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Trading & Truffe

Le truffe nel  mondo del trading online sono diventate sempre più diffuse, risulta quindi utile informarsi e conoscere il loro funzionamento in modo da potersi  difendere ed evitarle.

Il meccanismo con il quale vengono attuate le truffe è simile, ciò che cambia è il mezzo utilizzato; in linea generale riguardano promesse di guadagno facile, sicuro e veloce.

Bisogna, però, sottolineare che la regola primaria di ogni investimento è che non esistono attività finanziarie senza rischio.

Per portare a termine una truffa vengono utilizzati differenti strumenti, i più banali sono i banner online, finte telefonate, mail o anche finte piattaforme di trading. 

Le truffe più comuni sono quelle legate al Forex e alle criptovalute.

 

Truffe Forex

Il Forex (Foreign Exchange) è un mercato finanziario decentralizzato e rappresenta l’ambiente regolamentato in cui gli investitori comprano e vendono coppie di valute.

Questo mercato è accessibile dagli investitori di ogni parte del mondo in quanto non possiede una sede fisica; inoltre non è supervisionato da una singola istituzione, ma ogni territorio ha la sua autorità di regolamentazione che si occupa di applicare sia le regole finanziarie universali sia le leggi del proprio paese.

Risulta quindi evidente che il forex, per propria natura, è un’attività ad alto rischio e alto rendimento.

Le truffe Forex possono assumere le forme più disparate, alcune ampiamente note e altre più difficili da identificare perché svolte tramite mezzi legittimi. Inoltre, possono provenire da  soggetti  differenti quali i broker, gli affiliati, i consulenti di investimento o persino dai “guru” del trading.

I truffatori conoscono perfettamente quali sono le difficoltà cui i trader vanno incontro, ed è proprio su quelle che puntano; ad esempio, una delle più grandi sfide è quella di identificare per tempo le migliori opportunità di trading sul mercato. Per questa ragione, qualsiasi promozione di software o di una società che affermi di avere un sistema di trading in grado di proteggere dal rischio di perdite è una truffa e dovrebbe essere evitata del tutto.

Fra le tipologie di truffe possiamo anche trovare la vendita di falsi segnali di trading:

Idee commerciali, informazioni esclusive o suggerimenti  vengono venduti direttamente agli investitori applicando una tariffa; si tratta però, in realtà, di informazioni  false o non utili.

I trader che non hanno abbastanza tempo per dirigere il proprio account o non hanno la sufficiente esperienza per essere attivi e performanti possono appoggiarsi a terzi per farsi gestire l’account; bisogna però prestare attenzione in quanto coloro che prendono in gestione gli account spesso se ne approfittano inscenando truffe e svuotando i conti.

Alcune truffe forex sono messe in atto dagli stessi broker, che manipolano le piattaforme di trading affinché siano sempre a svantaggio dei trader o attirano gli investitori con promozioni, nascondendo termini e condizioni troppo rigorose o addirittura irraggiungibili.

Generalmente, dopo un primo versamento si riceveranno buone notizie: il proprio investimento sta andando bene e sarà possibile verificarne l’andamento direttamente sulla piattaforma creata ad hoc. Sarà quindi proposto di investire ancora o in alternativa di aspettare per vedere crescere ulteriormente  i propri rendimenti.

Nel momento in cui il trader richiederà un prelievo, ci potrebbero essere  diversi scenari:

  1.   sarà concesso, ma solo nel caso in cui la richiesta sia molto bassa;
  2.   la piattaforma chiuderà all’improvviso;
  3.   il prelievo sarà bloccato

Potrà essere richiesto di pagare in anticipo l’imposta del 26%, oppure delle commissioni previste dalla banca per lo sblocco dell’operazione. È però importante sapere che le imposte si pagano al fisco italiano: un cittadino residente fiscalmente in Italia dovrà pagare le imposte tramite la propria Dichiarazione dei Redditi direttamente al fisco italiano.

 

Truffe Crypto

La nuova frontiera è la truffa del trading di criptovalute, con la quale si promettono guadagni importanti su Bitcoin e affini. Le truffe vengono realizzate con l’uso di siti web e app fasulli, con le classiche e-mail truffa, oppure con dei falsi aggiornamenti su Twitter. 

Inoltre esistono i robot crypto, i quali vengono sponsorizzati come software con il quale fare trading automatico, che promettono agli investitori di ottenere somme molto alte, con sforzo  pari a zero. 

 

Cosa fare di fronte ad una Truffa

Per avere la certezza che il broker al quale ci si sta affidando non sia coinvolto in una truffa, può essere utile conoscere alcuni requisiti che i broker dovrebbero rispettare.

Innanzitutto è importante dire che le società di trading che agiscono legalmente sono autorizzate dalle autorità che vigilano sui mercati finanziari, sia a livello nazionale sia internazionale. 

I broker autorizzati sono, dunque, regolamentati e possiedono determinate licenze, al contrario, le società che non sono autorizzate non possiedono alcun tipo di licenze.

Spesso, però, capita anche che alcune società in possesso di licenza commettano degli illeciti. 

In linea generale, una piattaforma di trading può considerarsi affidabile se compare negli elenchi delle autorità garanti, sulla base della nazione nella quale il broker ha sede. Se non la si trova, si tratterà quasi sicuramente di una società fantasma.

Tra le autorità più famose che operano sui mercati, si annoverano:

  • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) in Italia;
  • Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a Cipro;
  • European Securities and Markets Authority (ESMA) in Europa;
  • Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito;
  • Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti d’America;
  • Australian Securities and Investments Commission (ASIC) in Australia;
  • Financial Services Agency (FSA) in Giappone.

Nel nostro Paese, oltre a prestare la massima attenzione alla presenza di contatti e informazioni sul sito della piattaforma, alla struttura del sito, alla ricerca di recensioni online, è bene considerare i suggerimenti della CONSOB. 

Nello specifico, una società di trading che sia in regola con la normativa europea:

  • Non può permettere le opzioni binarie per trader retail;
  • Può permettere una leva finanziaria massima di 30:1;
  • Deve mostrare avvisi di rischio con la percentuale di clienti che hanno perso soldi negli ultimi 12 mesi;
  • Deve distinguere tra clienti retail e professionisti.

Un altro consiglio è quello di diffidare della locazione della sede fiscale della piattaforma, specie se si trova in paradisi fiscali come le Isole Marshall, Saint Kitt e Nevis, Saint Vincent and Grenadines

Nel caso in cui ci si trovasse davvero di fronte ad una truffa non si è obbligati a dichiarare il conto. Così facendo però si perderà la possibilità di recuperare le eventuali minusvalenze

Potrebbe, quindi, risultare comunque utile dichiarare il conto in modo da riportare queste minusvalenze in dichiarazione in un’ottica continuativa dell’attività di trading (con altri broker) per poter compensare con le prossime plusvalenze.       

 

Tasse Trading non offre assistenza in caso di truffe derivanti dal trading online. Vi invitiamo a prestare la massima attenzione.

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Avatrade conto trading

Che cos’è Avatrade

Avatrade conto trading 1

Società fondata nel 2006, AvaTrade è un importante player nel settore finanziario online. La sua sede centrale è a Dublino (Irlanda). La società ha inoltre una holding nelle Isole Vergini Britanniche, nonché uffici e centri di vendita in Spagna, Giappone, Italia, Francia, Australia, Cina e Mongolia.  

 

La storia 

La società è stata fondata nel 2006 da Emanuel Kronitz, Negev Nosatzki e Clal Finance Ltd  con il nome di Ava FX. Nel fondare la società, Kronitz e Nosatzki hanno guidato AvaGroup, un gruppo di finanzieri professionisti che aspiravano a creare un broker forex orientato al servizio del cliente. Nel 2013 AvaFX ha cambiato il suo nome in AvaTrade, per riflettere l’espansione della società oltre i servizi di brokeraggio forex a una gamma più ampia di servizi finanziari, tra cui azioni, indici, materie prime e obbligazioni. Dal 2013, AvaTrade ha più di 200.000 conti clienti registrati in oltre 150 paesi, eseguendo più di 2 milioni di ordini al mese.

Come opera Avatrade: i CFD

Avatrade è un broker specializzato nel trading in Forex e CFD. Questi ultimi sono contratti derivati complessi che non implicano la proprietà del sottostante. In sostanza, i CFD sono scommesse sull’andamento di un’attività finanziaria. Essi copiano l’andamento dei sottostanti e permettono di fare trading su azioni, forex, indici e materie prime senza bisogno di dover realmente comprare o vendere le attività stesse, o investire il capitale necessario per l’acquisto del sottostante.

Acquistare un CFD non comporta l’esborso di denaro, ma è un contratto che impegna l’acquirente a pagare o a riscuotere alla scadenza del contratto stesso, un differenziale attivo o passivo legato al valore del sottostante.

Rispetto all’acquisto del sottostante, la sottoscrizione di CFD comporta varie differenze per l’investitore. Innanzitutto si ha una maggiore flessibilità nell’investimento: non si è costretti a “scommettere” sul rialzo del sottostante, ma si può puntare anche sul suo deprezzamento, sfruttando così anche le spinte ribassiste del mercato (i c.d. bearish trends). In secondo luogo, con i CFD il trader ha la possibilità di avvalersi della leva finanziaria, aprendo posizioni importanti con somme relativamente ridotte. D’altro canto l’utilizzo della leva – che di fatto è un debito contratto verso il broker – comporta anche un certo tasso di rischio. Per approfondire la natura di questo strumento finanziario puoi leggere il nostro articolo dedicato ai CFD

 

Tipologie di conti 

Una delle caratteristiche distintive di Avatrade è di offrire alla sua clientela varie tipologie di conto: demo, standard, opzioni, spread-betting (per trader irlandesi e inglesi), islamico (esente da commissione swap) o professionale. 

L’account demo può essere definito una simulazione con capitale virtuale. Aprire un conto demo rappresenta una buona opzione per i traders inesperti, in quanto consente di acquisire familiarità con gli strumenti e le strategie del trading senza rischiare di perdere il capitale (71% dei conti CFD retail perde denaro).

L’account standard è un conto reale. Per aprire un conto standard su AvaTrade occorre versare un deposito minimo di 100 $ (500 $ se effettuato con bonifico) e inviare un documento di identità in corso di validità, nonché la copia di un’utenza (ad esempio una bolletta recente) per provare la residenza del titolare. Con l’account standard il trader ha accesso a più di 200 asset tra Forex e CFD.

L’account islamico è un conto concepito per investitori di fede musulmana. La sua principale caratteristica è di essere esente da costi di finanziamento overnight. Questo tipo di account presenta però alcune limitazioni: non è infatti possibile fare trading con criptovalute o valute exotic come le coppie ZAR, TRY, RUB, MXN. Su questo tipo di conto, AvaTrade può applicare commissioni extra. 

L’account professionale è disponibile unicamente per i paesi EU e presenta diversi vantaggi rispetto all’account standard. Con l’account professionale infatti si può utilizzare una leva finanziaria maggiorata fino a 1:400 per operare nel Forex, e si ha accesso a spread più bassi. Inoltre il trader può chiedere di mantenere attiva la protezione del saldo negativo: in tal modo il broker non consente al trader di perdere più di quanto abbia depositato. Per aprire questo tipo di account tuttavia il trader deve soddisfare almeno 2 di 3 requisiti: 1) avere un portafoglio finanziario complessivo superiore a 500.000 (strumenti finanziari + risparmi liquidi); 2) avere un’esperienza dimostrabile di trading o relativa ai servizi finanziari: 3) avere operato nel trading online in maniera rilevante negli ultimi 12 mesi.

 

Avatrade: commissioni

Fondato nel 2006, AvaTrade è un importante player nel settore finanziario online, specializzato nel trading tramite CFD. Una delle caratteristiche distintive di questo broker è di offrire alla sua clientela varie tipologie di conto: demo, standard, opzioni, spread-betting (per trader irlandesi e inglesi), islamico (esente da commissione swap) o professionale. Per aprire un conto su AvaTrade il deposito minimo è generalmente 100 $ (500 $ se effettuato con bonifico) per tutti i tipi di conto, tranne ovviamente i demo. 

Ma vediamo nello specifico quali sono i costi da sostenere quando si opera con questo broker. 

Depositi e prelievi 

AvaTrade non prevede nessun costo di commissione, né per i prelievi né per i depositi. Esistono tuttavia due eccezioni a questa regola: 1) depositi e prelievi che implicano una conversione valutaria; 2) depositi e prelievi attraverso bonifici bancari (invece che tramite carta di credito). Nel primo caso, viene applicata una commissione quando un trader effettua depositi/prelievi in una valuta che non combacia con quelle presenti sul broker (i cittadini europei, dunque, non dovranno sottostare a nessun costo di conversione). Nel secondo caso –  deposito o prelievo attraverso operazioni bancarie – occorre precisare che il costo dell’operazione può variare, poiché è la banca, e non il broker, a imporre questa commissione. Ogni trader dovrà verificare l’ammontare di questo importo con il proprio istituto di credito prima di compiere un’operazione.

Spread e commissioni di Trading

I costi legati allo spread sono tipici dei conti trading, e di fatto rappresentano una delle principali modalità di guadagno dei broker. 

Lo spread, in sostanza, è la differenza tra il prezzo di acquisto (bid) e il prezzo di vendita (ask) di un asset nel mercato. Questa cifra viene solitamente corrisposta al broker dal trader. Esistono due tipi di spread: a tasso fisso (sempre identico per l’asset in questione) e a tasso variabile. Le variazioni di quest’ultimo dipendono da alcuni fattori, come la volatilità momentanea, l’asset, la tipologia dell’account, etc.  

AvaTrade prevede unicamente spread a tasso fisso, che possono variare solo in base alla tipologia di account utilizzata, il che può rappresentare indubbiamente un vantaggio per il trader. 

Gli spread fissi sono applicati a tutti gli asset forniti da AvaTrade: forex, indici, azioni, materie prime, criptovalute, opzioni, ETF e obbligazioni. Ecco a titolo di esempio gli spread di alcuni degli asset più popolari della piattaforma: 

  • EUR/USD – 0,9 pip (0,6 per gli operatori professionali);
  • Oro – 0,34 pips;
  • S&P 500 – 0,25% dell’investimento;
  • Bitcoin – 0,35% dell’investimento;
  • Titoli USA – 0,13% dell’investimento.

Tassi di overnight

I tassi di overnight sono un particolare pagamento di interessi, corrisposto al broker nel caso venga tenuta aperta una posizione durante la notte (over-night appunto).

Questo costo è tipico quando si fa trading in CFD, in quanto si utilizza la leva finanziaria. Ciò significa che l’ammontare necessario per aprire una posizione viene prestato dal broker in aggiunta al deposito iniziale. Trattandosi di un prestito, ad esso corrisponde una commissione specifica – una sorta costo di manutenzione per tenere la posizione aperta durante la notte.

Questi tassi vengono normalmente calcolati su base giornaliera e dipenderanno dal tipo di contratto, dall’asset nel quale si sta investendo, dalla natura dell’investimento e dalla durata dell’operazione.

Tassa per inattività

Così come i tassi di overnight che abbiamo illustrato sopra, anche questo tipo di commissione funge, di fatto, da costo di manutenzione. Il detentore di un conto AvaTrade che non operi per più di 3 mesi, infatti, si vede applicata automaticamente una commissione di 50 dollari. Qualora il saldo non copra questo importo, AvaTrade potrà chiudere definitivamente il conto. Ovviamente questo tipo di commissione non si applica agli account demo, che sono del tutto gratuiti, e che per essere attivati non necessitano di alcun deposito. 

AvaProtect

Infine, AvaProtect è un servizio opzionale fruibile da alcuni utenti in cambio di una commissione, e che funziona in modo simile ad un’assicurazione. Per un periodo determinato il broker offrirà al trader un rimborso delle operazioni in perdita fino a un milione di dollari, proteggendo così il conto dell’investitore. Per questo servizio è necessario pagare un costo di copertura che viene dedotto dal saldo libero del conto al momento dell’apertura dell’operazione. I costi di copertura non sono fissi, ma variano in base all’asset e al tipo di operazione. Precisiamo che questa funzione al momento non è disponibile per tutti gli asset. Avatrade tuttavia ha garantito l’impegno ad estendere questa offerta anche ad altri asset oltre a quelli per cui il servizio è attualmente attivo. 

 

Vuoi sapere come funziona la fiscalità di un conto Avatrade? Visita la nostra pagina (link)

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Fiscalità Avatrade

Come funziona la fiscalità di un conto Avatrade?

Avatrade dichiarazione tasse

Un conto trading estero come Avatrade deve sempre essere inserito nel Modello Redditi Persone Fisiche.

Sempre, anche se in perdita o se non è stato movimentato (con saldo positivo). Il conto Avatrade va dichiarato anche in assenza di prelievi.

 

Quali imposte si pagano su un conto Avatrade?

26% – imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cfd/forex

0.02% imposta IVAFE

E’ conveniente dichiarare un conto in perdita?

Dichiarare le minusvalenze del proprio conto Avatrade non è obbligatorio ma è preferibile farlo per non perdere la possibilità di compensarle con le plusvalenze per i 4 anni successivi. Solo inserendo le minusvalenze nel Modello Redditi PF si possono poi utilizzare nei 4 anni successivi. Ecco un esempio semplice per capire come funziona la compensazione.

Anno FiscalePlusvalenza (+) / Minusvalenza (-)
2022-200€
2023400€
Imposta del 26% 20230.26* (400-200) = 52€

 

Si deve dichiarare un conto estero non movimentato?

Se il saldo è diverso da zero (anche per un solo giorno) deve essere inserito in dichiarazione tramite il quadro RW. E’ sempre obbligatorio per i conti esteri. Si deve indicare in dichiarazione dei redditi, nel quadro RW, il possesso del conto estero, ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento dell’imposta IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere, pari allo 0.2%)

 

 

Posso dare l’estratto conto di Avatrade al mio CAF o al Commercialista?

L’estratto conto rilasciato da Avatrade è comprensivo di tutti gli strumenti finanziari. Tuttavia la normativa fiscale prevede una suddivisione degli stessi poiché, come scritto sopra, vanno inseriti in quadri diversi e con aliquote diverse. Bisogna elaborare tutti i trade, i cambi-valuta, i pagamenti di interessi, secondo la normativa fiscale Italiana. Spesso i CAF e i commercialisti tradizionali non conoscono la normativa fiscale dei conti trading e non hanno gli strumenti per fare i calcoli in maniera agevole.

Società fondata nel 2006, AvaTrade è un importante player nel settore finanziario online. La sua sede centrale è a Dublino (Irlanda). La società ha inoltre una holding nelle Isole Vergini Britanniche, nonché uffici e centri di vendita in Spagna, Giappone, Italia, Francia, Australia, Cina e Mongolia.  


Cosa posso fare se voglio chiudere il conto Avatrade?
Il consiglio è di effettuare un prelievo per ritirare il saldo rimanente all’interno del conto, e scaricare dalla piattaforma Metatrader un unico estratto conto dall’apertura del conto al giorno di chiusura (lo storico completo) in formato HTML.

Se si effettua il 730 come si deve procedere?

Si può continuare a effettuare il 730 e, a parte, si può presentare un’integrativa con i redditi derivanti dal trading e il Modello Redditi PF. Non è possibile inserire nel 730 i redditi da trading: non esiste un modello 730 precompilato che può comprendere anche l’operatività del conto Avatrade. Se non si detengono redditi o se si hanno altri redditi si deve comunque presentare la dichiarazione tramite il Modello Redditi PF.

 

Se si è a carico di familiari chi deve presentare la dichiarazione dei redditi?

La dichiarazione dei redditi deve presentarla l’effettivo titolare del conto, anche se è a carico o se non possiede altri redditi.

 

I redditi da trading si sommano agli altri miei redditi?

No, i redditi da trading vanno sempre ad imposta sostitutiva. Solo le plusvalenze da ETF non armonizzati vanno a tassazione ordinaria e si sommano agli altri redditi (lavoratore dipendente, autonomo). Tuttavia con Avatrade, come specificato, non è possibile acquistare questo tipo di prodotto, ma solo CFD legati a ETF. 

Il conto AvaOptions fa parte dello stesso calcolo del mio conto Avatrade?

Se hai un conto AvaOptions da dichiarare  lo possiamo elaborare separatamente dal calcolo che facciamo per il conto Avatrade.

 

 

 

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Fiscalità Plus500

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Come funziona la fiscalità di Plus500?

plus500

Plus500 è una piattaforma di trading fondata nel 2008 con sede a Cipro, autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

L’azienda è una dei maggiori fornitori di contratti per differenza (CFD). 

 

Dichiarazione Plus500

Plus500 è una piattaforma di trading estera e, pertanto, deve sempre essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dagli importi investiti e dalla presenza o meno di prelievi sul conto.

Questo perché i conti trading sono conti deposito e non vi sono soglie minime da raggiungere per la dichiarazione degli stessi.

Occorre quindi sempre compilare il quadro RW; inoltre, potrebbe essere dovuta l’IVAFE.

Altri quadri che occorre compilare possono essere l’RL, l’RM e l’RT.

 

 

Quali sono le imposte che potrebbero essere dovute sul conto Plus500?

  • IVAFE, come detto poco fa, pari allo 0,2% della giacenza media
  • imposta del 26% per plusvalenze su CFD e azioni
  • imposta del 26% per dividendi e interessi
  • Eventuale tassazione di bonus di benvenuto

 

Come vengono considerate le commissioni e altre spese?

Le commissioni detraibili sono solamente quelle direttamente riconducibili ai trades: se si è in questo caso, le commissioni vanno a ridurre le plusvalenze o ad aumentare le minusvalenze realizzate. Attenzione però: non tutte le spese sono detraibili ai fini fiscali!

 

Quali sono i possibili redditi redditi derivanti da Plus500?

  • redditi diversi nel quadro RT
  • redditi di capitale nel quadro RM
  • redditi ordinari nel quadro RL

 

Può essere utile dichiarare il conto in perdita?

, l’utilità deriva dalla possibilità di utilizzare le minusvalenze realizzate per abbassare l’eventuale imposizione fiscale su future plusvalenze. Si noti che per poter sfruttare la minusvalenza dell’anno fiscale 2022, è importante averla dichiarata correttamente. Proponiamo un esempio semplice per capire.

Anno FiscalePlusvalenza (+) / Minusvalenza (-)
2022-200€
2023400€
Imposta del 26% 20230.26* (400-200) = 52€


Bisogna dichiarare il conto anche se si è effettuato solo il deposito?

, nel momento in cui viene effettuato il primo deposito (e quindi il saldo è diverso da zero anche per un solo giorno) scatta l’obbligo di dichiarare il conto trading.

 

 

COME FARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per la dichiarazione basta consegnare l’estratto conto di Plus500 al commercialista o CAF?

No purtroppo. L’estratto conto di Plus500 è informativo ma non è valido ai fini fiscali e non segue gli standard della normativa fiscale italiana. Occorre effettuare l’elaborazione fiscale del conto in modo da inserire ogni voce al posto corretto per non rischiare errori e, di conseguenza, sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Se solitamente si effettua il 730 come si procede?

Non è possibile indicare i dati di Plus500 all’interno del 730, ma è possibile continuare ad effettuare il 730 e presentare un Modello Redditi integrativo per il conto Plus500.

 

SCADENZE FISCALI

Quali sono le scadenze fiscali?

La scadenza per il versamento delle imposte è il 30 giugno (dell’anno successivo rispetto al quale si fa riferimento).

C’è poi la possibilità di versare le imposte (dopo il 30 giugno) entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40% su di esse.

La scadenza per l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è il 30 novembre.

 

Novità per il Modello Redditi 2024 (anno fiscale 2023)

30 settembre: invio dichiarazione dei redditi

Per il Modello Redditi 2024, riferito all’anno fiscale 2023, è stata introdotta una novità in quanto l’invio della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate deve essere fatta entro il 30 settembre.

 

 

Vuoi dichiarare in sicurezza il tuo conto Plus500? Contattaci per ricevere il tuo Modello Redditi precompilato!

 

Gli strumenti finanziari di Plus500

Tramite la piattaforma Plus500 è possibile fare trading con diversi strumenti finanziari:

  • CFD su indici, forex, materie prime, criptovalute, azioni, opzioni ed ETF
  • azioni reali, tramite il conto Invest

I CFD (Contracts For Difference) sono strumenti finanziari derivati, il cui prezzo si basa sul valore del sottostante, che può essere appunto un indice, forex, materia prima, criptovaluta, azione, opzione o ETF.

Permettono di effettuare trading sugli strumenti sottostanti senza bisogno di comprare o vendere realmente le attività stesse e vengono utilizzati principalmente per operazioni di breve periodo.

Il valore iniziale del contratto è pari a zero, mentre il valore alla chiusura è uguale al differenziale di prezzo realizzato dall’investitore (guadagno o perdita).

Le azioni sono un titolo finanziario rappresentativo di una quota della proprietà di una società. A differenza dei CFD, vengono utilizzate maggiormente per operazioni di medio-lungo periodo.

Come detto in precedenza è possibile fare trading di azioni reali tramite il conto Plus500 Invest.

 

 

Hai bisogno di aiuto? Contattaci in chat, per email a info@tassetrading.it oppure visita la pagina dedicata a Plus500 sul nostro sito!

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Tassazione Redditi da Staking

Il presente articolo si dedica all’analisi approfondita dello staking nel panorama delle crypto, esaminando la natura dei relativi proventi e le cruciali implicazioni fiscali, con un confronto puntuale tra il regime impositivo in vigore prima del 2023 e le significative modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, come chiarite dalla Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023

 

Ma che cos’è lo staking?

E’ uno strumento utile sia per il detentore che per l’emittente della moneta virtuale: il primo, per bloccare la criptovaluta e renderla disponibile al sistema riceverà come ricompensa una parte della criptovaluta; il secondo utilizza le criptovalute in staking tramite il meccanismo “Proof-of-Stake” per garantire che le transazioni siano verificate e sicure.

L’attività di staking è incentivata dal fatto che il validatore può ottenere una ricompensa per aver bloccato le sue monete.

Le criptovalute che permettono di fare staking si concentrano su un meccanismo di consenso grazie al quale è garantito che tutte le transazioni siano verificate e protette senza la necessità che una banca o un soggetto terzo monitori la procedura.

Maggiore è la quantità di criptovalute che un utente impiega, maggiori saranno i premi ricevuti.

Una volta che una cripto è in staking e prende parte a quel processo e non può più essere scambiata o utilizzata fino a quando non viene rimossa.

 

Come funziona il processo?

Il processo si articola in 3 fasi:

  • nella prima fase si selezionano i nodi validatori in modo casuale per creare un nodo sulla blockchain;
  • nella seconda fase, quando i nodi validatori arrivano ad una certa percentuale di consenso, viene creato un nuovo blocco sulla blockchain che include le transazioni validate;
  • nella terza fase il blocco viene crittografato e quindi non viene più cambiato e se si cerca di farlo si perdono tutte le monete in staking.

 

Come si può fare staking?

  • Attraverso piattaforme centralizzate;
  • attraverso piattaforme decentralizzate.

Si può fare staking attraverso exchange centralizzati, in cui l’exchange facilita la procedura, fa da garante e limita i rischi legati a questa attività. Tuttavia, si ottiene un compenso più basso perché l’exchange prende una commissione sull’attività.

Si può fare staking attraverso exchange decentralizzati che non assicurano un servizio di assistenza: si possono perciò avere problemi tecnici e non è prevista nessuna garanzia contro furti o bug.

Oltre allo staking di base ci sono anche altri tipi, a seconda della blockchain che si predilige.

Per esempio, esiste lo staking fisso in cui è necessario specificare in anticipo il periodo nel quale i token verranno posizionati sul conto e prima del termine sarà impossibile eseguire il ritiro di questi ultimi. Il vantaggio di questo tipo di staking è che di solito in tali condizioni la redditività è maggiore rispetto allo staking convenzionale.

Un altro tipo è il DeFi staking che differisce dal solito perché nel processo sono coinvolte terze parti: vengono utilizzati contratti intelligenti, i cosiddetti smart contract.

 

Vantaggi e Svantaggi

Per i detentori di cripto a lungo termine, lo staking è un sistema che genera una rendita passiva facendo fruttare i propri asset senza tenerli inutilizzati.

Lo svantaggio principale, invece, è che richiede spesso un periodo di blocco in cui le cripto utilizzate nel processo non possono essere spostate.

Quindi lo staking è uno dei modi per aumentare la quantità di criptovalute detenuta.

Aggiungendo le coin ad un progetto, non solo gli utenti ottengono ricompense ma contribuiscono anche a rendere quella blockchain più sicura e funzionale.

Bisogna tuttavia valutare l’andamento del mercato: ci potrebbero essere occasioni di guadagno e l’utente non potrebbe utilizzare quelle coin perché bloccate nello staking.

Ok, ora che abbiamo visto cos’è e come funziona lo staking non resta che interrogarsi come viene considerato al livello fiscale.

 

Come vengono tassati i redditi da staking fino all’anno fiscale 2022?

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n°437 del 26/08/2022 afferma che i redditi da staking devono essere inseriti nel quadro RL e sono tassati in base alla scaglione di reddito di appartenenza. Quindi l’aliquota applicabile è tra il 23% e il  43%.

Conseguenza negativa per i contribuenti che si trovano nel quarto scaglione IRPEF in cui l’aliquota è del 43%.

L’interpello precisa che le remunerazioni in criptovaluta percepite dalla blockchain derivanti dall’attività di staking andrebbero riportartati nel quadro RL del Modello Redditi Persone Fisiche al netto dell’importo trattenuto a titolo di commissione da parte della Società che gestisce la piattaforma e detraendo eventuali ritenute di acconto da questa applicate.

L’imposta che dovrà essere poi definita, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel quadro RL del modello Redditi PF.

 

Come vengono tassati i redditi da staking con la nuova legge di bilancio 2023?

Con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023 i redditi da staking e altri proventi (mining, airdrop e altri interessi) vengano tassati al 26% e rientrano nella categoria dei redditi diversi nel quadro RT. tali proventi si sommano ai guadagni/perdite realizzate sulla cripto-attività derivante da conversione di cripto verso stablecoin o monete fiat

 

 

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Plusvalenze

La tassazione dei profitti nel trading

Nel regime dichiarativo le imposte si pagano sulle plusvalenze realizzate al netto delle minusvalenze realizzate. Nell’attività di trading, a seconda degli strumenti finanziari utilizzati si posso produrre tre tipologie di reddito differenti: redditi diversi, redditi di capitale e redditi ordinari.

La tassazione dei redditi derivanti dall’attività di trading è regolamentata dagli articoli 44, 67 e 68 del TUIR, oltre alle normative sul monitoraggio fiscale.

plusvalenze

Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 68 – Plusvalenze

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione.

3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) , diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempre che si tratti di società costituite da non più di tre anni.(1)

6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.(1)

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b); b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.

8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67.

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.

(1) Comma aggiunto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

 

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Redditi diversi

Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 67 – Redditi diversi

L’articolo 67 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) rappresenta i fondamenti dei “redditi diversi”. Nel quadro degli strumenti finanziari e del trading parliamo di plusvalenze realizzate tramite la cessione di azioni, opzioni, futures, valuta estera o CFD.

redditi diversi

Vediamo adesso la normativa di riferimento per l’Art 67 del TUIR.

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante;

c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l’assimilazione opera a prescindere dal valore dell’apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell’apporto sia superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell’articolo 47 del citato testo unico;

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all’articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei beni dell’associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 47;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempre che siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

 c-sexies) le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni; (1)

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all’estero;

g) i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell’articolo 58;

h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore; (2)

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; (3)

n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all’articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.

1-bis. Agli effetti dell’applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente.

1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.

1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere cter), cquater) e cquinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all’emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. (4)

(1) Lettera aggiunta dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

(2) Lettera aggiunta dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

(3) Comma così modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.

(4) Comma così modificato dal D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 47.


Art. 68 Plusvalenze

1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo 67 acquistati oltre cinque anni prima dell’inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d’utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione.

3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell’articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell’articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) , diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l’ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite è superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, nonché, per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e’ determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle società indicate dall’articolo 5, il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto è documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’articolo 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze.

6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell’articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’articolo 5 e all’articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempre che si tratti di società costituite da non più di tre anni. (1)

6-ter. L’importo dell’esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo. (1)

7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonché dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b); b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d’imposta nel quale si è verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1 dell’articolo 67, il corrispettivo è costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza è determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d’imposta.

8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l’opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d’imposta in cui l’opzione è esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell’esercizio dell’opzione siano cedute le attività di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell’articolo 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione è posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67.

9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonché i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.

9-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dal- l’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti del- l’imposta di successione. Nel caso di acqui- sto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. (2)

10. Le plusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un im- porto superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

(1) Comma aggiunto dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(2) Lettera aggiunta dalla L. 29 dicembre 2022, 917.

 

Le plusvalenze da azioni, opzioni, ETF e futures sono redditi diversi?

Le plusvalenze da azioni, opzioni, futures e CFD si, sono redditi diversi. Mentre le plusvalenze da ETF sono redditi di capitale (nel caso di ETF armonizzati) o redditi ordinari (nel caso di ETF non-armonizzati).

I dividendi sono redditi diversi sotto l’art. 67?

No, i dividendi sono redditi di capitale.

Le cedole da certificates sono redditi diversi da art. 67?

Ordinariamente le cedole sono redditi di capitale, perché sono un introito ‘certo’. Diversa però può essere la situazione dei certificates: in effetti, molti certificates hanno cedole che sono pagate soltanto se sono raggiunte certe condizioni. In questo caso, le cedole potrebbero essere considerate come redditi diversi.

La vendita di valuta estera crea un reddito diverso?

La plusvalenza creata dalla cessione di valuta estera è un reddito diverso.

 

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Redditi di capitale

Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 44 – Redditi di capitale

L’articolo 44 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) rappresenta i fondamenti dei “redditi di capitale”. Nel quadro degli strumenti finanziari e del trading parliamo di plusvalenze realizzate tramite dividendi, cedole, ETF armonizzati e interessi positivi.

redditi di capitale

Vediamo adesso la normativa di riferimento per l’Art 44 del TUIR.

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

[b)]

c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Art. 45 Determinazione del reddito di capitale

1. Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

[4-bis.]

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

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Cos’è l’IVAFE

Il conto trading e l’IVAFE

dal sito dell’Agenzia delle Entrate

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie devono versare un’imposta sul loro valore: l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero, IVAFE.

L’imposta IVAFE si applica su queste attività finanziarie:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Si considerano attività possedute all’estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti. Le stock option, invece, sono soggetti all’imposta IVAFE solo nel caso in cui siano cedibili.

ivafe

ivafe

Base imponibile e aliquote IVAFE

L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari al 2 per mille.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso.

Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Dall’imposta IVAFE dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

Non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

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Guida alla dichiarazione: omessa o tardiva

Hai dimenticato di inviare la dichiarazione dei redditi nei tempi previsti? Vuoi sapere se sei ancora in tempo per farlo? Ecco alcune utili informazioni per dichiarare correttamente il conto trading

Per adempiere agli obblighi fiscali ogni anno bisogna dichiarare il conto trading. Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata nei termini, può essere denominata dichiarazione tardiva oppure omessa dichiarazione.

Quando la dichiarazione viene considerata tardiva?

La dichiarazione dei redditi si considera tardiva se non è stata presentata nei termini ordinari ma viene inviata entro i 90 giorni successivi alla naturale scadenza. Ad esempio, per il Modello Redditi 2021 la scadenza per l’invio è il 30 novembre 2021 e la dichiarazione si considera tardiva se trasmessa oltre quella data ma entro il 28 febbraio 2022.

La dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione fissa di €250, che può essere ridotta a 1/10, cioè a €25, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta inviare la dichiarazione. Alla sanzione sopra descritta vanno sommati sanzioni e interessi per il tardivo versamento, nel caso siano dovute imposte.

dichiarazione omessa

Quando la dichiarazione viene considerata omessa?

La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando non è stata presentata entro i 90 giorni dopo la scadenza naturale. Per quanto riguarda i conti trading, la cui dichiarazione avviene tramite Modello Redditi Persone Fisiche, questa è considerata omessa se la presentazione non avviene entro il 28/02 dell’anno successivo alla naturale scadenza (30/11).

Esempio: ho aperto il conto nel 2020: devo quindi dichiararlo entro il 30/11/2021 e il termine ultimo oltre cui la dichiarazione diventa omessa è il 28/02/2022.

In caso di omessa dichiarazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa: è una sanzione pecuniaria pesante in quanto la fattispecie di omessa dichiarazione è relativamente grave. Il contribuente, infatti, omette all’Amministrazione Finanziaria i redditi percepiti durante quell’annualità, non permettendo le normali funzioni di controllo e accertamento dei redditi.

L’omessa dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di €250. Nel caso non siano dovute imposte si applica una sanzione di €250.

In caso di dichiarazione omessa non è consentita la regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso.

Aver omesso la presentazione della dichiarazione ha conseguenze ai fini accertativi. Infatti, chi omette la presentazione può subire un accertamento del reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quando la dichiarazione viene considerata integrativa?

La dichiarazione integrativa invece presuppone un invio precedente già effettuato. Esiste quindi la possibilità di correggere o aggiungere la dichiarazione del conto trading se, a suo tempo, è stato presentato il modello 730 o il Modello Redditi PF (anche se per altri redditi e non per l’attività di trading).

E’ possibile presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori oppure omissioni.

Come sapere quando occorre dichiarare?

  • Hai un conto trading estero?
  • Hai un exchange o un wallet di criptovalute?

La risposta in questi casi è sempre sì: occorre dichiarare i conti trading esteri, gli exchange e i wallet. La dichiarazione va effettuata anche se durante l’anno è stata ottenuta una minusvalenza o è stato effettuato solo il deposito di denaro, anche in assenza di prelievi.

 

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*I contenuti della presente pagina non costituiscono consulenza fiscale e i contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti per i singoli casi concreti