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In breve: i Paesi black list sono gli Stati e territori a fiscalità privilegiata elencati nel DM 4 maggio 1999. Avere un conto o investire lì non è vietato, ma dal 2024 l’IVAFE sui prodotti finanziari sale dallo 0,2% allo 0,4%, le sanzioni sul quadro RW raddoppiano (dal 6% al 30%) e i termini di accertamento si allungano. Per i dividendi conta la sede della società, non la borsa di quotazione.

Questa guida di Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW, spiega cosa sono i Paesi black list, quali conseguenze hanno sui tuoi investimenti e riporta l’elenco aggiornato alle istruzioni del modello Redditi PF 2026.

I punti chiave

  • Cosa sono: Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999 (art. 2, comma 2-bis, TUIR).
  • IVAFE: 0,4% invece dello 0,2% sui prodotti finanziari detenuti lì, dall’anno d’imposta 2024 (L. 213/2023).
  • Quadro RW: sanzioni dal 6% al 30% invece che dal 3% al 15% (art. 5 DL 167/1990) e termini di accertamento raddoppiati (art. 12 DL 78/2009).
  • Dividendi: penalizzati solo se la società ha sede in un Paese a fiscalità privilegiata e non è quotata (art. 47-bis TUIR); un titolo quotato al NASDAQ con sede alle Bahamas segue le regole ordinarie.
  • Broker più usati: Interactive Brokers, DEGIRO, eToro, Trading 212, Scalable Capital e Trade Republic hanno sede in Paesi europei, fuori dalla lista.
  • Svizzera: fuori dall’elenco dal 1° gennaio 2024 (DM 20 luglio 2023).

Cosa trovi in questa guida
Cosa si intende per Paese black list
Sede della società o mercato di quotazione: l’equivoco da evitare
Quadro RW: sanzioni e termini raddoppiati
IVAFE allo 0,4% dal 2024
Dividendi da società in Paesi a fiscalità privilegiata
Elenco ufficiale dei Paesi black list
Domande frequenti

Cosa si intende per Paese black list

Un Paese black list è uno Stato o territorio con un livello di tassazione molto basso o nullo e senza un adeguato scambio di informazioni fiscali con l’Italia. L’elenco di riferimento è quello del DM 4 maggio 1999, emanato per l’art. 2, comma 2-bis, TUIR (presunzione di residenza dei cittadini italiani trasferiti in quei Paesi) e aggiornato nel tempo per allinearsi agli standard OCSE e al CRS, lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali. Lo stesso elenco è richiamato dalle norme sul monitoraggio fiscale e, dal 2024, da quella sull’IVAFE.

Aprire un conto o investire in uno di questi Paesi non è un reato. Il Fisco italiano applica però un regime di monitoraggio più severo e un costo più alto, per scoraggiare il trasferimento di capitali verso Stati poco trasparenti. Le attività detenute lì vanno indicate nel quadro RW come tutte le altre attività estere (art. 4 DL 167/1990), ma gli errori costano il doppio.

Sede della società o mercato di quotazione: l’equivoco da evitare

Per capire se un dividendo o una plusvalenza “viene da un Paese black list” conta la sede legale della società di cui sei socio, oppure il luogo in cui è detenuto il conto o il dossier titoli, non la borsa in cui il titolo è scambiato. La penalizzazione sui dividendi riguarda solo le partecipazioni in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati (art. 47-bis TUIR; istruzioni al quadro RL).

Un esempio: compri un’azione quotata al NASDAQ di una società con sede legale alle Bahamas. La vendita del titolo e il dividendo seguono le regole ordinarie, plusvalenza nel quadro RT e dividendo nel quadro RM al 26%, perché il titolo è quotato. Le norme penalizzanti scattano invece se acquisti partecipazioni di società non quotate con sede in un Paese black list, o se il conto corrente, il dossier titoli o il conto trading sono presso un intermediario con sede in uno di quei Paesi.

È questo il caso che interessa chi fa trading: i broker più diffusi tra gli investitori italiani (Interactive Brokers Ireland, DEGIRO, eToro Europe, Trading 212, Scalable Capital, Trade Republic, Revolut) hanno sede in Paesi dell’Unione Europea o nel Regno Unito, fuori dalla lista. Alcuni exchange di criptovalute, invece, hanno sede in giurisdizioni come Seychelles, Singapore o Emirati Arabi Uniti, che nella lista ci sono: in quel caso vale quanto segue.

Quadro RW: sanzioni e termini raddoppiati

Se un conto, un portafoglio di trading o altre attività finanziarie sono detenuti presso un intermediario con sede in un Paese black list, la mancata o infedele compilazione del quadro RW costa il doppio: la sanzione passa dal 3-15% al 6-30% degli importi non dichiarati (art. 5, comma 2, DL 167/1990) e i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate può accertare raddoppiano (art. 12, commi 2-bis e 2-ter, DL 78/2009).

Lo stesso art. 12 DL 78/2009 prevede inoltre, per le attività in Paesi black list non dichiarate nel quadro RW, la presunzione che siano state costituite con redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria: è il contribuente a dover dimostrare la provenienza delle somme. Se hai dimenticato un conto, il ravvedimento operoso resta la via meno costosa.

IVAFE allo 0,4% dal 2024

L’IVAFE ordinaria sui prodotti finanziari esteri (dossier titoli, conti trading, polizze, fondi) è lo 0,2% del valore (art. 19, comma 20, DL 201/2011). La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 91, L. 213/2023) ha portato l’aliquota allo 0,4% per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati dal DM 4 maggio 1999, a partire dall’anno d’imposta 2024 (dichiarazione presentata nel 2025).

Due precisazioni che evitano errori. L’IVAFE sui conti correnti e libretti esteri resta un’imposta fissa (34,20 euro per conto) e non è toccata dal raddoppio. Le cripto-attività hanno una propria imposta sul valore, sempre dello 0,2% (art. 19, comma 18, DL 201/2011): la norma del 2024 riguarda i “prodotti finanziari” e non ha modificato quel comma, quindi per le cripto detenute su un exchange con sede in un Paese black list l’aliquota resta, per la lettera della legge, lo 0,2%. Resta invece pieno l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW, con le sanzioni raddoppiate viste sopra.

Attività esteraPaese white listPaese black listRiferimento
Prodotti finanziari (dossier titoli, conto trading)IVAFE 0,2%IVAFE 0,4%Art. 19, c. 20, DL 201/2011; L. 213/2023
Conti correnti e libretti34,20 € fissi34,20 € fissiArt. 19, c. 20, DL 201/2011
Cripto-attività0,2%0,2% (norma invariata)Art. 19, c. 18, DL 201/2011
Sanzione quadro RW omesso o infedele3% – 15%6% – 30%Art. 5, c. 2, DL 167/1990
Termini di accertamentoordinariraddoppiatiArt. 12, c. 2-bis e 2-ter, DL 78/2009

Dividendi da società in Paesi a fiscalità privilegiata

I dividendi di società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, se la società non è quotata in mercati regolamentati, non possono usare l’imposta sostitutiva del 26%: concorrono per intero al reddito complessivo IRPEF e si dichiarano nel quadro RL, Sezione I-A (art. 47, comma 4, TUIR; art. 27, comma 4, DPR 600/1973). Il contribuente può evitare la tassazione integrale solo dimostrando, anche con interpello all’Agenzia delle Entrate, che dalla partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi in quello Stato (art. 47-bis, commi 2 e 3, TUIR).

Attenzione a un dettaglio: per i dividendi il criterio non è l’elenco del DM 4 maggio 1999, ma quello dell’art. 47-bis TUIR, che guarda al livello di tassazione effettivo o nominale della società estera (inferiore alla metà di quello italiano). Un Paese può quindi essere nella lista IVAFE e non rilevare per i dividendi, o viceversa. Per i dividendi esteri di società quotate il regime resta sempre quello ordinario.

Elenco ufficiale dei Paesi black list (DM 4 maggio 1999)

Elenco dei Paesi e territori a fiscalità privilegiata riportato nelle istruzioni al modello Redditi PF 2026, come individuati dal DM 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999) e successive modificazioni. La Svizzera è stata eliminata dall’elenco con il DM 20 luglio 2023, con effetto dal 1° gennaio 2024.

Stati e territori a regime fiscale privilegiato (DM 4 maggio 1999 e successive modificazioni)
AlderneyBruneiIsola di ManMaldiveSingapore
AndorraCosta RicaIsole CaymanMauritiusSaint Kitts e Nevis
AnguillaDominicaIsole CookMonserratSaint Lucia
Antigua e BarbudaEmirati Arabi UnitiIsole MarshallNauruSaint Vincent e Grenadine
Antille OlandesiEcuadorIsole Vergini BritannicheNiueTaiwan
ArubaFilippineJerseyOmanTonga
BahamaGibilterraLibanoPanamaTurks e Caicos
BahreinGibutiLiberiaPolinesia FranceseTuvalu
BarbadosGrenadaLiechtensteinMonacoUruguay
BelizeGuernseyMacaoSarkVanuatu
BermudaHong KongMalaysiaSeicelleSamoa

Hai un conto o un exchange con sede in uno di questi Paesi?

Da oltre 13 anni elaboriamo i report dei broker e degli exchange esteri per investitori e trader italiani. Verifichiamo la sede dell’intermediario, applichiamo l’IVAFE corretta (0,2% o 0,4%) e consegniamo i facsimili dei quadri RW, RM, RT e RL pronti per la dichiarazione.

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Domande frequenti sui Paesi black list

Interactive Brokers, DEGIRO, eToro o Trading 212 sono in un Paese black list?
No. Interactive Brokers Ireland, DEGIRO (Paesi Bassi e Germania), eToro Europe (Cipro) e Trading 212 (Cipro e Regno Unito) hanno sede in Paesi fuori dall’elenco del DM 4 maggio 1999: IVAFE allo 0,2% e sanzioni ordinarie sul quadro RW.

Il mio exchange di criptovalute ha sede alle Seychelles o a Singapore: l’imposta raddoppia?
Per la lettera della norma no: il raddoppio della L. 213/2023 riguarda i prodotti finanziari (art. 19, comma 20, DL 201/2011), mentre le cripto-attività hanno una propria imposta dello 0,2% (comma 18) che non è stata modificata. Raddoppiano invece le sanzioni e i termini di accertamento se il quadro RW non viene compilato.

La Svizzera è ancora un Paese black list?
No. Il DM 20 luglio 2023 l’ha eliminata dall’elenco del DM 4 maggio 1999 con effetto dal 1° gennaio 2024: conti e dossier titoli in Svizzera pagano l’IVAFE ordinaria dello 0,2%.

Ho azioni quotate al NASDAQ di una società con sede in un paradiso fiscale: cambia qualcosa?
No. La penalizzazione sui dividendi vale solo per le società non quotate in mercati regolamentati (art. 47-bis TUIR). Plusvalenze nel quadro RT e dividendi nel quadro RM al 26% come per qualsiasi altro titolo estero.

Quanto rischio se non dichiaro un conto in un Paese black list?
Sanzione dal 6% al 30% dell’importo non dichiarato (contro il 3-15% ordinario), termini di accertamento raddoppiati e presunzione che le somme derivino da redditi non tassati, salvo prova contraria (art. 5 DL 167/1990; art. 12 DL 78/2009).

Da quando si applica l’IVAFE allo 0,4%?
Dall’anno d’imposta 2024, quindi dalla dichiarazione presentata nel 2025 (L. 213/2023, art. 1, comma 91).

Riferimenti normativi e di prassi

  • DM 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1999) e successive modificazioni; DM 20 luglio 2023 (eliminazione della Svizzera dal 2024); art. 2, comma 2-bis, TUIR
  • Art. 4 e art. 5, comma 2, DL 167/1990 (quadro RW e sanzioni raddoppiate)
  • Art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, DL 78/2009 (presunzione e raddoppio dei termini)
  • Art. 19, commi 18 e 20, DL 201/2011 (imposta sulle cripto-attività e IVAFE); art. 1, comma 91, L. 213/2023 (IVAFE 0,4% dal 2024)
  • Art. 47, comma 4, e art. 47-bis TUIR; art. 27, comma 4, DPR 600/1973 (dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata)
  • Istruzioni al modello Redditi PF 2026, quadro RL e quadro RW, con l’elenco dei Paesi del DM 4 maggio 1999

Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 2 ottobre 2026, modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025).

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.