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Redditi di capitale

Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Art. 44 – Redditi di capitale

L’articolo 44 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) rappresenta i fondamenti dei “redditi di capitale”. Nel quadro degli strumenti finanziari e del trading parliamo di plusvalenze realizzate tramite dividendi, cedole, ETF armonizzati e interessi positivi.

redditi di capitale

Vediamo adesso la normativa di riferimento per l’Art 44 del TUIR.

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell’articolo 53; è ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell’articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell’articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l’indeducibilità deve risultare da una dichiarazione dell’emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

[b)]

c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell’articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’impresa emittente o dell’affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Art. 45 Determinazione del reddito di capitale

1. Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e g) del comma 1 dell’articolo 41 è compresa anche la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati, apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 41 sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l’evento od il parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del rapporto.

2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

[4-bis.]

4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

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Cos’è l’IVAFE

Il conto trading e l’IVAFE

dal sito dell’Agenzia delle Entrate

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono all’estero attività finanziarie devono versare un’imposta sul loro valore: l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero, IVAFE.

L’imposta IVAFE si applica su queste attività finanziarie:

  • partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa (comprese le quote di OICR), valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (per esempio, accrediti di stipendi, pensione o compensi) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere
  • contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
  • metalli preziosi allo stato grezzo o monetato
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Si considerano attività possedute all’estero anche le attività finanziarie detenute, per esempio, in cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari non residenti. Le stock option, invece, sono soggetti all’imposta IVAFE solo nel caso in cui siano cedibili.

ivafe

ivafe

Base imponibile e aliquote IVAFE

L’imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari e dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, è pari al 2 per mille.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all’estero. L’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti non è superiore a 5.000 euro. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, al fine della determinazione del limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili pro quota.

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se al 31 dicembre le attività non sono più possedute, si fa riferimento al valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo di possesso.

Per le attività finanziarie che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore. Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.

Dall’imposta IVAFE dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

Non spetta alcun credito d’imposta se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per l’attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all’estero può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali.

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Guida alla dichiarazione: omessa o tardiva

Hai dimenticato di inviare la dichiarazione dei redditi nei tempi previsti? Vuoi sapere se sei ancora in tempo per farlo? Ecco alcune utili informazioni per dichiarare correttamente il conto trading

Per adempiere agli obblighi fiscali ogni anno bisogna dichiarare il conto trading. Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata nei termini, può essere denominata dichiarazione tardiva oppure omessa dichiarazione.

Quando la dichiarazione viene considerata tardiva?

La dichiarazione dei redditi si considera tardiva se non è stata presentata nei termini ordinari ma viene inviata entro i 90 giorni successivi alla naturale scadenza. Ad esempio, per il Modello Redditi 2021 la scadenza per l’invio è il 30 novembre 2021 e la dichiarazione si considera tardiva se trasmessa oltre quella data ma entro il 28 febbraio 2022.

La dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione fissa di €250, che può essere ridotta a 1/10, cioè a €25, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta inviare la dichiarazione. Alla sanzione sopra descritta vanno sommati sanzioni e interessi per il tardivo versamento, nel caso siano dovute imposte.

dichiarazione omessa

Quando la dichiarazione viene considerata omessa?

La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando non è stata presentata entro i 90 giorni dopo la scadenza naturale. Per quanto riguarda i conti trading, la cui dichiarazione avviene tramite Modello Redditi Persone Fisiche, questa è considerata omessa se la presentazione non avviene entro il 28/02 dell’anno successivo alla naturale scadenza (30/11).

Esempio: ho aperto il conto nel 2020: devo quindi dichiararlo entro il 30/11/2021 e il termine ultimo oltre cui la dichiarazione diventa omessa è il 28/02/2022.

In caso di omessa dichiarazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa: è una sanzione pecuniaria pesante in quanto la fattispecie di omessa dichiarazione è relativamente grave. Il contribuente, infatti, omette all’Amministrazione Finanziaria i redditi percepiti durante quell’annualità, non permettendo le normali funzioni di controllo e accertamento dei redditi.

L’omessa dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione compresa tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con un minimo di €250. Nel caso non siano dovute imposte si applica una sanzione di €250.

In caso di dichiarazione omessa non è consentita la regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso.

Aver omesso la presentazione della dichiarazione ha conseguenze ai fini accertativi. Infatti, chi omette la presentazione può subire un accertamento del reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quando la dichiarazione viene considerata integrativa?

La dichiarazione integrativa invece presuppone un invio precedente già effettuato. Esiste quindi la possibilità di correggere o aggiungere la dichiarazione del conto trading se, a suo tempo, è stato presentato il modello 730 o il Modello Redditi PF (anche se per altri redditi e non per l’attività di trading).

E’ possibile presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori oppure omissioni.

Come sapere quando occorre dichiarare?

  • Hai un conto trading estero?
  • Hai un exchange o un wallet di criptovalute?

La risposta in questi casi è sempre sì: occorre dichiarare i conti trading esteri, gli exchange e i wallet. La dichiarazione va effettuata anche se durante l’anno è stata ottenuta una minusvalenza o è stato effettuato solo il deposito di denaro, anche in assenza di prelievi.

 

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*I contenuti della presente pagina non costituiscono consulenza fiscale e i contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti per i singoli casi concreti

 

 

 

 

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Esempio superamento soglia €51.645,69

ATTENZIONE

A PARTIRE DAL 01.01.23  è CAMBIATA LA NORMATIVA FISCALE PER I CONTI CRIPTOVALUTE.

QUI SI RIPORTANO LE REGOLE RELATIVE ALLA TASSAZIONE DI CRIPTOVALUTE FINO ALL’ANNO FISCALE 2022 – REGIME FISCALE ANTE LEGGE DI BILANCIO 2023

PER I REDDITI DAL 2023 SI RIPORTANO QUI LE NUOVE REGOLE (link)

Cosa dice l’Agenzia delle Entrate (fino al 2022)

Le criptovalute sono state comparate al possesso di valuta estera ( 67, comma 1, lettera c-ter), comma 1-bis e comma 1-ter, del Tuir) da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E del 2016. Le criptovalute detenute tramite exchange esteri, wallet fisici o virtuali vanno inserite nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Per gli exchange e i wallet l’IVAFE non è dovuta in quanto non si tratta di conti deposito.

Le plusvalenze sulle criptovalute derivante dalle conversioni cripto-cripto o cripto-fiat vanno dichiarate nel quadro RT solo in caso di superamento della soglia di €51645,69 (i vecchi 100 milioni di lire) di giacenza di criptovalute e valuta estera per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi durante l’anno, considerando tutti i conti correnti, i conti deposito, gli exchange e i wallet detenuti. Per il calcolo della soglia si utilizza il tasso di cambio del 1° gennaio dell’anno di riferimento.

In caso di superamento di questa soglia, l’imposta sulle plusvalenze valutarie, e quindi sulle criptovalute, è del 26%. Superando la soglia è anche possibile inserire le minusvalenze valutarie in compensazione delle plusvalenze da azioni, opzioni, futures, CFD e forex.

I redditi da Staking, Mining, Airdrop e altri interessi ottenuti sulle cripto sono tassati a tassazione ordinaria secondo lo scaglione IRPEF e vanno inseriti nel quadro RL


💼 Tre Esempi Pratici di Tassazione Cripto (Regime Ex Ante 2023)

📌 Caso 1: Variazione di Valore Mantenendo la Soglia

Scenario:

  • 01/01/2021: Detenuti 2 BTC. Controvalore in Euro: €47.449 (cambio $23.724$).

  • 12/04/2021: I 2 BTC valgono €101.111 (cambio $50.555$) per più di sette giorni lavorativi consecutivi.

La Domanda: Se il Sig. Fumagalli vende i 2 BTC ad aprile, realizza una plusvalenza tassabile?

L’Analisi e la Soluzione:

A prima vista, il valore di €101.111 supererebbe la soglia di rilevanza fiscale di $51.645,69$ Euro. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la normativa ex ante 2023 stabilisce che la verifica del superamento della soglia (il cosiddetto “deposito medio”) debba essere calcolata utilizzando il tasso di cambio del 1° gennaio e non il tasso giornaliero.

Risultato Fiscale:

Poiché il controvalore iniziale, €47.449, è inferiore alla soglia, la plusvalenza non risulterà fiscalmente rilevante.

  • Servizio Consigliato: Se non ha ottenuto redditi diversi dallo staking, al Sig. Fumagalli sarà sufficiente dichiarare le sue criptovalute solo nel Quadro RW (monitoraggio fiscale). Può avvalersi del nostro servizio di Elaborazione SOLO RW.


📌 Caso 2: Superamento della Soglia Tramite Somma di Valute Estere

Scenario:

  • 01/01/2021: Detenuti 2 BTC. Valore: €47.449.

  • 01/01/2021: Posseduto anche un conto corrente in dollari USA con saldo di $50.000$ (non movimentato).

  • Aprile 2021: I 2 BTC vengono venduti dopo un apprezzamento.

La Domanda: Il Sig. Fumagalli dovrà pagare le imposte sulle plusvalenze realizzate?

L’Analisi e la Soluzione:

Sì, la plusvalenza sarà tassabile.

La normativa impone che per la verifica del superamento della soglia di $51.645,69$ Euro (che deve essere mantenuta per almeno sette giorni lavorativi consecutivi), si debba sommare l’intero valore di tutte le valute estere detenute dal contribuente, includendo sia le criptovalute che i depositi in valuta tradizionale (conti correnti o conti deposito in USD, GBP, ecc.).

La somma complessiva dei depositi supera il limite. Pertanto, la vendita genera una plusvalenza valutaria soggetta a imposta.

  • Servizio Consigliato: Il Sig. Fumagalli dovrà includere la plusvalenza realizzata nella sua Dichiarazione dei Redditi (Quadro RT o Redditi Diversi). Può avvalersi del nostro Servizio di Elaborazione Completo.


📌 Caso 3: Rilevanza Fiscale dei Proventi da Staking

Scenario:

  • 01/01/2021: Il Sig. Fumagalli ha ricevuto proventi da staking per 0,1 ETH.

L’Analisi e la Soluzione:

I redditi derivanti dallo staking (se considerati una remunerazione per la messa a disposizione delle criptovalute) rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono considerati fiscalmente rilevanti.

  • Servizio Consigliato: Il Sig. Fumagalli dovrà compilare il Quadro RL della Dichiarazione dei Redditi per dichiarare tali proventi. Può avvalersi del nostro Servizio di Elaborazione Completo.

 

 

 

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Tobin Tax

Che cos’è la Tobin Tax?

La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie, meglio conosciuta come Tobin Tax. Il nome deriva dal Premio Nobel per l’economia James Tobin che la propose per la prima volta del 1972.

 L’imposta si applica a tutte le azioni e agli altri strumenti finanziari emessi da società residenti nel territorio italiano. In particolare si applica solo all’atto dell’acquisto di: 

  1. azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio italiano;
  2. titoli rappresentativi di predetti strumenti derivati indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;
  3. azioni a seguito della conversione di obbligazioni.

sostanzialmente si applica a:

  1. azioni
  2. strumenti finanziari partecipativi
  3. derivati
  4. operazioni ad alta frequenza

La Tobin Tax non si applica a:

  1. obbligazioni
  2. Titoli di Stato
  3. Fondi comuni d’investimento
  4. Quote di Sicav o Oicr
  5. azioni di società di capitali con capitali inferiori a 500 milioni di euro

Sono assoggettati alla tassa i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati (es. l’MTA di Borsa Italiana) o sistemi multilaterali di negoziazione (MFT o multilateral trading facility, per esempio l’EuroTLX o l’Hi-MFT) emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia superiore a 500 milione di euro. 

Sono responsabili del versamento della Tobin Tax tutte le banche e gli altri soggetti che intervengono nell’esecuzione delle operazioni.

A quanto ammonta l’aliquota della Tobin Tax?

L’aliquota prevista per i titoli scambiati sui mercati regolamentati e sugli MFT è pari allo 0.10% sul valore della transazione.

E’ stata poi raddoppiata allo 0.20% per i titoli quotati sui mercati non regolamentati (detti over-the-counter, OTC).

Sono esentate dalla Tobin Tax le operazioni intraday con saldo pari o inferiore a zero, e non si applica alle azioni e strumenti finanziari emessi da società con sede legale all’estero.

Inoltre la Tobin Tax è applicata anche a tutti gli strumenti finanziari derivati (future, CFD, opzioni, warrant, covered warrant e certificate) aventi come sottostante azioni o indici italiani.

♣ Azioni italiane con capitalizzazione > 500mln: 0.10%

♣ Azioni italiane con capitalizzazione < 500mln: non prevista

♣ Operazioni intraday su azioni: 0.10%

♣ Azioni estere: non prevista


Si riporta un esempio: 

Acquisto di 1000 azioni al prezzo di 5 euro. 
Si tengono le azioni per più di 1 giorno

TOBIN TAX: QUANTITA' * PREZZO DI ACQUISTO * ALIQUOTA
TOBIN TAX: 1000 * 5 * 0.10% = 5 euro

Se nella stessa giornata fossero vendute 700 azioni
(1000 - 700) * 5 * 0.10% = 1.5 euro

Non perderti tutti gli aggiornamenti sulla fiscalità del tuo conto trading estero!

Ancora dubbi sulla Tobin Tax?

Contattaci all’indirizzo info@tassetrading.it

oppure

 

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P2P lending

Il P2P lending è una forma di credito verso privati, effettuata da altri privati.

P2P lending

Il  Peer to Peer, abbreviato anche P2P è uno strumento di finanziamento che rientra nella macro categoria del crowdfunding.

A differenza del crowdfunding che permette di raccogliere denaro per finanziare progetti e imprese, il P2P è rivolto ai privati.

Il Peer to Peer lending è di fatto un prestito tra privati, ovvero un sistema che permette di prestare credito a terzi richiedenti tramite piattaforme online e senza l’intermediazione di istituzioni finanziarie come le banche.

Il richiedente è un soggetto che ha effettuato una richiesta di prestito peer to peer: la piattaforma valuta il cliente e propone il finanziamento agli investitori.

Naturalmente, il prestatore, a fronte della somma prestata, può ottenere un rendimento a tassi d’interesse diversi che possono variare in base alla piattaforma utilizzata, a quanto viene messo a disposizione di altri soggetti e alle caratteristiche del richiedente.

Come si pagano le tasse sugli interessi ricevuti dai P2P?

Bisogna differenziare il paese in cui possono avere sede queste piattaforme: in particolare distinguere l’Italia dall’estero.

Peer To Peer lending italiano: dal primo gennaio 2018 per le persone fisiche i proventi che derivano dal peer to peer lending vengono assimilati ai Redditi di Capitale, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con aliquota del 26%.

Peer To Peer lending estero: essendo piattaforme con sede all’estero, l’istituto non può fungere da sostituto d’imposta pertanto non trattiene le aliquote fiscali ad ogni chiusura di posizione. Sarà compito del titolare del conto effettuare i conteggi e inserirli in dichiarazione dei redditi. Il titolare riceverà i proventi al lordo della tassazione e dovrà inserirli nel quadro RL del Modello Redditi.

Gli interessi percepiti andranno dunque a tassazione ordinaria e seguiranno le aliquote degli scaglioni di redditi IRPEF.

SCAGLIONI DI REDDITO

Fino a €15.000 → 23%
Oltre €15.000 a €28.000 → 25%
Oltre €28.000 a €50.000 → 35%
Oltre €55.000 → 43%

Inoltre essendo all’estero è obbligatorio compilare il quadro RW per dichiarare le attività finanziarie detenute all’estero, ai fini del monitoraggio fiscale e del pagamento dell’imposta IVAFE.

Essendo conti esteri, l’obbligo di monitoraggio è sempre obbligatorio così come il pagamento dell’IVAFE, che dovrà essere liquidata tramite il Modello F24. Si ricorda che il conto va dichiarato nel quadro RW anche se non vi sono interessi percepiti, poiché il saldo sia maggiore di 1 euro per almeno un giorno.

L’utilizzo dei P2P lending sta crescendo notevolmente negli ultimi anni.

Le principali piattaforme di peer to peer lending sono:

BONDORA

Fondata nel 2008 in Estonia. E’ stata la prima piattaforma di prestito sul mercato nordico.

Senza spese di gestione lancia il “Go & Grow”, ovvero  un investimento online ‘senza mani’, il che significa che devi semplicemente aggiungere denaro al tuo conto, e Go & Grow fa tutto il lavoro al posto tuo. Con questo servizio non è necessaria un’esperienza finanziaria: è sufficiente aggiungere semplicemente soldi al tuo conto.

MINTOS

E’ stata la prima piattaforma P2P lending in Lettonia, nonché oggi una delle principali piattaforme di P2P del mondo. Offre l’opportunità di investire in prestiti provenienti da più nazioni nonché in prestiti di natura differente.

TWINO, CROWDESTATE, HOUSERS, ESTATEGURU, TWINO e tanti altri.


Tasse Trading elabora i conti Peer To Peer, consegnando al cliente un Modello Redditi precompilato contenente i quadri da ricopiare in dichiarazione dei redditi. Siamo in grado di elaborare tutti i conti che ci rilasciano una documentazione adeguata, in particolare ci serve l’estratto conto dettagliato con elenco dei depositi e prelievi effettuati e gli interessi percepiti.

 

Non hai dichiarato il tuo conto P2P? Non commettere errori, evita sanzioni! 

 

 

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NFT Tassazione

Cosa sono gli NFT, come funziona la loro tassazione?

NFT Tassazione 1

Per rispondere a questa domanda vediamo prima cosa sono gli NFT.

NFT è l’acronimo di Non-Fungible Token, token non fungibile. L’aggettivo “Non-Fungible” è traducibile in “non fungibile” ovvero indica un bene non replicabile e non sostituibile perché possiede una specifica individualità.

Gli NFT si basano su 4 concetti fondamentali: 

  1. rarità
  2. unicità
  3. proprietà
  4. autenticità

I token non fungibili (NFT), sono risorse crittografiche collezionabili uniche, che vengono messe su piattaforme denominate blockchain.

Per NFT si intende qualsiasi contenuto che possa essere digitalizzato: arte, video, musica, GIF, immagini, giochi e tanto altro. Questi contenuti vengono messi su una blockchain che permette di acquistare e di vendere il token.

Il mercato dell’arte è stato il primo mercato per gli NFT.

Negli ultimi anni si è sempre sentito parlare di CriptoArte ovvero un modo diverso di fare arte collegato alla blockchain e alle criptovalute. Di fatto si tratta di arte digitale, diversamente dalla quella fisica certificata è venduta attraverso la tecnologia blockchain.

Attraverso la CriptoArte le persone possono comprare opere d’arte digitali e pagarle con le criptovalute. Si tratta di un nuovo modo di interpretare il mercato dell’arte tradizionale: l’arte digitale per certi aspetti mantiene le caratteristiche dell’arte tradizionale. 

Gli aspetti fondamentali mantenuti sono l’autenticità, poiché ciascun lavoro d’arte è unico e viene registrato sulla blockchain. Ciò che differenzia l’arte digitale dell’arte tradizionale è la velocità dello scambio di opere tra i soggetti, non essendoci intermediari si garantisce un processo veloce e sicuro.

Inoltre come nell’arte tradizionale è opportuno far riferimento al valore delle opere, non è facile sempre stabilire una corretta quotazione dell’opera digitale perché il valore delle criptovalute è soggetto ad un’alta volatilità. Come nel mondo tradizionale l’artista ha un ruolo importante e deve cercare di far parte di gallerie d’arte digitali riconosciute. Gli appassionati d’arte arrivano a pagare cifre molto elevate per aggiudicarsi un’immagine digitale che a differenza di quella tradizionale non si può appendere in uno studio in casa in ufficio e non si può toccare con mano; si può però guardare sullo smartphone sul computer o avere una cornice digitale di NFT.

L’età media dei consumatori di questa arte digitale è sicuramente più bassa rispetto a quella del mercato tradizionale Questo non significa che il mondo della CriptoArte è un mondo solo per giovani, ma semplicemente ci vorrà più tempo per raggiungere tutte le varie fasce di età. 

Ma cosa dà davvero valore a queste opere d’arte? Essere disposti a pagare un prezzo per avere questo. Credere che dietro c’è un mercato e che i prezzi possono salire.

Anche il mondo dello sport si sta adeguando al fenomeno degli NFT.

I collezionisti possono comprare brevi clip con le azioni migliori dei loro calciatori preferiti

Il mondo del GAMING e del FASHION: è possibile acquistare prodotti virtuali all’interno dei videogiochi, personaggi, animali, piante e arredamento. Ci si collega al mondo della moda che permette di acquistare brand di lusso per vestire i propri personaggi all’interno dei giochi. Si pensi solamente a Gucci che ha iniziato a vendere sneakers virtuali. Le sneakers virtuali nascono per essere condivise in post social o nel mondo del gaming.

In sostanza possono essere venduti come NFT abiti, accessori, sneakes, oggetti di design e arte.

Come funziona a livello fiscale la compravendita di NFT?

Ancora una volta, come già accade per altri strumenti, il mondo fiscale non è al passo con il mondo digitale e non vi è una vera e propria normativa che regolamenta gli NFT. Gli NFT non sono paragonabili alle criptovalute, che come sappiamo hanno una loro tassazione.

Ci si interroga se ad esempio la Cripto Arte possa essere paragonata all’arte tradizionale, che però presuppone il requisito della materialità e dell’originale creazione, e se vi sono gli obblighi di monitoraggio fiscale. Si ricorda che nel quadro RW vanno indicate le opere d’arte possedute all’estero. Le collezioni non sono soggette né ad Ivie né ad Ivafe in quanto, ovviamente, non si tratta né di immobili, né di prodotti finanziari.

E’ opportuno fare riferimento a tre figure (almeno per quanto riguarda l’arte):

  1. il mercante d’arte: colui che professionalmente e abitualmente svolge un attività finalizzata al commercio d’arte. E’ tenuto ad aprire una partita iva.
  2. lo speculatore: colui che acquista e vende arte occasionalmente al solo fine della speculazione. Non avendo un’attività professionale organizzata non è soggetto ad aprire una partita iva, ma dovrà dichiarare i suoi redditi nei cd. redditi diversi.
  3. il collezionista: soggetto animato da uno spirito culturale che acquista opere d’arte per incrementare la propria collezione e godere della bellezza delle opere acquistate. In caso di cessione delle opere acquistate il fine è il diletto e non il profitto. Non è soggetto a tassazione.

Purtroppo ad oggi non vi è ancora una normativa di riferimento, ma siamo certi che il Legislatore provvederà quanto prima a fornire le indicazioni necessarie.

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Minusvalenze pregresse

Cosa sono le minusvalenze pregresse?

Con minusvalenze pregresse si intendono le minusvalenze accumulate durante l’attività di trading in regime dichiarativo nei 4 anni precedenti all’anno da dichiarare, che sono state dichiarate in dichiarazione dei redditi ma non sono state mai utilizzate o sono state utilizzate in parte, e che quindi possono compensare le plusvalenze.

Dove trovo le minusvalenze pregresse nella mia dichiarazione dei redditi dell’anno scorso?

Le minusvalenze pregresse si trovano nel rigo RT93 della dichiarazione che hai inviato all’Agenzia delle Entrate l’anno scorso, all’interno della sezione V “Minusvalenze non compensate nell’anno” del quadro RT del Modello Redditi. Se sono state dichiarate e non utilizzate possono quindi compensare le plusvalenze dell’anno da dichiarare, andando ad abbassare o annullare l’importo delle plusvalenze e di conseguenza l’importo delle imposte da versare.

Attenzione: il Modello Redditi da cui si estraggono le minusvalenze pregresse deve essere quello effettivamente inviato all’Agenzia delle Entrate l’anno precedente! (vedi foto 1)

1Minusvalenze pregresse 2

Come aggiorno il vostro Modello Redditi con le mie minusvalenze pregresse se sono diverse?

Quando consegniamo i nostri report puoi accedere alla tua area download, andare nella sezione “Controlla minusvalenze pregresse”, e inserire le minusvalenze nel relativo campo RT93 in base all’anno e cliccare “Salva e rigenera Modello Redditi” in modo che ne venga tenuto conto (vedi foto 2).

ATTENZIONE: dovrai fare questo passaggio solo se le minusvalenze che avevi dichiarato l’anno scorso sono diverse da quelle che abbiamo registrato nel nostro gestionale. Normalmente questo accade se hai usufruito di un servizio diverso dal nostro l’anno precedente, oppure se hai altri conti trading che non abbiamo trattato.

2Minusvalenze pregresse 3

Successivamente, puoi proseguire tra le sezioni e scaricare il tuo Modello Redditi aggiornato.

 

Guarda il tutorial per inserire le tue minusvalenze nella nostra area download!

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Nel caso avessi ulteriori dubbi non esitare a contattarci!

 

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Regime Dichiarativo o Amministrato?

Regime Dichiarativo o Amministrato? Qual è quello più conveniente?

In questa guida spiegheremo tutte le differenze tra i due regimi

Regime Dichiarativo

Il Regime Dichiarativo è il regime di default che viene applicato ai traders che aprono un conto con sede all’estero. Su opzione questo regime può essere applicato anche ai conti italiani.

Il contribuente sarà tenuto a calcolarsi autonomamente le imposte da versare in quanto percepirà dal broker i proventi lordi derivanti dalle vendite dei titoli, senza alcuna ritenuta d’imposta. Ogni anno dovrà compilare la Dichiarazione dei Redditi inserendo i redditi percepiti dall’attività di trading ed pagare le relative imposte.

Nel Regime Dichiarativo la banca non funge da sostituto d’imposta, cosa che accade per gli altri regimi.

Regime Amministrato

Il Regime Amministrato è il regime di default che viene applicato ai conti con sede in Italia, dove la banca, il broker o la SIM fungono da sostituti d’imposta ovvero effettuano i calcoli e trattengono automaticamente le aliquote fiscali. Il contribuente riceverà i proventi netti decurtati delle imposte.

Vediamo con più precisione e chiarezza quali sono le differenze tra i due regimi:

SEDE DEL BROKER

♦ I conti con sede in Italia di default sono in Regime Amministrato ma su opzione possono essere aperti in Regime Dichiarativo. E’ anche possibile in un secondo momento optare per l’altro regime, ma il passaggio avrà validità dal 01.01 dell’anno successivo.

♣ I conti con sede all’estero sono sempre in Regime Dichiarativo, poiché i broker esteri non sono sostituti d’imposta.

Regime Dichiarativo o Amministrato

CALCOLO DELLE IMPOSTE

♦ Nel Regime Amministrato è il Broker che calcola le imposte da versare in quanto sostituto d’imposta.

Nel Regime Dichiarativo è il Titolare del conto a dover effettuare i calcoli e versare autonomamente le imposte.

 

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

♦ In Amministrato le imposte si pagano ad ogni chiusura di trade e il pagamento è immediato.

Se si realizza un profitto, questo viene automaticamente tassato. Se invece si realizza una perdita potrà poi essere compensata con le plusvalenze dei 4 anni successivi.

♣  In Dichiarativo invece le imposte si pagano entro il 30 giugno dell’anno successivo, tramite la compilazione del Modello Redditi Persone Fisiche e la predisposizione del Modello F24. Il contribuente riceverà i profitti lordi e potrà interamente reinvestirli. Si avrà pertanto più marginalità sul conto e più leva finanziaria.

 

POSSESSO DI PIU’ CONTI

In Amministrato anche se si possiedono più conti ciascun conto ha un suo risultato e una sua tassazione. Non si possono compensare i risultati di un conto con un altro anche se intestati alla stessa persona.

♣  Viceversa in dichiarativo si sommano i risultati di tutti i broker intrattenuti dal contribuente e il tutto confluisce in un’unica dichiarazione dei redditi. I risultati si compensano tra loro, pertanto il dichiarativo è molto conveniente se si detengono più broker.

 

PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI

♦ Non necessaria in Regime Amministrato.

♣  Obbligatoria in Regime Dichiarativo. I redditi derivanti dall’attività di trading devono essere inseriti nel Modello Redditi PF. E’ obbligatorio dichiarare il conto (solo se all’estero) anche se non si possiedono redditi o se non è stata fatta alcuna movimentazione.

 

STRATEGIE FISCALI APPLICABILI

♦ In Regime Amministrato vi è solo una strategia fiscale: chiudere prima una posizione in perdita e successivamente quella in profitto. In questo caso non si verseranno imposte.

In Dichiarativo invece vi sono almeno 8 strategie fiscali che permettono una riduzione delle imposte da versare. Nel nostro blog abbiamo spiegato dettagliatamente ciascuna strategia.

 

UTILIZZO DI VALUTE

♣ L’utilizzo di valute è sempre in regime dichiarativo.
Il calcolo delle plusvalenze o minusvalenze relative ad operazioni in valuta deve essere fatto (e il risultato deve essere inserito in dichiarazione dei redditi con l’eventuale pagamento delle imposte dovute) solo se la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro​ ​per almeno 7 giorni lavorativi continui (art. 67 Dpr 917/86).

CALCOLO DELLE PLUSVALENZE

♦ In Amministrato si utilizza il metodo del costo medio ponderato.

In Dichiarativo si utilizza il metodo LIFO “Last In First Out”, ovvero l’ultimo ad entrare è il primo ad uscire.

 

Il Regime Dichiarativo presenta parecchi vantaggi.

 

 

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Indice: strategie fiscali conti trading

Tasse Trading ha realizzato una guida con 8 strategie fiscali da adottare per ottimizzare il tuo conto trading!


“Risparmio è doppio Guadagno”

Giovanni Gaggino


Come ridurre la tassazione del proprio conto? Com’è possibile trarre benefici dalle minusvalenze? Come utilizzare le detrazioni fiscali per detrarre i redditi da trading?

Nelle nostre strategie fiscali risponderemo a tutte queste domande e vedremo dei trucchetti, assolutamente legali, per ridurre l’impatto fiscale del conto trading.

Ricapitoliamo le nostre 8 strategie:

BILANCIARE LE PLUSVALENZE

Le prime tre lezioni di strategia fiscale sono relative al bilanciamento di plus/minusvalenze. Per attuare queste strategie è opportuno fotografare la propria situazione del conto prima della fine dell’anno e verificare se vi sono plusvalenze o minusvalenze realizzate (ovvero chiuse) oppure non realizzate.

In questa lezione vedremo la situazione in cui il portafoglio è in plusvalenza realizzata e si hanno minusvalenze non realizzate. In alcuni casi potrebbe essere conveniente chiudere le posizioni in perdita per ridurre o addirittura azzerare le plusvalenze e pagare meno imposte.

BILANCIARE LE MINUSVALENZE

Nelle seconda lezione vedremo l’importanza delle minusvalenze. Quando in portafoglio si detengono perdite si possono adottare strategie per trarre benefici e ridurre le imposte da versare. Siamo nella situazione in cui prima della fine dell’anno si detengono minusvalenze realizzate e plusvalenze non ancora chiuse.

NON PERDERE MINUSVALENZE

Le minusvalenze sono davvero importanti ed è importante non perderle. Sole inserendole in dichiarazione dei redditi si attribuisce una scadenza.

RECUPERO DETRAZIONI FISCALI

In questa quarta lezione analizzeremo come compensare i redditi derivanti da trading con le detrazioni fiscali. E’ conveniente utilizzare questa strategia quando si detengono varie spese (mediche, assicurative, ecc.) e allo stesso tempo non si hanno abbastanza redditi per compensarle.

NON PAGARE IMPOSTE SULLE CRIPTOVALUTE

La normativa ha assimilato la criptovalute alle valute tradizionali, pertanto non si devono versare imposte (in quanto considerate non speculative) al di sotto della giacenza in valuta di €2000,00 intrattenuta per più di 7 giorni lavorativi consecutivi.

SFRUTTARE MINUSVALENZE DA CRIPTOVALUTE

Le criptovalute non si inseriscono in dichiarazione (sotto la soglia di €2000,00) e potrebbe non essere conveniente quando si realizzano perdite. Scopriamo come non perderle per poterle compensare con profitti da altri strumenti finanziari.

MENO IMPOSTE SUI REDDITI DA CAPITALE

I redditi di Capitale (interessi, cedole e ETF armonizzati) sono tassati ad imposta sostitutiva del 26%. E’ possibile optare per la tassazione ordinaria e sfruttare l’aliquota del 23% (per redditi inferiori ad €15.000) e utilizzare questi redditi per compensare le spese mediche, assicurative, di ristrutturazione ecc.

MENO IMPOSTE SUI DIVIDENDI ESTERI

Premesso che sui dividendi esteri vi è una doppia imposizione, com’è possibile evitarla o ridurla? In questa lezione vedremo le strategie per abbassare le imposte sui dividendi emessi da paesi esteri.

Se non ti sono chiare le nostre strategie fiscali

 

 

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*I contenuti della presente pagina non costituiscono consulenza fiscale e i contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti per i singoli casi concreti