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Novità per il Modello Redditi 2024 (anno fiscale 2023) 

⇒ 30 settembre: invio dichiarazione dei redditi

Per il Modello Redditi 2024, riferito all’anno fiscale 2023, è stata introdotta una novità in quanto l’invio della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate deve essere fatta entro il 30 settembre.

Quali sono le scadenze per dichiarare il proprio conto trading?

 

I redditi derivanti da un conto trading, italiano o estero, in regime dichiarativo devono essere inseriti nel Modello Redditi Persone Fisiche entro scadenze ben definite:

  • 30 giugno: prima scadenza per il pagamento delle imposte
  • 30 luglio: seconda scadenza per il pagamento delle imposte (con maggiorazione dello 0.40%)
  • 3o settembre: invio dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate
  • + ulteriori 90 giorni: invio dichiarazione dei redditi tardiva all’Agenzia delle Entrate

Scadenze passate? Si può regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso

Il Fisco Italiano permette di correggere gli errori od omissioni eventualmente riscontrati mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (unitamente ai relativi interessi e sanzioni in misura ridotta). Il ravvedimento prevede una sanzione in misura ridotta e gli interessi di mora calcolati in base al numero di giorni di omesso o ritardato adempimento fiscale. 

 

RAVVEDIMENTO= IMPOSTE DOVUTE + INTERESSI E SANZIONI RIDOTTI

 

Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti che intendono regolarizzare spontaneamente il pagamento omesso o ritardato.

 

Come fare il ravvedimento operoso: istruzioni

Abbiamo visto che un conto trading estero comporta due obblighi fiscali:

  1. dichiarare i redditi: interessi, dividendi e altri proventi in relazione alle attività estere, dovranno essere dichiarati nei corrispondenti quadri (RL, RM ed RT)
  2. dichiarare il conto: gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero dovranno essere indicati nel quadro RW

Se ho presentato una dichiarazione dei redditi (Modello Redditi e/o 730) senza però inserire i redditi derivanti dal trading posso presentare una DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA.

in essa devono essere inseriti, oltre ai redditi, oneri e crediti già indicati nella dichiarazione originaria (che non richiedono alcuna modifica), gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero e/o i redditi di fonte estera.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione integrativa, dovranno essere versate le eventuali maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni ridotte in funzione della tempestività con cui sarà effettuata la regolarizzazione, come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (ravvedimento operoso).

 

Omessa o irregolare compilazione del quadro RW

SANZIONE: dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi degli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti all’estero non
dichiarati – così come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

oppure

SANZIONE: dal 6% al 30% qualora le attività finanziarie o gli investimenti siano detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”).

La predetta sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (articolo 13, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 472 del 1997).

 

Omessa o irregolare indicazione dei redditi di fonte estera

SANZIONE: dal 90% al 180% delle imposte dovute

La predetta sanzione è ridotta nella misura di un sesto (1/6) del minimo, sulla base di quanto prevede il summenzionato articolo 13, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Trattandosi di redditi prodotti all’estero, la sanzione è tuttavia aumentata di un terzo (1/3), per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In conclusione, la sanzione da applicare in caso di regolarizzazione spontanea a seguito della presente comunicazione è pari al 20% della maggiore imposta dovuta.

 

Omessa o irregolare determinazione dell’IVAFE

Il quadro RW del modello REDDITI Persone fisiche va compilato anche ai fini della liquidazione dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’IVAFE è un tributo, istituito dall’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che si applica sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero nella misura dello 0,2% e, per i conti correnti e i depositi di risparmio, nella misura fissa pari a 34,20 euro.

In caso di attività cointestata o di apertura/estinzione della stessa in corso d’anno, l’imposta è parametrata alla quota di possesso e al periodo di detenzione.
L’omessa o l’irregolare determinazione dell’IVAFE nel quadro RW comporta l’applicazione della stessa sanzione prevista in caso di dichiarazione infedele; tale sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo, sulla base del citato art. 13, comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

 

Come effettuare i versamenti? Quali sono i codici tributo?

I versamenti devono essere effettuati con modello F24, indicando il codice atto riportato in alto a sinistra della comunicazione.

Di seguito si riportano i principali codici tributo, da utilizzare nel modello F24:

4001 → IRPEF saldo
8901 → Sanzione pecuniaria IRPEF
1989 → Interessi sul ravvedimento IRPEF – art. 13 d. lgs. n. 472 del 18/12/1997
8911 → Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA
8902 → Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’IRPEF
8926 → Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento
1108 → Imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze delle partecipazioni
1242 → Imposta sostitutiva alle imposte sui redditi di capitale di fonte estera
4043 → IVAFE – saldo
4047 → IVAFE – acconto prima rata
4048→ IVAFE – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

 

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