Negli ultimi decenni, il fenomeno del trasferimento all’estero è diventato sempre più comune tra gli italiani. Lavoro, studio, o semplicemente la ricerca di nuove opportunità, sono solo alcune delle ragioni per cui le persone decidono di lasciare il proprio paese d’origine. In questo contesto, l’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) svolge un ruolo fondamentale. In questo articolo, esploreremo cosa significa trasferirsi all’estero per gli italiani, quali sono le implicazioni dell’AIRE, e come navigare attraverso questo processo.
Trasferimento all’Estero: Motivazioni e Sfide
Le motivazioni che spingono gli italiani a trasferirsi all’estero possono variare ampiamente. Alcuni lo fanno per perseguire nuove opportunità di lavoro o di studio, mentre altri cercano una migliore qualità della vita. Le sfide che accompagnano il trasferimento all’estero, tuttavia, non vanno sottovalutate. Il distacco dalla famiglia e dagli amici, la necessità di adattarsi a una nuova cultura e lingua, e l’instabilità che può derivare da un cambiamento così significativo, sono solo alcune delle sfide che gli espatriati italiani possono incontrare.
L’AIRE, o Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, è un registro istituito dal governo italiano che tiene traccia degli italiani residenti all’estero. Questo registro è stato creato per garantire una connessione continua tra gli italiani che si trasferiscono all’estero e il loro paese d’origine. Essere registrati presso l’AIRE è importante per vari motivi:
Conservare la cittadinanza italiana: Essere registrati presso l’AIRE non influisce sulla cittadinanza italiana. Molti paesi richiedono che gli espatriati siano registrati come residenti all’estero per evitare la doppia imposizione fiscale.
Accesso ai servizi consolari: Essere registrati presso l’AIRE è un prerequisito per accedere ai servizi consolari forniti dalle ambasciate e dai consolati italiani all’estero. Questi servizi possono essere fondamentali in situazioni di emergenza o per l’ottenimento di documenti ufficiali.
Diritto di voto: Essere registrati presso l’AIRE consente agli italiani all’estero di partecipare alle elezioni italiane. Questo diritto è importante per mantenere un legame attivo con la politica e la vita pubblica in Italia.
Facilità nell’ottenere documenti italiani: La registrazione presso l’AIRE semplifica il processo di ottenere documenti italiani come il passaporto o la carta d’identità.
Come Registrarsi presso l’AIRE?
La registrazione presso l’AIRE è un processo relativamente semplice, ma è importante farlo correttamente.
Ecco i passi da seguire:
Contatta il tuo consolato locale: La registrazione presso l’AIRE avviene presso il consolato italiano nella tua giurisdizione. Contatta il consolato per ottenere informazioni specifiche sul processo e i documenti necessari.
Compila il modulo di iscrizione: Dovrai compilare un modulo di iscrizione, che richiede informazioni personali come nome, data di nascita, e indirizzo all’estero. Assicurati di avere tutti i documenti richiesti, come il certificato di residenza.
Verifica della documentazione: Una volta compilato il modulo, il consolato verificherà la tua documentazione. È importante presentare tutti i documenti richiesti in modo accurato.
Firma e consegna: Dopo aver completato il processo di registrazione, dovrai firmare il modulo di iscrizione e consegnarlo al consolato.
Aggiornamenti periodici: Assicurati di mantenere il tuo status presso l’AIRE aggiornato, specialmente se cambi indirizzo o situazione lavorativa.
Considerazioni Fiscali e L’AIRE
Uno degli aspetti importanti da tenere in considerazione quando si è registrati presso l’AIRE è la situazione fiscale.
Quando si parla di considerazioni fiscali e AIRE, ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione.
Residenza fiscale: Essere iscritti all’AIRE non significa automaticamente che un cittadino italiano sia esentasse in Italia. La residenza fiscale è determinata da vari fattori, tra cui il luogo in cui si risiede effettivamente, la durata della permanenza all’estero e i legami familiari e finanziari in Italia. La residenza fiscale influenzerà come una persona è tassata.
Tassazione all’estero: Molti paesi applicano le proprie leggi fiscali ai residenti, e ciò può comportare il pagamento di imposte in quel paese. Dovresti essere consapevole delle leggi fiscali del paese in cui risiedi e assicurarti di rispettarle.
Convenzioni contro la doppia imposizione: L’Italia ha firmato accordi con molti paesi per evitare la doppia imposizione sul reddito. Questi accordi stabiliscono come il reddito dovrebbe essere tassato in caso di residenza fiscale in un paese diverso da quello di origine.
Dichiarazione dei redditi: Anche se sei iscritto all’AIRE, potresti dover presentare una dichiarazione dei redditi in Italia, in particolare se hai entrate da fonti italiane.
Assistenza fiscale: È consigliabile cercare assistenza fiscale da un professionista esperto quando si tratta di considerazioni fiscali e AIRE, poiché la legislazione fiscale può essere complessa e soggetta a modifiche.
In generale, le considerazioni fiscali e AIRE richiedono una valutazione accurata della tua situazione personale e della legislazione fiscale nei paesi coinvolti. Consultare un consulente fiscale può aiutarti a gestire al meglio la tua situazione fiscale quando si vive all’estero come cittadino italiano iscritto all’AIRE.
Quando si detiene un conto trading estero è sempre obbligatorio inserirlo nella dichiarazione dei redditi. I quadri interessati ai redditi derivanti dal trading online, criptovalute sono i seguenti:
Il Quadro RL del Modello Redditi Persone Fisiche rappresenta un aspetto cruciale nella compilazione della dichiarazione dei redditi, offrendo un dettaglio prezioso sulle detrazioni fiscali che i contribuenti possono richiedere. Questo quadro, che si colloca all’interno della complessa architettura della dichiarazione dei redditi, è fondamentale per chi desidera ottimizzare la propria situazione fiscale, garantendo al contempo la conformità alle normative vigenti.
Contestualizzazione del Quadro RL
Il Quadro RL è concepito per raccogliere informazioni riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, pensioni, redditi diversi e detrazioni fiscali. Attraverso una serie di sezioni ben definite, il contribuente è tenuto a fornire dettagli precisi riguardo a ogni fonte di reddito e ad attestare gli oneri deducibili a suo favore.
La sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente è di particolare rilevanza. Qui, il contribuente è chiamato a indicare il proprio datore di lavoro, la tipologia di lavoro svolto e il totale dei compensi percepiti nel corso dell’anno fiscale. Inoltre, vengono riportate eventuali somme erogate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Il Quadro RL include anche una sezione dedicata alle pensioni e ad altre entrate assimilabili. I pensionati devono dichiarare i redditi derivanti dalla pensione, specificando l’istituto previdenziale erogante e l’importo totale percepito. Allo stesso modo, vengono inclusi eventuali redditi diversi, come quelli derivanti da locazioni, proventi da capitale e altro.
Il Quadro RL nei conti Trading
Il quadro RL deve essere compilato in presenza di bonus e/o plusvalenze da ETF non armonizzati. In questo caso, questi redditi subiranno un’imposta in base allo scaglione di reddito di appartenenza. Inoltre per i redditi derivanti dalle criptovalute, quali redditi da staking, mining, altri interessi fino al 2022 rientravano nel Quadro RL che si è adattato per includere anche queste nuove forme di investimento.
A partire dal 2023 invece i redditi da staking andranno nel quadro RT e concorreranno alla franchigia di €2.000.
Aliquote del quadro RL
A partire dal 2022, le aliquote sono le seguenti:
Prima Fascia di Reddito (fino a 15.000 euro): Aliquota del 23%.
Seconda Fascia di Reddito (da 15.001 euro a 28.000 euro): Aliquota del 25%.
Terza Fascia di Reddito (da 28.001 euro a 55.000 euro): Aliquota del 35%.
Quarta Fascia di Reddito (oltre 55.000 euro): Aliquota del 43%.
Detrazioni Fiscali
Una parte cruciale del Quadro RL è rappresentata dalle detrazioni fiscali. Qui, il contribuente ha l’opportunità di ridurre il proprio carico fiscale attraverso la dichiarazione di spese detraibili, come ad esempio quelle mediche, universitarie o relative a lavori di ristrutturazione edilizia. La compilazione accurata di questa sezione richiede la conoscenza approfondita delle normative vigenti e delle condizioni necessarie per beneficiare delle detrazioni.
Gli Exchange Traded Fund (ETF) richiedono una valutazione individuale al momento della chiusura di ogni trade. È importante considerare le dinamiche specifiche di tassazione per le minusvalenze e plusvalenze generate da tali strumenti finanziari.
Le minusvalenze derivanti dagli ETF devono essere dichiarate come redditi diversi, e hanno la possibilità di compensare altri redditi diversi, come ad esempio quelli provenienti da azioni, opzioni e futures.
Le plusvalenze da ETF, a seconda della loro natura, vanno dichiarate in modo differenziato. Nel caso degli ETF armonizzati, le plusvalenze sono considerate redditi di capitale, mentre per gli ETF non armonizzati, queste possono essere dichiarate come redditi ordinari.
Per gli ETF non armonizzati, la tassazione segue le regole della tassazione ordinaria e varia in base allo scaglione di reddito di appartenenza del contribuente, con aliquote comprese tra il 23% e il 43%.
I proventi derivanti da ETF non armonizzati vengono sommati agli altri redditi (lavoro autonomo, dipendente, affitti…). Si possono utilizzare per detrarre le varie spese (esempio spese mediche, assicurative, per ristrutturazione, ecc.), se i redditi a tassazione ordinaria non compensano interamente le detrazioni. Chiudendo plusvalenze da ETF non armonizzati si recuperano le detrazioni.
Ecco un esempio degli ETF non armonizzati nel quadro RL.
QUADRO RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni
Un altro quadro della dichiarazione dei redditi che può essere compilato se si detiene il conto all’estero è il quadro RM.
La norma precisa che: “in questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati nell’art. 7, comma 3, art. 15, comma 1, lett. f), e art. 17 del TUIR, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all’estero, ai quali si applica la disposizione dell’art. 18 del TUIR, i redditi di capitale di cui all’art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva, i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,n. 282, e successive modificazioni, i valori dei beni sequestrati da parte del curatore giudiziario, i compensi da lezioni private e ripetizioni sui quali è applicata l’imposta sostitutiva e i redditi per i quali è possibile esercitare l’opzione prevista dall’art. 24-ter del TUIR.”
Ma cosa vuol dire? Sostanzialmente nel quadro RM vi rientrano 4 tipologie di redditi:
La compilazione del Quadro RM è obbligatoria per tutti i contribuenti italiani che hanno percepito redditi da fonti all’estero durante l’anno fiscale. Questo include sia i cittadini italiani residenti all’estero che i cittadini stranieri residenti in Italia. Le persone fisiche, le società, e le associazioni non commerciali che soddisfano questa condizione devono compilare il Quadro RM.
Qual è l’aliquota marginale del Quadro RM?
Nel quadro RM, i redditi sono soggetti a una tassazione fissa al 26%. Questo regime differisce da quello del quadro RT, in quanto nel quadro RM non è possibile compensare eventuali perdite con i profitti. In altre parole, nel quadro RT, i redditi possono essere combinati con plusvalenze o minusvalenze, e solo sulla parte in cui si verifica un profitto si applica il tasso fisso del 26%. Nel quadro RM, invece, i redditi sono tassati direttamente senza la possibilità di dedurre eventuali perdite.
Quadro RM esempio pratico:
Come vediamo nell’esempio si compila la sezione V. Nella Sezione V del quadro RM vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).
Nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in APPENDICE alla voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”. Esempio: la lettera G corrisponde agli interessi positivi percepiti.
nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto. Per maggiori informazioni sui codici clicca qui.
nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto.
nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
nella colonna 6, l’imposta dovuta.
Ad esempio nel Quadro RM riportato vediamo interessi positivi derivanti da un conto inglese (codice estero 031) per un importo di 64€. Questi vengono tassati al 26%. L’imposta da pagare ammonta a €17.
Fare da soli è rischioso e si rischia di commettere errori. Affidati a Tasse Trading, Professionisti del settore per evitare di pagare maggiori imposte o dover pagare sanzioni per importi riportati non corretti.
Tassazione cripto-attività: Circolare n.30/E del 27 ottobre 2023
ll 27 ottobre 2023 è stata emessa la Circolare n. 30/E con l’obiettivo di chiarire il trattamento fiscale delle cripto-attività in Italia. Con la Legge di bilancio 2023, infatti, ha disciplinato il regime di tassazione delle “cripto-attività” introducendo una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%.
Nuova introduzione della lettera c-sexies al comma 1 dell’articolo 67:
Introduce una nuova categoria di cripto-attività definita come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga».
Questa categoria copre tutte le attività che generano reddito attraverso la detenzione, il rimborso e i trasferimenti di valori e diritti. Inoltre le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività, comunque denominate, sono imponibili, in capo alle persone fisiche.
Le plusvalenze e altri guadagni derivanti da operazioni con cripto-attività, indipendentemente dalla loro denominazione, sono soggetti a un’imposta del 26% per le persone fisiche.
1.1 Inquadramento delle cripto-attività in ambito europeo
A livello europeo, le cripto-attività non rientrano nelle normative MiFID. Il regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA) definisce tre categorie di cripto-attività:
(i) gli “e-money token”, un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale;
(ii) gli “asset-referenced token”, un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali;
(iii) e le cripto-attività diverse dagli “e-money token” e dagli “asset-referenced token”, categoria residuale che comprende un’ampia gamma di cripto-attività (quali, ad esempio, gli utility token), diverse dagli strumenti finanziari o da altri prodotti già disciplinati da altri atti dell’Unione europea
La loro qualificazione, stante la natura ibrida dell’attività, non può che avvenire in concreto e caso per caso, tenuto conto delle caratteristiche funzionali e del concreto utilizzo.
Il legislatore decide di tassare tuttele tipologie reddituali e le inserisce nell’art. 67 del tuir
Regime fiscale ante legge di bilancio 2023
La Risoluzione 72/E del 2016 equiparava le criptovalute alle valute estere, questa equiparazione è stata in vigore fino al 31 dicembre 2022.
Punti chiave:
Le operazioni di acquisto e vendita “a pronti” di criptovalute non sono soggette a rilevanza fiscale se la giacenza rimane al di sotto di 51.645,69€.
Le operazioni “a termine” di criptovalute, invece, sono sempre soggette a tassazione.
Il valore in euro della giacenza media in cripto-valuta va calcolato secondo il cambio di riferimento all’inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione.
Resta inteso che, qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate.
I redditi derivanti dallo staking delle criptovalute rientrano nella categoria dei “Redditi di capitale” e devono essere dichiarati nel Quadro RL del Modello Redditi.
Il documento affronta anche il trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo staking e fornisce dettagli sulle operazioni fiscalmente rilevanti in seguito all’entrata in vigore della legge di bilancio 2023. Viene introdotta una nuova franchigia di 2000 euro per i redditi derivanti da cripto-attività con la stessa funzionalità economica. L’articolo distingue tra “e-money token” e “asset-referenced token,” specificando che il primo è rilevante fiscalmente, mentre il secondo non lo è. Viene spiegato come distinguere tra di loro.
La nuova norma, in vigore dal 1° gennaio 2023, contiene una definizione fiscale di cripto-attività, analoga a quella contenuta nel regolamento MiCA
Cinque operazioni cripto-attività fiscalmente rilevanti:
La cessione a pronti, il rimborso o la permuta di cripto-attività con diverse caratteristiche e funzioni (la cessione di cripto-attività con la stessa funzione non è rilevante dal punto di vista fiscale, ad esempio BTC-ETH)
La cessione a titolo oneroso di utility token, ovvero dei rapporti da cui deriva il diritto di acquistare a termine il prodotto o il servizio. Questo è rilevante dal punto di vista fiscale.
L’attività di staking.
La cessione a “termine” di cripto-valute.
La cessione di NFT già “emessi”.
I redditi sono considerati diversi in base alla lettera c-sexies) sono redditi diversi se percepiti dalle persone fisiche «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. (…) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni».
STESSA FUNZIONALITA’ ECONOMICA
In sostanza, lo scambio tra cripto-attività con la stessa funzionalità economica non è rilevante dal punto di vista fiscale, in quanto sono considerate “aventi eguali caratteristiche e funzioni”.
Per quanto riguarda la permuta tra cripto-valute e stablecoin, è necessario fare una distinzione seguendo l’approccio definito dal regolamento MiCA:
“e-money token” (con garanzia sottostante): è un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale. Questo è rilevante fiscalmente.
“asset-referenced token“: è un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e mira mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali. Questo non è rilevante fiscalmente.
Hai superato la soglia di €2.000 di redditi da criptovalute?
La soglia di €2.000 è cumulativa per TUTTI i redditi percepiti di TUTTI i conti criptovalute.
Come si calcola la soglia?
Sommare plusvalenze/minusvalenze da criptovalute per l’interno anno 2023 per tutti i conti criptovalute
Sommare i redditi da staking, mining e altri interessi
👉 Se il risultato è inferiore a €2.000 dovrai dichiarare le criptovalute solo nel quadro RW e pagare l’IVAFE. Ritorna sul nostro preventivo e spunta la casella “non hai superato €2.000 di redditi…”.
👉 Se il risultato è superiore a €2.000 dovrai dichiarare anche i redditi da criptovalute e versare il 26% sul totale della plusvalenza, oltreché compilare il quadro RW e pagare IVAFE. Ritorna sul nostro preventivo e non spuntare la casella.
Esempio:
Conto Binance: P&L ➡️ +1000
Conto Binance: Staking ➡️ +1500
Conto Coinbase: P&L ➡️ -1000
Conto Coinbase: Staking: ➡️ +600
TOTALE REDDITI: 2100 (quindi ho superato la soglia)
Il Quadro RT costituisce un componente essenziale del Modello Redditi PF, ed è finalizzato a fornire una dichiarazione accurata delle plusvalenze percepite durante l’anno fiscale, derivanti da transazioni finanziarie.
Nel contesto del Modello Redditi PF, il Quadro RT richiede la dichiarazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura finanziaria risultanti dalla cessione di partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, conformemente all’articolo 67, comma 1, lettere da c)-bis a c)-quinquies del TUIR.
Il regime di dichiarazione relativo alle plusvalenze e alle minusvalenze di natura finanziaria è caratterizzato dalla tassazione nel contesto della dichiarazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Le attuali disposizioni fiscali per la tassazione delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie differenziano il trattamento fiscale per le persone fisiche non impegnate in attività imprenditoriali, in base al fatto che le plusvalenze siano soggette a un’imposta sostitutiva (al 20% o al 26%) o contribuiscano (totalmente o parzialmente) al reddito complessivo.
Chi Deve Compilare il Quadro RT
Il Quadro RT deve essere compilato da persone fisiche per tutte le entrate derivanti da operazioni finanziarie, a condizione che tali entrate siano generate al di fuori delle attività imprenditoriali. Al momento della compilazione del Quadro, è essenziale inserire i dati riepilogativi delle operazioni finanziarie realizzate nell’anno. Pertanto, è importante che il contribuente conservi documentazione adeguata per confermare le informazioni fornite nel Modello Redditi PF.
Chi normalmente presenta il Modello 730 non troverà il Quadro RT incluso in esso. Pertanto, coloro che ricevono queste tipologie di reddito devono compilare il Modello Redditi PF oppure possono optare per l’integrazione successiva del Modello 730 con il Quadro RT del Modello Redditi PF.
Come Compilare il Quadro RT
Il Quadro RT va compilato con informazioni specifiche relative alle plusvalenze o minusvalenze registrate nel corso dell’anno. Questa sezione della dichiarazione dei redditi è suddivisa in diverse parti, ciascuna dedicata a tipi specifici di informazioni da inserire. Ecco una panoramica generale su come completare il Quadro RT:
Sezione I: Plusvalenze soggette a un’imposta sostitutiva del 20% – In questa sezione, è necessario dichiarare le plusvalenze e i redditi diversi di natura finanziaria realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, soggetti a un’imposta sostitutiva del 20%. Questa categoria comprende la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate, la cessione a titolo oneroso o il rimborso di titoli non partecipativi come obbligazioni e titoli di Stato, contratti derivati in cessione a titolo oneroso e crediti pecuniari non rappresentati da titoli.
Sezione II: Questa Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di
natura finanziaria indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per
le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Sezione III: Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
Sezione IV: Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti localizzati in Stati o territori con un regime fiscale privilegiato, e dalla cessione di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE, gestite da soggetti non sottoposti a forme di vigilanza.
Sezione V: Minusvalenze non compensate nell’anno – In questa sezione, si devono dichiarare le minusvalenze residue che non sono state ancora compensate.
Sezione VI: Riepilogo Importi a Credito – Qui vanno inseriti i residui d’imposta sostitutiva risultanti da dichiarazioni precedenti, l’eccedenza compensata e, se del caso, il credito residuo.
Come leggere un quadro RT compilato?
La sezione II-A è utilizzata per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da
partecipazioni non qualificate e dal 1 gennaio 2018 le partecipazioni e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti
pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta con riferimento a
plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. In particolare:
Quadro RT – Esempio sezione 2A per redditi diversi
In RT21 è indicato il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di
titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.
in RT22 colonna 3 è indicato l’importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti,
o del costo rideterminato.
In RT23, colonna 2, è indicata la differenza tra corrispettivie costi, se positivo.
Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1.
In RT24, vanno riportato, se utilizzate per compensare le plsuavalenze, le minusvalenze indicate nel rigo RT93 del quadro RT del Modello Redditi precedente.
in RT25, colonna 2, devono essere indicate, se utilizzate, le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari in regime dichiarativo
In RT26, è indicato il risultato della differenza tra il positivo del rigo RT23 e le minusvalenze pregresse.
in RT27, è indicato l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT26.
In RT29, è indicato l’imposta sostitutivo dovuta.
Spesso accade che il totale dei corrispettivi e dei costi risulta molto più elevato rispetto al valore del conto. Questo è normale poiché lo stesso capitale può essere stato utilizzato per più operazioni di acquisto/vendita.
La sezione II-B deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi da cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel
periodo d’imposta, di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta
l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento per l’intero ammontare se superiore ai 2000 euro. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. In particolare:
Quadro RT – Esempio sezione 2B plusvalenze da cripto-attività
Nel rigo RT31, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o
cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
La casella di colonna 1 del rigo RT32 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell’opzione per la rideterminazione del valore di
ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell’art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022.
Nel rigo RT32, colonna 2, indicare l’importo complessivo del costo o del valore di acquisto delle cripto-attività, o del costo
rideterminato.
Nel rigo RT33, colonna 2, indicare la differenza tra corrispettivi e costi, se positiva. Tale
differenza deve essere non inferiore a 2.000 euro.
Se il risultato è negativo per un importo superiore a 2.000 euro riportare tale importo nella colonna 1
Nel rigo RT34, vanno indicate le minusvalenze degli anni precedenti da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella
presente sezione.
Nel rigo RT36, è indicato il risultato della differenza tra il positivo del rigo RT33 e le minusvalenze pregresse da cripto-attività.
Nel rigo RT37 indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT36.
Nel rigo RT39 indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta.
Perché non compilare da solo il quadro RT?
La compilazione autonoma della dichiarazione dei redditi può risultare complessa e rischiosa, con il potenziale di commettere errori che possono essere costosi. Compilare da soli il quadro RT significa di rischiare di pagare più imposte, oppure di pagarne meno e rischiare quindi sanzioni.
Affidarsi a Professionisti è la chiave per una gestione fiscale accurata ed efficiente.
QUADRO RW – Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio
Quando si tratta di dichiarare i redditi in Italia, ci sono diversi quadri e sezioni da compilare per garantire che tutte le tue attività finanziarie siano correttamente dichiarate. Uno di questi quadri importanti è il Quadro RW. In questo articolo, esploreremo cos’è il Quadro RW, come funziona e cosa devi sapere per compilare correttamente questo aspetto della tua dichiarazione dei redditi.
Cos’è il Quadro RW?
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Chi Deve Compilare il Quadro RW?
Il Quadro RW è destinato a chi è residente in Italia ma possiede beni e attività finanziarie all’estero. Queste attività possono includere:
Conti correnti o depositi all’estero.
Titoli, azioni o investimenti in fondi esteri.
Immobili situati all’estero.
Come leggere un quadro RW compilato?
Quadro RW – Esempio conto titoli e IVAFE
Quadro RW – Esempio conto cripto o wallet e imposta cripto-attività
Colonna 1: Inserire il tipo di titolo di possesso relativo all’attività finanziaria estera (ad esempio: proprietà, usufrutto, ecc.).
Colonna 2: deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione
del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo
Colonna 3: Indicare il codice di individuazione del bene oggetto della dichiarazione, al fine di identificarlo in modo univoco.
Colonna 4: Specificare il codice dello stato estero in cui ha sede il broker o intermediario finanziario coinvolto nell’attività.
Colonna 5: Indicare la quota di possesso relativa all’attività finanziaria estera.
Colonna 6: Selezionare il codice che rappresenta il criterio utilizzato per determinare il valore dell’attività (ad esempio: valore di mercato, valore nominale, ecc.).
Colonna 7: Indicare il valore dell’attività finanziaria all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione.
Colonna 8: Indicare il valore dell’attività finanziaria al termine del periodo di imposta o al termine del periodo di detenzione.
Colonna 10: Inserire il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività.
Colonna 11: numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni.
Colonna 12: riportare il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile o
prodotto finanziario nonchè cripto attività. L’importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all’ammontare
dell’imposta dovuta indicata in colonna 29 o 31 o 33.
Colonna 13: riportare la detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile e relative pertinenze
sono state adibite ad abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Colonna 14: deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite
indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
1 Compilazione quadro RL;
2 Compilazione quadro RM;
3 Compilazione quadro RT;
4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i predetti prodotti
finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni
da cui risulti tale circostanza.
Colonna 15: indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti
titolare effettivo.
Colonna 16: barrare nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione
non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE.
Colonna 17: inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente
risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa
alla partecipazione).
Colonna 18 e 19: inserire i codici fiscalidegli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione
nella propria dichiarazione dei redditi. Barrare la colonna 20 nel caso in cui i cointestatari siano più di due.
Colonna 29: riportare l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso.
Colonna 30: indicare l’IVAFE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 29) e il credito d’imposta spettante (colonna 12).
Colonna 31: riportare l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso.
Colonna 32: indicare l’IVIE dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 31) e il credito d’imposta spettante (colonna
12) e la detrazione (colonna 13).
Colonna 33: riportare l’imposta sulle cripto-attività (codice 21 da inserire in colonna 3) di cui all’art. 1, comma 146 della legge di
bilancio anno 2023, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso.
Colonna 34: indicare l’imposta sulle cripto attività dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (colonna 33) e il credito d’imposta
spettante (colonna 12);
Compilare autonomamente la dichiarazione dei redditi può risultare complesso e rischioso, con la possibilità di commettere errori costosi.
Tuttavia, con l’aiuto di Tasse Trading, puoi avere la certezza che tutte le operazioni, i cambi-valuta, gli interessi, le transazioni societarie, i trasferimenti e le assegnazioni di opzioni saranno elaborati in conformità con la normativa fiscale italiana.
Il nostro strumento è l’unico in Italia a offrire un calcolo preciso delle tasse da dichiarare nel modello redditi, semplificando notevolmente il processo e riducendo i rischi di errore.
Affidarsi a Professionisti è la chiave per una gestione fiscale accurata ed efficiente.
9. Come puoi ottenere vantaggi fiscali con le criptovalute
La Nuova Normativa in vigore dall’anno fiscale 2023 :
A partire dall’anno fiscale 2023 in poi, il calcolo per l’imposizione fiscale del 26% per le criptovalute, ha subito un’importante novità. Infatti, sparisce la soglia dei 51.645.68€ sulla giacenza di valute estere per lasciar spazio a quella dei 2.000€ sui profitti/perdite su cripto.
Cosa vuol dire?
Tutte le plusvalenze di criptovalute superiori a 2.000€ assumeranno reddito imponibile, mentre tutte plusvalenze inferiori a questa cifra non saranno fiscalmente rilevanti.
E’ bene notare che questa soglia vale anche per le minusvalenze. Se hai ottenuto una minusvalenza superiore a 2.000€ potrai infatti dichiararla e sfruttarla per i 4 anni successivi.
E per i valori inferiori a 2.000€?
No, in questo caso è vero che una plusvalenza inferiore a questa soglia non sarà tassata al 26%, ma è altrettanto vero che anche una minusvalenza inferiore a tale soglia non sarà dichiarabile.
Ecco allora che può essere utile pensare a delle strategie per sfruttare al meglio questa nuova normativa, specialmente se sei un trader che movimenta poco il proprio conto e che non investe cifre elevate per la propria attività di trading.
Vediamo alcune fattispecie:
Per semplificare prendiamo in considerazione un soloExchange (Binance, Coinbase, Kraken)
CASO 1:
Valore Posizione Cripto all’acquisto
al 05.05.2023
10.000€
Valore Posizione Cripto
al 05.12.2023
13.000€
Valore P&L Cripto Mark To Market
al 05.12.2023
13.000-10.000 = +3.000€
Supponiamo che tu abbia posizioni aperte in criptovalute con un P&L Mark-To-Market* di 3000€, in data 05.12.23
(*E’ la plus/minus che otterresti se decidessi di chiudere la posizione il 05.12.23)
Strategia 1: può esser utile tenere la posizione aperta fino a fine anno 2023, per “rimandare” il pagamento dell’imposta al futuro.
Strategia 2: può esser conveniente chiudere la posizione, se hai minusvalenze pregresse di 4 anni fa (2019) che puoi sfruttare prima di perderle del tutto*
(* E’ il caso in cui hai un conto trading / exchange cripto aperto negli anni precedenti per cui vuoi sfruttare le minus e abbassare l’imposizione fiscale)
CASO 2:
Valore Posizione Cripto all’acquisto
al 05.05.2023
13.000€
Valore Posizione Cripto
al 05.05.2023
10.000€
Valore P&L Cripto Mark To Market
al 05.12.2023
10.000-13.000 = -3.000€
Supponiamo tu abbia posizioni aperte in criptovalute con un P&L mark-to market di -3000€, in data 5-12-23.
Strategia:può esser strategico chiudere le posizioni e dichiarare la minusvalenza di 3.000€ per sfruttarla fino ai prossimi 4 anni fiscali.
CASO 3:
Valore Posizione Cripto all’acquisto
al 05.05.2023
11.500€
Valore Posizione Cripto
al 05.12.2023
10.000€
Valore P&L Cripto Mark To Market
al 05.12.2023
10.000 -11.500 = -1.500€
Supponiamo tu abbia posizioni aperte in cripto, il cui P&L Mark-To Market registra minusvalenza di 1500€, in data 5-12-23.
Strategia: è sicuramente conveniente NON chiudere le posizioni, perché altrimenti si avrebbe una minusvalenza di 1500€ (NON dichiarabile, dato che è sotto la soglia dei 2000€) e quindi si perderebbe la possibilità di sfruttarle.
Hai un wallet fisico o un exchange come Binance, Coinbase o Kraken? Con le giuste strategie potresti ottimizzare la tua tassazione!
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*I contenuti della presente pagina non costituiscono consulenza fiscale e i contenuti non possono sostituire la consulenza individuale di esperti per i singoli casi concreti
Devi forse compilare il Modello RW e ti chiedi quali sono i paesi in black list?
Le “black list” dei paesi, spesso chiamate anche “paradisi fiscali“, sono un argomento di crescente preoccupazione nel mondo della finanza internazionale e della politica economica. Questi elenchi identificano paesi o giurisdizioni che vengono considerati problematici in quanto facilitano l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e altre attività finanziarie illecite.
Organizzazioni internazionali come l’OCSE e i governi compilano tali elenchi.
Ad esempio, molti paesi adottano misure punitive nei confronti delle giurisdizioni incluse nelle black list, come l’applicazione di tasse aggiuntive o restrizioni sulle transazioni finanziarie. Ciò può avere effetti destabilizzanti sull’economia del paese messo sotto accusa e può minacciare la sua stabilità finanziaria.
Paradisi Fiscali e le Loro Caratteristiche
I paradisi fiscali sono nazioni o giurisdizioni che attraggono individui e imprese grazie a un regime fiscale agevolato. Le principali caratteristiche di questi paradisi includono:
Basse Aliquote Fiscali: Questi paesi offrono bassi livelli di tassazione sul reddito personale e aziendale, spesso vicini allo zero.
Manca Scambio di Informazioni Fiscali: La mancanza di trasparenza e cooperazione fiscale internazionale è un altro tratto distintivo. Questi paesi di solito non condividono informazioni finanziarie con altre giurisdizioni, rendendo difficile il monitoraggio delle attività finanziarie.
Segretezza Bancaria: Spesso, i paradisi fiscali offrono segretezza bancaria rigorosa, proteggendo l’anonimato dei titolari di conti e degli investitori.
Facilità nella Creazione di Aziende: Creare e gestire un’azienda in queste giurisdizioni è spesso semplificato e privo di oneri burocratici.
La Black List in Italia
In Italia, la black list è stata utilizzata come strumento per attivare l’inversione dell’onere della prova riguardo all’effettiva residenza fiscale dei cittadini italiani emigrati nei Paesi indicati nella lista. Questa disposizione è contenuta nell’articolo 2, comma 2-bis del Testo Unico. In pratica, i cittadini italiani che dimostrano di risiedere in uno dei Paesi elencati sulla black list devono affrontare una procedura specifica per dimostrare la loro effettiva residenza fiscale in Italia. Questa normativa ha lo scopo di impedire a individui e imprese di sfruttare i benefici fiscali dei paradisi fiscali, se non possono dimostrare di risiedere effettivamente in tali Paesi.
Impatto Fiscale
L’inclusione di un paese in una black list può comportare un aumento delle tasse e delle sanzioni imposte alle transazioni finanziarie con quel paese. Ciò può ridurre l’attrattiva di una giurisdizione per le imprese e gli investitori stranieri, portando a un calo degli investimenti esteri diretti e dell’attività economica.
Reputazione
Essere inseriti in una black list può danneggiare gravemente la reputazione di un paese sul piano internazionale. Questo può influenzare negativamente il turismo, la percezione dell’affidabilità del sistema giuridico e finanziario del paese e la sua capacità di attrarre investimenti e partner commerciali.
Maggiore Sorveglianza
I paesi inclusi in una black list spesso subiscono una maggiore sorveglianza da parte delle organizzazioni internazionali e degli altri paesi. Questo può includere un aumento delle richieste di rendicontazione finanziaria e delle indagini sulle attività finanziarie all’interno del paese.
Riduzione delle Opportunità Commerciali
Le aziende con sede in paesi black list possono trovare difficoltà nell’accedere ai mercati internazionali o nel fare affari con partner commerciali in paesi che applicano sanzioni o restrizioni alle transazioni con giurisdizioni problematiche.
Problemi Economici Interni
L’etichetta di “paradiso fiscale” può anche creare tensioni all’interno del paese, poiché i cittadini possono percepire l’ingresso nella black list come un segno di cattiva gestione economica o di corruzione da parte del governo.
Come Vengono Scelte le Giurisdizioni da Includere nelle Black List?
La scelta delle giurisdizioni da includere in una black list è un processo complicato e spesso oggetto di dibattito. Le organizzazioni internazionali come l’OCSE si basano su criteri specifici per valutare i paesi, tra cui la trasparenza finanziaria, il livello di tassazione e la cooperazione internazionale in materia di informazioni finanziarie.
Tuttavia, vi è spesso una percezione che la selezione sia influenzata da fattori politici ed economici. Alcuni sostengono che i paesi più piccoli e meno influenti possono finire nelle black list più facilmente rispetto a quelli più grandi e potenti. Ciò solleva domande sulla giustizia e l’equità del processo di identificazione delle giurisdizioni problematiche.
Gli Sforzi Internazionali per Combattere le Black List
Le organizzazioni internazionali e i governi stanno lavorando per affrontare il problema delle giurisdizioni problematiche.
L’OCSE ha sviluppato uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra paesi, noto come Common Reporting Standard (CRS). Questo standard mira a migliorare la trasparenza finanziaria e a ridurre l’evasione fiscale internazionale.
Dichiarare il Tuo Conto di Trading Estero in Italia: Quali sono le imposte nel trading?
La tassazione dei conti di trading è un aspetto fondamentale della gestione finanziaria. Mantenere la conformità fiscale è cruciale per evitare problemi futuri. In questo articolo, ti guideremo dandoti informazioni su quando e come dichiarare correttamente il tuo conto di trading estero in Italia e ti forniremo informazioni essenziali sulle aliquote fiscali applicabili.
Quando dichiarare il tuo conto trading?
Sempre se sei residente fiscalmente in Italia e hai un conto trading all’estero.
E’ obbligatorio:
1. dichiarare i redditi (ovvero le plusvalenze, dividendi, interessi, ecc.)
2. dichiarare il conto inserendolo nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale
Con un conto di trading estero, è importante sapere che è obbligatorio inviare la dichiarazione dei redditi compilando il quadro RW per il monitoraggio fiscale e pagare l’imposta IVAFE. Inoltre, se si sono conseguiti anche dei redditi, è necessario compilare anche i quadri RT, RM e/o RL.
Le tasse sul conto trading vanno pagate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento (ad esempio, il 30 giugno 2023 per l’anno fiscale 2022).
⇒ 30 luglio: 2° scadenza pagamento imposte
La seconda scadenza per versare eventuali imposte con un tasso d’interesse dello 0.4%, è il 30 luglio.
⇒ 30 settembre: invio dichiarazione dei redditi Modello 730
⇒ 30 ottobre: invio dichiarazione dei redditi Modello Redditi/Unico
Perché non fare da solo?
Dichiarare autonomamente un conto di trading può essere complesso e comporta il rischio di errori. I report rilasciati dai broker esteri spesso non sono conformi alla normativa italiana e richiedono rielaborazione. Tasse Trading è composta da professionisti esperti nel settore, pronti ad assisterti nella dichiarazione dei tuoi conti di trading in modo accurato e in piena conformità con le leggi italiane.
Cosa ti consegna Tasse Trading?
Riceverai un modello di dichiarazione dei redditi precompilato con i quadri RT, RM, RL, RW da copiare nella dichiarazione e un dettagliato report di calcolo.
Affidandoti a noi, avrai la certezza di una gestione precisa e professionale delle tue dichiarazioni fiscali relative al trading. Scegliendo Tasse Trading, hai la sicurezza di una gestione precisa e professionale delle tue dichiarazioni fiscali relative al trading, permettendoti di risparmiare tempo ed evitare potenziali errori, e assicurandoti che il tuo adempimento fiscale sia accurato e in conformità con le leggi vigenti.
Assicurati di rimanere informato e di rispettare le scadenze per mantenere la tua conformità fiscale.