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Scadenze passate? Si può regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso

Il Fisco Italiano permette di correggere gli errori od omissioni eventualmente riscontrati mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute (unitamente ai relativi interessi e sanzioni in misura ridotta). Il ravvedimento prevede una sanzione in misura ridotta e gli interessi di mora calcolati in base al numero di giorni di omesso o ritardato adempimento fiscale. 

 

RAVVEDIMENTO= IMPOSTE DOVUTE + INTERESSI E SANZIONI RIDOTTI

 

Guida al Ravvedimento Operoso: Come Regolarizzare le Imposte Versate in Ritardo

Abbiamo visto che un conto trading estero comporta due obblighi fiscali:

  1. dichiarare i redditi: interessi, dividendi e altri proventi in relazione alle attività estere, dovranno essere dichiarati nei corrispondenti quadri (RL, RM ed RT)
  2. dichiarare il conto: gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all’estero dovranno essere indicati nel quadro RW

Se ho presentato una dichiarazione dei redditi (Modello Redditi e/o 730) senza però inserire i redditi derivanti dal trading posso presentare una DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA, in essa devono essere inseriti, oltre ai redditi, oneri e crediti già indicati nella dichiarazione originaria (che non richiedono alcuna modifica), gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero e/o i redditi di fonte estera.

Se non ho mai presentato una dichiarazione redditi (Modello Redditi e/o 730) non è possibile fare un ravvedimento su una dichiarazione che non è stata presentata, ma è scelta del cliente inviarla, per dimostrare la buona fede, lasciando una traccia in caso di accertamento.

Contestualmente alla presentazione della dichiarazione integrativa, dovranno essere versate le eventuali maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni ridotte in funzione della tempestività con cui sarà effettuata la regolarizzazione, come previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 (ravvedimento operoso).

Tipologie di Ravvedimento Operoso

  • Ravvedimento Sprint
    • Applicabile se il pagamento viene effettuato entro il 14° giorno dalla scadenza originaria.
    • La sanzione cresce in modo proporzionale ai giorni di ritardo (0,1% giornaliero ), fino a un limite massimo (1.4%).
    • È l’opzione più conveniente per chi si accorge rapidamente dell’omissione.
  • Ravvedimento Breve
    • Valido per pagamenti effettuati oltre il 14° giorno, ma entro il primo mese di ritardo.
    • La sanzione è leggermente più elevata rispetto al ravvedimento sprint (1.5%), ma comunque ridotta rispetto alle sanzioni ordinarie.
  • Ravvedimento Intermedio
    • Riguarda i versamenti effettuati con un ritardo superiore al mese, ma entro tre mesi dalla scadenza.
    • La sanzione aumenta rispetto alle opzioni precedenti (1.67%), pur rimanendo inferiore alle penalità standard previste in caso di mancato ravvedimento.
  • Ravvedimento Lungo
    • Applicabile per regolarizzazioni effettuate entro un anno dalla scadenza del pagamento o, se prevista, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione.
    • Le sanzioni diventano più significative (3.75%), ma sono ancora inferiori rispetto alle normali sanzioni amministrative.
  • Ravvedimento Biennale
    • Prevede la possibilità di sanare omissioni entro due anni dalla violazione o, se è prevista una dichiarazione, entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo.
    • La sanzione applicabile è più alta rispetto alle precedenti (4.29%), ma comunque inferiore alle penalità ordinarie.
  • Ravvedimento Ultra Biennale
    • Si applica nei casi in cui la regolarizzazione avvenga dopo due anni dalla violazione.
    • La sanzione è più elevata rispetto alle altre forme di ravvedimento (5%) , ma sempre inferiore rispetto a quelle imposte in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Vuoi calcolare il ravvedimento operoso e regolarizzare la tua posizione?