dal 18 giugno 2025, modificato dal DL 84/2025) e art. 68 (testo in vigore dal 1° gennaio 2025, modificato dalla L. 207/2024). Il testo integrale è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva.

Devi dichiarare il conto trading?

Applicare gli art. 67 e 68 a un report del broker significa ricostruire ogni operazione con il LIFO, i cambi del giorno, i premi delle opzioni e le commissioni, separando i redditi diversi dai redditi di capitale. Da oltre 13 anni lo facciamo per investitori e trader italiani: ricevi i facsimili dei quadri RT, RM, RL e RW (o T, M, D, W del 730) pronti per la dichiarazione.

Domande frequenti sui redditi diversi

Le plusvalenze da azioni, opzioni, futures e CFD sono redditi diversi?
Sì: azioni in lett. c-bis), opzioni, futures e CFD in lett. c-quater) dell’art. 67 TUIR. Si dichiarano nel quadro RT con imposta sostitutiva del 26%.

E le plusvalenze da ETF?
Dipende. Il guadagno dalla vendita di un ETF armonizzato è reddito di capitale (art. 44, c. 1, lett. g, TUIR; art. 10-ter L. 77/1983) e va nel quadro RM; la perdita è invece una minusvalenza da reddito diverso (lett. c-ter) e va nel quadro RT. I proventi degli ETF non armonizzati vanno in tassazione ordinaria nel quadro RL.

I dividendi sono redditi diversi?
No, sono redditi di capitale (art. 44, c. 1, lett. e, TUIR): vanno nel quadro RM e non si compensano con le minusvalenze.

Le cedole dei certificates sono redditi diversi?
Di regola le cedole sono redditi di capitale. Molti certificates però pagano cedole solo al verificarsi di una condizione (le cedole condizionate o “a memoria”): in questo caso sono redditi diversi ex lett. c-quinquies), perché legate a un evento incerto, e si compensano con le minusvalenze.

La conversione di valuta estera crea un reddito diverso?
Sì, è una cessione ex lett. c-ter), ma la plusvalenza è imponibile solo se nell’anno la giacenza complessiva dei conti in valuta ha superato 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 67, c. 1-ter).

Quante minusvalenze posso riportare e per quanto tempo?
L’intera eccedenza non compensata nell’anno, nei quattro periodi d’imposta successivi, purché l’abbia indicata nella dichiarazione dell’anno in cui si è formata (art. 68, c. 5), nella Sezione VII del quadro RT. Le minusvalenze cripto hanno un paniere separato (art. 68, c. 9-bis).

Cosa è cambiato per le cripto-attività?
Dal 2025 è stata eliminata la soglia di 2.000 euro: ogni plusvalenza è imponibile, e le minusvalenze si riportano senza limite minimo. Dal 2026 l’aliquota passa dal 26% al 33% (art. 1, c. 24 e 25, L. 207/2024).

Riferimenti normativi e di prassi

  • Art. 67, commi 1 (lett. da c a c-sexies), 1-bis, 1-ter e 1-quater, TUIR (DPR 917/1986), testo vigente dal 18 giugno 2025 (DL 84/2025)
  • Art. 68, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis, TUIR, testo vigente dal 1° gennaio 2025 (L. 207/2024, art. 1, c. 25)
  • Art. 44 TUIR e art. 10-ter L. 77/1983 (redditi di capitale ed ETF)
  • Art. 5 D.Lgs. 461/1997 e art. 3 DL 66/2014 (regime dichiarativo e imposta sostitutiva del 26%)
  • L. 197/2022, art. 1, commi 126-127 (cripto-attività); L. 207/2024, art. 1, commi 24-29 (aliquota 33% dal 2026, abolizione soglia 2.000 euro, rivalutazione al 1° gennaio 2025); L. 213/2023, art. 1, c. 92 (metalli preziosi)
  • Istruzioni al Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadro RT

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Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 5 ottobre 2026, testo normativo vigente e modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025).

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.