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NUOVA FISCALITA’ PER LE CRIPTOVALUTE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre, n. 197), in vigore dal 1° gennaio 2023, presenta alcune interessanti novità in materia di criptovalute.

Di seguito si analizzano alcuni aspetti rilevanti.

Il testo contempla, all’art. 1 comma 126 e seguenti, una riforma organica della normativa in materia di criptovalute.

Dalla lettura del testo normativo si evince il mutamento dell’inquadramento fiscale delle cripto. Infatti, si stabilisce che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti costituiscono “redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale” ai sensi dell’articolo 67 comma 1 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), soggetti ad imposta sostitutiva del 26%.

TASSAZIONE CRIPTOVALUTE: NUOVA FRANCHIGIA

Inoltre, viene stabilita una nuova franchigia: sparisce la soglia dei 51.645,69€ per lasciar spazio a quella fissata a 2.000€: tutte le plusvalenze al di sotto dei 2.000€ (per l’anno di imposta) non assumeranno rilevanza fiscale mentre le plusvalenze ed i proventi che supereranno suddetto importo, invece, costituiranno reddito imponibile.

NB: la franchigia di 2000€ vale solo per anni fiscali 2023 e 2024. Dal 2025 la franchigia è stata abolita!

COME SI CALCOLANO LE PLUSVALENZE?

Alla luce di ciò sorge spontanea una domanda: come si calcolano le plusvalenze? Sarà rilevante il differenziale tra il corrispettivo percepito per la cessione e il costo o il valore di acquisto. Il costo o valore di acquisto “è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero“.

QUALI OPERAIZONI HANNO RILEVANZA FISCALE?

  • Conversione Cripto-Fiat: La vendita di criptovalute in cambio di Euro, Dollari o altri monete Fiat.
  • Conversione Cripto-Stablecoin: Lo scambio di una criptovaluta verso stablecoin definite dal MiCa come “e-money token” ancorate a valute fiat, come USDT (Tether) e USDC. Questo passaggio è equiparato a un incasso (cash-out).
  • Acquisto di beni o servizi: Pagare un bene direttamente in cripto o usare le card degli exchange.
  • Trasferimento verso terzi: Cedere cripto a un wallet non tuo.
  • Proventi da rendita: Tutto ciò che deriva da StakingAirdropMining o un’altra forma di interessi da cripto-attività. Questi proventi sono tassati al valore di mercato nel momento in cui li ricevi nel wallet.

NON SONO TASSABILI GLI SCAMBI CRIPTO-CRIPTO

Un’altra novità è rappresentata dall’assenza di rilevanza fiscale degli scambi cripto-cripto: infatti si precisa che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Questo significa che passare da una criptovaluta all’altra non genera reddito sottoposto a tassazione. Mentre ogni scambio che non rientra nella propria categoria può essere tassato. Assume, inoltre, rilevanza fiscale la conversione della criptovaluta in euro o altra valuta fiat.

MONITORAGGIO FISCALE CRIPTOVALUTE: SANATORIA

Infine, si fornisce al contribuente un’opportunità di sanare la propria posizione nel caso di detenzione di cripto attività mai dichiarate. Infatti, si avrà la possibilità di presentare un’apposita dichiarazione versando la sanzione di omessa segnalazione nella misura pari allo 0.5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate al fine regolarizzare il mancato monitoraggio fiscale. Nell’ipotesi in cui, invece, le cripto-attività abbiano generato delle plusvalenze si potrà regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 4%(3.5%+ 0.5%) del valore delle attività non dichiarate. 

 

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