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DAC8: Lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività

In breve: la DAC8 è la direttiva europea (UE) 2023/2226 che dal 1° gennaio 2026 obbliga exchange, wallet provider e gli altri prestatori di servizi in cripto-attività a comunicare ogni anno alle autorità fiscali i dati dei clienti e delle loro operazioni: acquisti e vendite contro euro, scambi cripto-cripto, trasferimenti, pagamenti. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 194/2025 e l’Agenzia delle Entrate riceverà i primi dati, riferiti al 2026, entro il 30 giugno 2027. Non cambia cosa devi dichiarare (quadro RW per il monitoraggio e l’imposta dello 0,2%, quadro RT per le plusvalenze, al 33% dal 2026), cambia che il Fisco potrà confrontarlo con quello che l’exchange gli ha comunicato.

Questa guida di Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker e degli exchange esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi (o M, T, D e W del 730), spiega cosa prevede la DAC8 ora che è operativa, quali operatori sono obbligati, quali informazioni arrivano all’Agenzia delle Entrate, cosa devi dichiarare e cosa fare per gli anni in cui non l’hai fatto.

I punti chiave

  • Cos’è: l’ottava versione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), che estende alle cripto-attività lo scambio automatico di informazioni già in vigore per conti bancari e broker (CRS/DAC2). Recepisce lo standard OCSE CARF.
  • Da quando: raccolta dei dati dal 1° gennaio 2026; primo invio all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027; primo scambio tra Stati entro il 30 settembre 2027.
  • Chi comunica: i CASP autorizzati MiCA (in tutta la UE, con passaporto europeo) e gli altri operatori di cripto-attività con clienti italiani, anche extra-UE.
  • Cosa comunicano: identità e residenza fiscale del cliente; per ogni cripto-attività, importi lordi e quantità di acquisti e vendite contro valuta, scambi cripto-cripto, trasferimenti in entrata e in uscita (compresi quelli verso wallet personali) e pagamenti sopra 50.000 euro.
  • Cosa dichiari tu: quadro RW (o W del 730) con l’imposta sul valore dello 0,2%, quadro RT (o T) per plusvalenze, permute rilevanti e proventi da staking, al 26% fino al 2025 e al 33% dal 2026.
  • Attenzione: il Fisco vede i volumi, non il tuo costo di acquisto: senza documentazione il costo vale zero e la plusvalenza è l’intero incasso.
  • Anni passati: la DAC8 non è retroattiva, ma gli anni dal 2021 in poi sono ancora accertabili: il ravvedimento operoso resta possibile finché non arriva una contestazione.

Cosa trovi in questa guida
Cos’è la DAC8 e come si collega a CRS, CARF e MiCA
Entrata in vigore e calendario
Quali exchange e operatori sono obbligati
Quali informazioni riceve l’Agenzia delle Entrate
Comunicato non significa tassato
Cosa devi dichiarare
E per gli anni passati?
Domande frequenti

Cos’è la DAC8 e come si collega a CRS, CARF e MiCA

La direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (DAC) è lo strumento con cui gli Stati dell’Unione Europea si scambiano informazioni fiscali. È stata modificata più volte: con la DAC2 (2014) ha adottato il Common Reporting Standard dell’OCSE, il CRS, grazie al quale dal 2017 banche e broker esteri comunicano ogni anno saldi e redditi dei conti dei residenti italiani; con la DAC7 (2021) ha incluso le piattaforme digitali. La DAC8, direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023, è l’ottava modifica e porta nello stesso sistema le cripto-attività, che fino al 2025 restavano quasi del tutto fuori: i wallet su exchange non sono conti finanziari e non rientravano nel CRS.

La DAC8 non nasce da sola. Traduce in diritto europeo il CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), lo standard dell’OCSE approvato nel 2022 e adottato da decine di giurisdizioni, Italia compresa dal novembre 2024, che permetterà lo scambio anche con Paesi extra-UE. E si appoggia al regolamento MiCA (UE 2023/1114), che dal 2025 disciplina l’autorizzazione dei prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) in Europa: MiCA dice chi può operare, DAC8 dice cosa deve comunicare al Fisco.

DAC8: scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività dal 2026

Entrata in vigore e calendario

L’Italia ha recepito la DAC8 con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025, e gli obblighi di raccolta dei dati sono partiti il 1° gennaio 2026. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026 ha fissato modalità e termini, e le FAQ del 29 luglio 2026 hanno dato i primi chiarimenti operativi. Il calendario per chi investe è questo.

DataCosa succede
1° gennaio 2026Gli operatori iniziano a raccogliere i dati su clienti e operazioni e a verificare la residenza fiscale di ogni utente (adeguata verifica)
1° luglio 2026Fine del periodo transitorio MiCA: in tutta la UE si può offrire servizi in cripto-attività solo con l’autorizzazione CASP di uno Stato membro
30 giugno 2027Primo invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2026; da qui in poi ogni anno entro il 30 giugno per l’anno precedente
30 settembre 2027Primo scambio automatico tra le autorità fiscali degli Stati membri (e, con il CARF, delle giurisdizioni aderenti)
Dal 2027-2028L’Agenzia incrocia i dati ricevuti con le dichiarazioni dei redditi 2027 (anno d’imposta 2026): prime lettere di compliance sulle cripto basate sui dati DAC8

Quali exchange e operatori sono obbligati

L’obbligo di comunicazione (art. 7 D.Lgs. 194/2025) riguarda due categorie. La prima sono i CASP autorizzati ai sensi del MiCA, che prestano servizi di custodia, scambio, esecuzione di ordini o trasferimento di cripto-attività: grazie al passaporto europeo basta l’autorizzazione di uno Stato membro per operare in tutta l’Unione, e i dati dei clienti italiani arrivano all’Agenzia delle Entrate tramite lo scambio con lo Stato che ha rilasciato la licenza. È il caso dei grandi exchange internazionali che hanno ottenuto la licenza MiCA in Irlanda, Lussemburgo, Malta, Germania o altri Paesi UE. La seconda sono gli altri operatori di cripto-attività (Crypto-Asset Operators) non coperti dal MiCA ma con un collegamento con l’Italia: residenza, sede, stabile organizzazione o sede abituale dell’attività, anche se extra-UE. Un operatore che già comunica i dati in un altro Stato membro o in una giurisdizione CARF equivalente può esserne esonerato in Italia, ma deve notificarlo all’Agenzia.

In Italia, al 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia avevano autorizzato otto CASP (tra cui Young Platform, Conio, CheckSig, CryptoSmart e Hodlie) più Banca Sella come intermediario bancario; tutti sono iscritti nel registro ESMA dei prestatori di servizi in cripto-attività, dove puoi verificare lo status di qualsiasi exchange europeo. Dal 1° luglio 2026 chi non ha l’autorizzazione deve cessare l’attività con i clienti UE. Per te significa due cose: se usi un exchange autorizzato, i tuoi dati arrivano al Fisco; se usi un operatore non autorizzato, oltre ai rischi sul capitale non avrai documentazione fiscale affidabile, e i dati potrebbero arrivare lo stesso tramite il CARF del Paese in cui ha sede.

Quali informazioni riceve l’Agenzia delle Entrate

Le informazioni sono due blocchi. Il primo è l’identità: nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, codice fiscale, data e luogo di nascita, raccolti con la procedura di adeguata verifica che gli exchange hanno attivato dal 2026 (è il motivo per cui molti hanno chiesto di confermare residenza e codice fiscale). Il secondo sono le operazioni dell’anno, aggregate per tipo di cripto-attività e identificate con il codice DTI (Digital Token Identifier) quando esiste.

Tipo di operazioneCosa viene comunicato
Acquisti contro valuta (euro, dollari)Importo lordo pagato, numero di operazioni e quantità di cripto acquistate, per ogni tipo di token
Vendite contro valuta (cash-out)Importo lordo incassato, numero di operazioni e quantità vendute
Scambi cripto-cripto (es. BTC contro ETH, ETH contro USDT)Valore di mercato e quantità, sia per la cripto ceduta sia per quella ricevuta
Trasferimenti in entrata e in uscitaValore, quantità e numero di trasferimenti da e verso altri exchange o wallet; per i trasferimenti verso wallet personali (non custoditi da un operatore) anche l’indirizzo del wallet. Esclusi solo i trasferimenti tra conti dello stesso utente presso lo stesso operatore
Pagamenti al dettaglioPagamenti in cripto per beni o servizi sopra 50.000 euro, con i dati del commerciante
Prestiti e garanzieI trasferimenti per concessione e restituzione di un prestito in cripto e per il deposito di collaterale sono comunicati come trasferimenti, non come scambi (FAQ AdE 29 luglio 2026)

Rientrano tutte le cripto-attività usabili per pagamento o investimento: token fungibili e NFT, stablecoin, token collegati ad attività, token di moneta elettronica, perfino le valute digitali di banca centrale. Due cose non vengono comunicate: il saldo al 31 dicembre (la DAC8, a differenza del CRS, lavora sui flussi dell’anno e non sulle giacenze) e il tuo costo di acquisto. Questo secondo punto è decisivo: l’Agenzia vedrà che hai venduto Bitcoin per 20.000 euro, ma non quanto li avevi pagati.

Comunicato non significa tassato

Il perimetro delle operazioni comunicate è più ampio di quello delle operazioni tassabili ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies, TUIR. Non generano plusvalenza o minusvalenza, pur essendo comunicate: la permuta tra cripto con le stesse caratteristiche e funzioni (per esempio tra due stablecoin ancorate alla stessa valuta; Circolare 30/E/2023), la conversione tra un token di moneta elettronica in euro e l’euro stesso (L. 207/2024, art. 1, c. 24, modificato dalla L. 199/2025), i trasferimenti tra wallet o exchange dello stesso proprietario, i depositi di garanzia per un prestito. Generano invece reddito, e vanno dichiarate: le vendite contro euro o altra valuta, le permute tra cripto diverse (Bitcoin contro Ethereum, Ethereum contro USDT, un token fungibile contro un NFT), la conversione in euro di stablecoin in dollari, e i proventi da staking, lending e airdrop.

La conseguenza pratica: quando l’Agenzia confronterà i dati DAC8 con la tua dichiarazione, troverà operazioni comunicate che non compaiono tra i redditi. Starà a te dimostrare, con la documentazione dell’exchange, che erano neutrali. Chi non ha i report, o li ha incompleti, non potrà farlo.

Cosa devi dichiarare

La DAC8 non ha introdotto nessun nuovo obbligo per il contribuente: gli obblighi esistono dal 2023 (L. 197/2022) e sono gli stessi che il Fisco potrà ora verificare. Sono due.

  • Monitoraggio e imposta sul valore: ogni conto su exchange e ogni wallet, anche in autocustodia, va indicato nel quadro RW (o W del 730) con il valore all’inizio e alla fine dell’anno, e sconta l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% (art. 19, c. 18, DL 201/2011). Nessuna soglia: vale anche per pochi euro e anche in perdita.
  • Redditi: plusvalenze da vendita, permute rilevanti e proventi da staking, lending e airdrop vanno nel quadro RT (o T del 730), sezione cripto, con imposta sostitutiva del 26% per le operazioni fino al 31 dicembre 2025 e del 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 207/2024). La franchigia di 2.000 euro non esiste più dal 2025. Le minusvalenze cripto si compensano solo con plusvalenze cripto, per quattro anni.

Il costo di acquisto va documentato “con elementi certi e precisi”, altrimenti si assume pari a zero (art. 68, c. 9-bis, TUIR): con la DAC8 questa regola diventa la più pericolosa, perché il Fisco avrà gli incassi lordi e, senza i tuoi report, potrà tassarli per intero. Conserva gli export completi di ogni exchange e wallet, anno per anno, anche di quelli chiusi. Le guide per Binance, Coinbase, Kraken e Crypto.com spiegano quali file scaricare.

E per gli anni passati?

La DAC8 non è retroattiva: i primi dati riguardano il 2026. Ma gli anni precedenti restano aperti all’accertamento (di norma fino al quinto anno successivo alla dichiarazione, il settimo se omessa, raddoppiati per le attività nei Paesi black list), e l’Agenzia può già chiedere informazioni agli exchange con sede in Italia o in Paesi collaborativi, oltre a vedere con il CRS i bonifici verso e dagli exchange sui conti bancari. Chi ha operato in cripto dal 2021 al 2025 senza dichiarare ha una finestra, prima che i dati 2026 rendano evidente il patrimonio, per regolarizzarsi con il ravvedimento operoso: dichiarazioni integrative, imposte con interessi e sanzioni ridotte. Dopo una lettera di compliance le sanzioni tornano piene: dal 3% al 15% del valore non monitorato (art. 5 DL 167/1990) più quelle sulle imposte non versate. Per gli anni fino al 2022 valgono ancora le vecchie regole (cripto assimilate alle valute estere, con la soglia dei 51.645,69 euro), come spieghiamo nella guida alla tassazione dei conti trading.

Metti in regola le tue cripto prima che lo faccia la DAC8

Ricostruiamo tutte le operazioni dagli export di Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Bitpanda, Young Platform e degli altri exchange e wallet, separiamo le operazioni neutrali da quelle tassabili, calcoliamo plusvalenze, minusvalenze e imposta sul valore e consegniamo il facsimile dei quadri RW e RT (o W e T del 730) con il report di calcolo che documenta il costo di ogni cripto. Elaboriamo anche gli anni precedenti per il ravvedimento.

Domande frequenti sulla DAC8

Da quando è in vigore la DAC8?
Dal 1° gennaio 2026 per la raccolta dei dati (D.Lgs. 194/2025). Gli exchange inviano i dati del 2026 all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027, e lo scambio tra Stati parte entro il 30 settembre 2027.

Il mio exchange comunicherà i miei dati al Fisco italiano?
Sì, se è un CASP autorizzato MiCA in qualsiasi Paese UE (i dati passano dallo Stato della licenza all’Italia) o se ha un collegamento con l’Italia. Gli exchange extra-UE aderenti al CARF comunicheranno al proprio Paese, che li scambierà con l’Italia.

Il Fisco vedrà anche i miei wallet personali (Ledger, MetaMask)?
Non direttamente, ma vedrà i trasferimenti dall’exchange verso quei wallet, con l’indirizzo di destinazione. Il wallet in autocustodia va comunque dichiarato nel quadro RW.

L’Agenzia saprà quanto ho guadagnato?
No: riceve importi lordi e quantità, non il costo di acquisto. Se non dichiari e non documenti il costo, potrà considerare l’intero incasso come plusvalenza.

La DAC8 riguarda anche gli anni prima del 2026?
No, i primi dati sono quelli del 2026. Ma gli anni precedenti sono ancora accertabili e conviene regolarizzarli con il ravvedimento operoso prima di ricevere una lettera di compliance.

Devo dichiarare le cripto anche se non ho mai venduto?
Sì, nel quadro RW (o W del 730) con l’imposta sul valore dello 0,2%, qualunque sia l’importo. I redditi si dichiarano solo quando vendi, permuti tra cripto diverse o ricevi proventi da staking, lending e airdrop.

Quanto si paga sulle plusvalenze cripto?
Il 26% sulle operazioni fino al 31 dicembre 2025 e il 33% dal 1° gennaio 2026, senza franchigia. Le minusvalenze si compensano solo con altre plusvalenze cripto, per quattro anni.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023 (DAC8), che modifica la direttiva 2011/16/UE; OCSE, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF); direttiva 2014/107/UE (DAC2/CRS)
  • D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 (recepimento DAC8), in particolare art. 7 (soggetti obbligati); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026; FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2026
  • Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA); registro ESMA dei prestatori di servizi in cripto-attività
  • Art. 67, c. 1, lett. c-sexies, e art. 68, c. 9-bis e 10, TUIR; L. 197/2022 (regime delle cripto-attività dal 2023); L. 207/2024 e L. 199/2025 (aliquota 33% dal 2026, abolizione franchigia, neutralità dei token di moneta elettronica in euro); Circolare 30/E del 27 ottobre 2023
  • Art. 4 e 5 DL 167/1990 (monitoraggio fiscale e sanzioni); art. 19, c. 18, DL 201/2011 (imposta sul valore delle cripto-attività); art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso)

Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 6 ottobre 2026, in base al D.Lgs. 194/2025, al Provvedimento AdE 186865/2026 e alle FAQ del 29 luglio 2026.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.

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W-8BEN Interactive Brokers: cos’è e come compilarlo

Se hai ricevuto una notifica da Interactive Brokers che ti chiede di compilare il modulo W-8BEN questo articolo ti aiuterà a capire cosa è e come compilarlo

Che cos’è il modulo W-8BEN?

Il modulo W-8BEN  (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) inviato da Interactive Brokers è una dichiarazione con cui un soggetto certifica di non essere fiscalmente residente negli Stati Uniti. Questo documento permette al contribuente di autocertificare la propria residenza fiscale estera ed evitare che Interactive Brokers applichi una ritenuta del 30% (withholding tax) sui dividendi da azioni o su cedole da obbligazioni.

MODULO W-8BEN INTERACTIVE BROKERS

 

A chi è rivolto?

Le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono compensi da dividendi o cedole da azioni o obbligazioni statunitensi devono compilare questo modulo per evitare che venga applicata la ritenuta del 30% sui compensi ricevuti, come previsto dalla normativa fiscale statunitense. Il modello consente di usufruire dei benefici derivanti dalle convenzioni contro la doppia imposizione tra Italia e Stati Uniti, ottenendo una riduzione della ritenuta fiscale (withholding tax) dal 30% al 15%.

Perché le aziende americane chiedono il form W-8BEN?

Le aziende statunitensi richiedono il modulo per:

  • Certificare lo status fiscale del prestatore estero;
  • Evitare di trattenere il 30% di withholding tax sui compensi dovuti.

Senza questo modulo, Interactive Brokers è obbligato per legge a trattenere l’intero 30%. Grazie alla compilazione del W-8BEN, il prestatore può richiedere l’applicazione di una ritenuta ridotta.

Quale tipologia di reddito è soggetta a ritenuta?

  • Dividendo
  • Alcune Cedole

Quanto dura il modulo W-8BEN e quando va aggiornato?

Il modulo ha validità per l’anno in cui è firmato e per i tre anni civili successivi. Ad esempio, un modulo firmato il 3 gennaio 2023 sarà valido fino al 31 dicembre 2026. Tuttavia, se le informazioni cambiano, il modulo deve essere aggiornato immediatamente.

Cosa succede se non si compila il modulo per Interactive Brokers?

La mancata compilazione comporta:

  • L’applicazione automatica della withholding tax al 30%;
  • La necessità di richiedere un credito d’imposta nel proprio Paese di residenza per evitare la doppia imposizione. Tuttavia, questa procedura è più complessa.

Come compilare il modulo?

  • Parte I: Dati del beneficiario

MODULO W-8BEN INTERACTIVE BROKERS

La prima parte del modulo richiede i dati del beneficiario effettivo (titolare del conto).

È necessario fornire tutte le informazioni utili per identificare in modo univoco il titolare del conto Interactive Brokers come i dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo di residenza, paese di residenza, codice fiscale e data di nascita.

  • Parte II: Verifica della convenzione contro la doppia imposizione
W-8BEN interactive brokers

La seconda sezione  del modulo consente di verificare se esiste un accordo contro le doppie imposizioni tra gli Stati Uniti e lo Stato di residenza del beneficiario.

Tale accordo determina la tassazione applicabile sui redditi provenienti dagli USA. Per l’Italia, è in vigore una Convenzione ratificata con la Legge 3 marzo 2009, n. 20.

Nel paragrafo 9 se si è residenti in Italia, si dovrà selezionare “Italia” come Paese di residenza e dichiarare di non essere cittadino statunitense, così da poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla convenzione, e quindi di una ritenuta minore.

Il paragrafo 10 per il conto Interactive Brokers non richiede la compilazione.

  • Parte III: Conferma delle dichiarazioni

W-8BEN Interactive Brokers: cos'è e come compilarlo 1

In questa sezione del modulo, si confermano le scelte già fatte in precedenza.

Nello specifico, si devono dichiarare i seguenti punti:

  • La persona indicata è il titolare effettivo dei redditi dichiarati nel modulo.
  • La persona non è cittadina statunitense.
  • I redditi non sono derivanti da un’attività imprenditoriale svolta negli Stati Uniti.
  • La persona è residente in un altro paese, con applicazione degli accordi fiscali internazionali previsti tra i vari Stati.
  • In caso di operazioni tramite broker o scambi, l’avente diritto è una persona straniera esente da specifiche imposizioni.

Questa conferma ha lo scopo di garantire che tutte le informazioni siano accurate e conformi alle normative fiscali internazionali.

  • Parte IV: Firma e data

W-8BEN Interactive Brokers: cos'è e come compilarlo 2

Nell’ultima parte del modulo è necessario apporre la propria firma e la data di compilazione del modulo.

 

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Fisco 2025: 3 Milioni di Lettere di Compliance in Arrivo – Tutto Quello che Devi Sapere

Nel 2025, l’Agenzia delle Entrate invierà almeno tre milioni di lettere ai contribuenti, in base a una convenzione con il Ministero dell’Economia che rimarrà in vigore fino al 2026. L’obiettivo di questa iniziativa è rafforzare la “compliance fiscale“, ossia l’adesione alle regole fiscali da parte di chi non è in regola, ma che ha ancora la possibilità di rimettersi in pari senza incorrere in sanzioni.

Cosa sono le lettere di compliance fiscale?

Le lettere inviate dal Fisco rientrano nella categoria delle cosiddette “lettere di compliance“, che hanno lo scopo di stimolare il pagamento spontaneo delle imposte e l’emersione degli imponibili ai fini Iva. Queste comunicazioni mirano anche a valutare la capacità contributiva di ciascun contribuente. A differenza di altre misure, come il concordato preventivo o le sanatorie, che servono a risolvere debiti fiscali arretrati, le lettere di compliance sono focalizzate sulla correzione degli errori, permettendo ai contribuenti di ottenere sanzioni ridotte.

Nel corso degli anni, l’invio di queste lettere è aumentato notevolmente. Nel 2015 erano state inviate circa 300.000 lettere, con un recupero di 300 milioni di euro, mentre nel 2023 il numero delle comunicazioni è salito a oltre 3 milioni, con un recupero di 4,2 miliardi di euro. Questo dimostra l’efficacia di tali iniziative, che rappresentano una fonte significativa di entrate per l’erario. mettere che ci si aspetta anno 2021

Cosa Aspettarsi per il 2025

Nel 2024 sono state inviate lettere di compliance relative all’anno fiscale 2020. Di conseguenza, nel 2025 ci si potrebbe aspettare l’invio delle lettere di compliance riferite all’anno fiscale 2021. Questo continuo aumento delle comunicazioni dimostra l’impegno dell’Agenzia delle Entrate nel monitorare la corretta dichiarazione dei redditi e nel garantire che i contribuenti possano regolarizzare eventuali errori, con l’opportunità di beneficiare di sanzioni ridotte, incentivando il pagamento spontaneo delle imposte.

Nel corso degli anni, le lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate si sono spesso focalizzate su uno o pochi broker specifici. Ad esempio, ci sono stati anni in cui le comunicazioni riguardavano principalmente broker come Plus500 o Interactive Brokers. Ogni anno, infatti, l’Agenzia delle Entrate individua e invia lettere di compliance a contribuenti che potrebbero non aver dichiarato correttamente i redditi derivanti da specifiche piattaforme di trading.

Per l’anno prossimo, potremmo aspettarci che le lettere si concentrino su broker sempre più diffusi come eToro, conti CFD come Vantage, AvaTrade o XM. che sono sempre più utilizzati per il trading online. Con i recenti sviluppi nel mondo delle crypto, è possibile che vengano inviate lettere di compliance anche per exchange di portata come Binance, Coinbase, Kraken e altri ancora. Questi cambiamenti riflettono un’evoluzione costante del mondo del trading e degli investimenti, e l’Agenzia delle Entrate è sempre più attenta a monitorare le transazioni in queste nuove aree per garantire che siano correttamente dichiarate.

A chi sono destinate le lettere?

Le lettere del Fisco raggiungeranno principalmente i contribuenti che non hanno dichiarato tutte le proprie entrate. Questo tipo di comunicazione offre l’opportunità di correggere errori in buona fede senza subire sanzioni.

All’interno dei destinatari di queste lettere, potrebbero rientrare coloro che detengono attività finanziarie all’estero in regime dichiarativo. Tra questi, potrebbero esserci:

  • Coloro che non hanno dichiarato i redditi derivanti da attività di trading.
  • Coloro che non hanno dichiarato correttamente il quadro RW (monitoraggio fiscale) per le attività finanziarie detenute all’estero.

Per ulteriori dettagli sulla dichiarazione dei conti trading, ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento su come dichiarare il conto trading.

Cosa fare se ricevi una lettera di compliance?

Se hai ricevuto una lettera di compliance, non preoccuparti. L’Agenzia delle Entrate consente sempre di regolarizzare la propria posizione per errori commessi in buona fede, applicando sanzioni ridotte, se la correzione viene effettuata entro i termini stabiliti.

Per correggere la tua posizione, dovrai presentare una dichiarazione integrativa, includendo, oltre ai redditi già dichiarati, gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero. Le informazioni devono essere riportate nel quadro RW del modello dichiarativo, mentre i redditi di fonte estera, come interessi, dividendi, plusvalenze e altri proventi derivanti da tali attività estere, devono essere indicati nei quadri corrispondenti (RL, RM, e RT).

Al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, sarà necessario versare le imposte maggiorate, insieme agli interessi e alla sanzione ridotta. La sanzione applicata sarà ridotta a un sesto della misura minima, che, nel caso di dichiarazione infedele, corrisponderà al 15% dell’imposta maggiorata, come stabilito dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, relativo al ravvedimento operoso

Come consultare la tua situazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Le comunicazioni inviate dal Fisco offrono ai contribuenti l’opportunità di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, che consente di sanare le anomalie pagando sanzioni ridotte. Per verificare la propria situazione, i destinatari delle lettere possono accedere al Cassetto Fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Qui troveranno tutte le informazioni utili per correggere eventuali errori e mettersi in regola con il Fisco.

In sintesi, se hai ricevuto una lettera di compliance, è importante agire tempestivamente per correggere gli errori e beneficiare delle sanzioni ridotte previste.

Non preoccuparti, Tasse Trading è al tuo fianco!

Se hai ricevuto una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate, non farti prendere dal panico. Tasse Trading Srl è qui per aiutarti a sanare la tua posizione in modo rapido e professionale. Grazie ai nostri strumenti avanzati, siamo in grado di elaborare i tuoi dati finanziari e fornirti un facsimile del Modello Redditi precompilato, indispensabile per regolarizzare la tua posizione fiscale. Inoltre, ti consegneremo un report dettagliato dei calcoli effettuati, garantendo la massima trasparenza e affidabilità.

Ma non finisce qui: con i nostri modelli precompilati potrai affidarti ai nostri commercialisti affiliati, che si occuperanno di correggere eventuali errori nella dichiarazione, calcolare le imposte, sanzione e interessi dovuti e gestire i il versamento tramite F24.

 

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[ARCHIVIO] Istanza Rimborso Cripto 12,5%: Modello Gratuito e Come Presentare l’Istanza

Nota Importante: La Legge di Bilancio 2024 ha eliminato la possibilità di applicare l’aliquota del 12,5% menzionata in questo articolo. Pertanto, le informazioni riportate non sono più valide o applicabili.

 

Criptovalute e Fisco: Aliquota Ridotta al 12,5%? Cosa Sapere per l’istanza di Rimborso

Le criptovalute sono al centro di un acceso dibattito fiscale. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto importanti cambiamenti in tema di crypto, ma una presunta ambiguità normativa ha sollevato la possibilità che l’aliquota applicabile sia quella ridotta del 12,5% anziché il 26% sulle criptoattivià. Questo potrebbe aprire la strada a richieste di rimborso per i contribuenti che hanno già versato più del dovuto.

rimborso criptovalute

La Falla nella Normativa: Aliquota 12,5% o 26%?

Secondo l’interpretazione di alcuni esperti, le criptovalute rientrano tra gli strumenti finanziari indicati dall’Articolo 67 del TUIR, per i quali è prevista un’aliquota del 12,5%. Tuttavia, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023 chiarisce che sui redditi derivanti dalle criptoattività si deve applicare l’aliquota del 26%.

Questa apparente contraddizione potrebbe offrire ai contribuenti l’opportunità di richiedere un rimborso per la differenza del 13,5% di quanto versato. Per approfondire tutti i dettagli normativi su questa falla e comprendere meglio la situazione, puoi consultare il nostro articolo dedicato: Scopri di più sulla tassazione delle criptoattività e l’aliquota del 12,5%.

Dichiarazione 2023: È Possibile Applicare l’Aliquota del 12,5%?

No, al momento non è possibile applicare il 12,5% sui redditi da criptoattività. Come indicato nella Circolare del 27 ottobre 2023 e nelle istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota applicabile è fissata al 26%. Inoltre, gli stessi software dell’Agenzia delle Entrate non consentono di dichiarare un’aliquota diversa. Pertanto, qualsiasi tentativo di applicare il 12,5% comporterebbe inevitabilmente problemi di conformità

Il Rimborso è Garantito? Ecco Cosa Sapere

No, il rimborso non è garantito. Se l’Agenzia delle Entrate non risponde entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso, si forma il cosiddetto “silenzio-rifiuto”. In questo caso, è necessario avviare un contenzioso legale contro l’Agenzia delle Entrate.

Solo in caso di contenzioso è importante considerare che potresti dover affrontare spese legali, pertanto, prima di procedere, valuta attentamente i costi e i benefici con un esperto.

Hai Versato il 26%? Scopri Come Richiedere il Rimborso per le Cripto

Se hai già versato l’aliquota del 26% sui redditi da criptoattività, hai diritto di presentare un’istanza di rimborso. È importante sapere che la normativa consente di richiedere il rimborso entro 4 anni dal pagamento

 

Come Presentare l’Istanza di Rimborso Cripto

  1. Verifica dei Dati nella Dichiarazione:
    • Se hai realizzato minusvalenze: Non è necessario richiedere il rimborso.
    • Se hai superato la soglia di 2.000 euro in plusvalenze e hai versato l’imposta del 26%: Hai diritto al rimborso. Tuttavia, tieni presente che la presentazione dell’istanza potrebbe richiedere tempo e comportare delle spese legali in caso di contenzioso. È importante valutare attentamente tutti i costi e benefici, preferibilmente con il supporto di un esperto.
  2. Preparazione della Documentazione Necessaria:
  3. Compila l’Istanza di Rimborso Cripto: Specifica l’importo da recuperare (pari al 13,5% delle imposte versate) e allega i documenti richiesti.
  4. Invia la Richiesta all’Agenzia delle Entrate: Puoi presentare l’istanza tramite PEC oppure consegnarla fisicamente presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
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[ARCHIVIO] Tassazione Crypto in Italia: Aliquota Effettiva al 12,5%?

Nota Importante: La Legge di Bilancio 2024 ha eliminato la possibilità di applicare l’aliquota del 12,5% menzionata in questo articolo. Pertanto, le informazioni riportate non sono più valide o applicabili.

 

Discrepanze Fiscali sulle Cripto-Attività: Aliquota al 12,5% o al 26%?

La tassazione delle plusvalenze generate da criptovalute in Italia è soggetta a un’aliquota diversa rispetto a quella standard applicata ad altri redditi finanziari. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore (link), l’aliquota sulle plusvalenze cripto sarebbe fissata al 12,5%, anziché al 26% applicato invece ai guadagni derivanti da altre forme di investimento finanziario.

Questa differenza è motivo di confusione per i contribuenti a causa di un disallineamento tra la normativa fiscale e le direttive pratiche fornite dall’Agenzia delle Entrate. Tale situazione rischia di generare un pagamento di imposte superiore al dovuto. Per i contribuenti che hanno già versato un’aliquota del 26%, esiste tuttavia la possibilità di richiedere il rimborso dell’importo eccedente, così da adeguare l’imposta effettiva a quella stabilita dalla normativa.

cripto 12,5%

La Base Normativa della Tassazione sulle Criptovalute

L’Articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) è il principale riferimento per definire la categoria dei “redditi diversi“, che include diverse tipologie di plusvalenze finanziarie, tra cui i guadagni ottenuti dalle operazioni su criptovalute.

Con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 27 dicembre 2022, n. 197), è stata introdotta la nuova voce “c-sexies“, specificamente dedicata ai redditi derivanti da cripto-attività. Questa nuova classificazione chiarisce che le plusvalenze da criptovalute vengono trattate separatamente rispetto ad altre plusvalenze finanziarie.

La voce “c-sexies” recita:

 “Le plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, se il guadagno complessivo supera i 2.000 euro per anno fiscale”

 

Evoluzione dell’Aliquota sulle Plusvalenze Finanziarie

Il percorso normativo sull’aliquota delle plusvalenze chiarisce perché per le cripto-attività si mantenga un’aliquota ridotta. Originariamente, il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, fissava l’imposta sostitutiva per le plusvalenze al 12,5%. Con il tempo, questa è stata aumentata per alcune tipologie di redditi:

  • 2011: Incremento al 20% per alcune plusvalenze finanziarie (DL 138/2011).
  • 2014: Ulteriore aumento al 26% (DL 66/2014)​​.

Tuttavia, questi incrementi si applicano solo alle categorie di redditi da “c-bis” a “c-quinquies” dell’Articolo 67 del TUIR, escludendo la nuova categoria “c-sexies” che include le cripto-attività. Di conseguenza, le plusvalenze da criptovalute continuano a rientrare nella fascia del 12,5%, nonostante alcune interpretazioni più recenti dell’Agenzia delle Entrate.

La conseguenza è che fino a nuove disposizione del legislatore, la tassazione sulle plusvalenze finanziarie è la seguente:

Tassazione crypto 12,5%

 

L’Aliquota del 26% e la Possibilità di Richiedere un Rimborso

Si evidenzia, quindi, un chiaro disallineamento tra la normativa attuale e le informazioni trasmesse ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate. Nonostante la legge sembri indicare diversamente, l’Agenzia ha comunicato, attraverso la circolare del 27 ottobre 2023, le istruzioni di compilazione del modello redditi e i software ufficiali, l’applicazione dell’aliquota del 26% per le plusvalenze da cripto-attività oltre la soglia dei 2.000 euro.

Pertanto, i contribuenti che hanno dichiarato e tassato i guadagni da cripto-attività al 26% non hanno commesso alcun errore, avendo seguito le indicazioni ufficiali fornite dall’Agenzia stessa.

Adesso, chi ha versato il 26% sui redditi da cripto-attività avrà la possibilità di richiedere un rimborso per la parte eccedente attraverso un’Istanza di rimborso.

Tasse Trading Srl: Supporto per la Dichiarazione e Richiesta di Rimborsi

In conclusione, i contribuenti che hanno applicato l’aliquota del 26% sui guadagni da cripto-attività non devono affrettarsi. L’Agenzia delle Entrate permette infatti di richiedere il rimborso per la parte eccedente con un’istanza valida per un periodo di 4 anni. Questo ampio margine temporale offre la possibilità di agire con calma e sicurezza.

Tasse Trading sta collaborando attivamente con esperti fiscali e legali per analizzare ogni dettaglio della normativa, così da fornire ai contribuenti tutta l’assistenza necessaria per attivarsi consapevolmente. Per approfondire tutti i dettagli sulla richiesta di rimborso e comprendere meglio la procedura, puoi consultare il nostro articolo dedicato: Scopri di più sulla richiesta di rimborso e le relative modalità.

 

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Partita IVA e trading online: quando è davvero obbligatoria?

Se stai ottenendo ottimi risultati sui mercati finanziari o hai intenzione di fare del trading la tua principale fonte di reddito, è probabile che ti sia posto una domanda cruciale: “Devo aprire la Partita IVA per fare trading online?”

Sul web circola molta disinformazione al riguardo. Molti investitori temono che, superati determinati volumi di scambio o facendolo a tempo pieno, scatti in automatico l’obbligo di inquadrarsi come professionisti.

✅ Mettiamo subito in chiaro le cose: se fai trading con il tuo capitale, non hai alcun obbligo di aprire la Partita IVA.

Vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa fiscale italiana, come vengono effettivamente tassati i tuoi profitti e in quali (rari) casi l’apertura di una Partita IVA diventa invece una necessità.

Trading con fondi propri: il “Retail Trader”

Per l’Agenzia delle Entrate, l’attività di compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, forex, criptovalute, ETF) effettuata da una persona fisica con il proprio patrimonio personale non costituisce un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Non importa che tu faccia un’operazione all’anno (cassettista) o cento operazioni al giorno (scalper o day trader). Non importa nemmeno se il tuo capitale ammonta a 1.000 € o a 1.000.000 €.

Finché operi per conto tuo e con i tuoi fondi, i profitti generati non sono considerati reddito d’impresa, ma rientrano nella categoria dei “Redditi diversi di natura finanziaria” (per le plusvalenze) o “Redditi di capitale” (per dividendi e cedole).

Di conseguenza, non hai bisogno di Partita IVA, non devi iscriverti alla Camera di Commercio e non devi versare i contributi INPS per questa attività.

Come si pagano le tasse sul trading senza Partita IVA?

Se non serve la Partita IVA, come si è in regola col Fisco? Semplicemente, i tuoi guadagni netti (plusvalenze meno minusvalenze) sono soggetti a un’imposta sostitutiva, che in Italia è pari al 26% nella maggior parte dei casi (scende al 12,5% per i Titoli di Stato).

Le modalità con cui pagherai questa tassa dipendono dal broker che utilizzi:

🇮🇹 Regime Amministrato (Broker Italiani)

Il broker agisce da sostituto d’imposta. Calcola, trattiene e versa le tasse al posto tuo. Non devi inserire nulla nella dichiarazione dei redditi.

🌍 Regime Dichiarativo (Broker Esteri)

Se utilizzi piattaforme estere (come eToro, Interactive Brokers, Degiro, ecc.), sarai tu a dover calcolare le plusvalenze e inserirle nella tua Dichiarazione dei Redditi. A seconda del modello dichiarativo scelto, andrai a compilare i quadri corrispondenti:

  • Nel Modello Redditi PF, compilerai i classici quadri RT (per le plusvalenze), RM (per i dividendi) e RW (per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE).
  • Se invece utilizzi il Modello 730, potrai inserire gli stessi dati nei nuovi quadri corrispondenti: il quadro T (per le plusvalenze), il quadro M (per i redditi di capitale) e il quadro W (per il monitoraggio fiscale).

Ed è proprio qui che entra in gioco TasseTrading: non serve aprire una Partita IVA per operare con broker esteri, ma serve l’affiancamento di fiscalisti esperti per redigere correttamente i moduli dichiarativi (Redditi PF o 730) ed evitare pesanti sanzioni.

Quando serve DAVVERO aprire la Partita IVA?

L’apertura di una Partita IVA per il trading è necessaria esclusivamente quando l’attività cessa di essere una mera gestione del proprio risparmio e si trasforma in un servizio rivolto a terzi.

Nello specifico, la Partita IVA è obbligatoria se:

1️⃣ Fai consulenza finanziaria: Offri segnali di trading a pagamento, gestisci portafogli di terzi o presti consulenza (in questo caso serve anche l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari).

2️⃣ Gestisci fondi di terzi: Raccogli capitale da altre persone (amici, parenti o sconosciuti) per investirlo per conto loro.

3️⃣ Operi per una Prop House con contratto B2B: Se superi le fasi di test di una Proprietary Trading Firm e ricevi pagamenti sui profitti generati con il loro capitale, il reddito potrebbe configurarsi come prestazione di servizi. In caso di attività abituale e continuativa in questo specifico settore, potrebbe essere richiesta l’apertura di una P.IVA.

Si può aprire una Società (SRL) per fare trading?

Un investitore privato può decidere volontariamente di costituire una società di capitali (es. una SRL) per fare trading. Non è un obbligo, ma una libera scelta di pianificazione fiscale. Solitamente ha senso solo per capitali molto elevati, per sfruttare le normative relative al regime PEX (Participation Exemption) o per dedurre i costi operativi (piattaforme, computer, formazione), cosa che al privato nel Regime Dichiarativo non è concessa.

Conclusioni: Concentrati sui mercati, alle tasse pensiamo noi

Se sei un trader privato, puoi tirare un sospiro di sollievo: niente Partita IVA, niente fatture, niente burocrazia d’impresa.

Tuttavia, l’assenza di Partita IVA non significa assenza di obblighi fiscali. Se utilizzi un broker estero a regime dichiarativo, commettere errori nella Dichiarazione dei Redditi (Modello Redditi o 730 che sia) può portarti sanzioni salatissime da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Non lasciare che la burocrazia freni la tua operatività. Affidati agli esperti di TasseTrading: elaboriamo i tuoi conti esteri e ti consegniamo un report fiscale pronto all’uso da consegnare al tuo CAF o commercialista, oppure ci occupiamo noi dell’intera dichiarazione.

Hai conti esteri e non sai come dichiararli?

Clicca qui per scoprire i nostri servizi e contattarci per un preventivo gratuito

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e divulgativo e non costituiscono in alcun modo consulenza fiscale, legale o finanziaria. Le normative sono soggette a variazioni e interpretazioni. Prima di prendere decisioni o intraprendere qualsiasi azione, ti invitiamo a consultare il tuo commercialista, avvocato o consulente fiscale di fiducia per valutare la tua situazione specifica.

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Dichiarazione e tasse Interactive Brokers

Come funziona la fiscalità di Interactive Brokers ?

Dichiarazione e tasse Interactive Brokers 3

Interactive Brokers è una piattaforma di trading online fondata nel 1978 con sede a Greenwich, Connecticut. L’attività di Interactive Brokers si estende a oltre 150 mercati in tutto il mondo.

La società è regolamentata dal SEC, la Securities and Exchange Commission, e dal CFTC, la Commodity Futures Trading Commission, oltre ad essere quotata al Nasdaq.

Inoltre, fa parte di NYSE, FINRA e Securities Investor Protection Corporation.

Per i clienti italiani e i clienti residenti nell’area dell’Europa occidentale, la società opera attraverso Interactive Brokers Ireland, regolata dalla Central Bank of Ireland.

 

Dichiarazione e tasse di IBKR

Il conto Interactive Brokers siccome è un conto deposito estero va sempre dichiarato nella dichiarazione dei redditi

Non vi sono soglie minime sotto le quali non dichiarare, è obbligatorio farlo anche se in perdita o se è stato effettuato un solo deposito.

Occorre quindi sempre compilare il quadro RW; inoltre, potrebbe essere dovuta l’IVAFE.

Altri quadri che occorre compilare possono essere l’RL, l’RM e l’RT.

 

Quali sono le tasse che potrebbero essere dovute sul conto IBKR?

  • 26% su plusvalenze da azioni, opzioni, futures, cfd, forex e valuta
  • 26% su interessi a credito, dividendi e ETF armonizzati
  • dal 23% al 43% per ETF non armonizzati
  • 0.2% imposta IVAFE

Le imposte si pagano sul netto delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Per realizzare una plusvalenza (prezzo di vendita > prezzo di acquisto) è necessario chiudere la posizione aperta

 

Interactive Brokers commissioni e costi

Interactive Brokers offre due tipi di piani di commissione, uno fisso e uno a livelli. I piani a commissione fissa includono una tariffa fissa per contratto che include tutte le commissioni. Invece, il piano di costi a livelli fornisce commissioni basse che diminuiscono all’aumentare del volume, ma include anche commissioni di borsa, di regolamentazione e di compensazione.

 

Piattaforme di trading di Interactive Brokers

Le piattaforme con cui dedicarsi al trading con Interactive Brokers sono:

  • ProRealTime
  • Client Portal
  • Trader Workstation
  • IBKR Mobile
  • Global Trader
  • API IBKR

 

Strumenti finanziari di IBKR

IBKR fornisce a trader istituzionali e professionali accesso diretto a servizi di esecuzione delle negoziazioni e di compensazione su un’ampia gamma di prodotti su scala globale, fra cui :

  • Azioni ed ETF
  • Opzioni
  • Futures e opzioni su futures
  • Valute Spot
  • Obbligazioni
  • Fondi Comuni
  • Hedge fund
  • CFDs
  • Criptovalute

Con Interactive Brokers i clienti possono operare scegliendo tra i diversi prodotti utilizzando un unico conto e con commissioni competitive.

 

Per la dichiarazione basta consegnare l’estratto conto di Interactive Brokers al commercialista o CAF?

No, purtroppo l’estratto conto non è adatto alla dichiarazione. Occorre effettuare l’elaborazione fiscale dei movimenti per poter inserire ogni voce al posto corretto e non rischiare errori con le conseguenti sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Quali sono le scadenze fiscali?

La scadenza per il versamento delle imposte è il 30 giugno (dell’anno successivo rispetto al quale si fa riferimento).

C’è poi la possibilità di versare le imposte (dopo il 30 giugno) entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40% su di esse.

La scadenza per l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate è il 30 novembre.

Vuoi dichiarare in sicurezza il tuo conto Interactive Brokers? Contattaci per ricevere il tuo Modello Redditi precompilato!

 

Hai bisogno di aiuto? Contattaci in chat, per email a info@tassetrading.it

oppure

 

 

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Glossario Agenzia Entrate: Cripto-attività

Breve introduzione ai fondamenti del mondo crypto

Tratto da: Circolare N.30/E 2023 Agenzia delle Entrate

Le definizioni diseguito riportate sono state elaborate sulla base delle informazioni
rinvenibili in dottrina e nei documenti e siti delle Autorità regolamentari (Banca
d’Italia e Consob) e delle organizzazioni sovranazionali (UE e OCSE) e non
assumono alcuna valenza giuridica ai fini in esame.

 

CASP (Crypto-Assets Service Providers)
Fornitori di servizi di cripto-attività.

Contratti per differenza (contracts for difference, CFD)
Strumenti derivati (diversi da opzioni, future e swap) nei quali l’acquirente e il venditore si scambiano la differenza tra il valore corrente di un determinato sottostante e il valore che lo stesso sottostante aveva al momento della stipula del contratto. Alla sottoscrizione del contratto, l’acquirente corrisponde solo una parte della liquidità necessaria per investire nel sottostante (“margine”), che viene poi aumentato se necessario sulla base dell’andamento del sottostante. I CFD sono prodotti complessi, a leva e negoziati fuori dai mercati regolamentati, utilizzati di solito a fini speculativi.

Distributed ledger technology (DLT)
L’articolo 8-ter, comma 1, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 definisce “tecnologie basate su registri distribuiti” «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».
Il regolamento (UE) 858/2022 all’articolo 2 definisce al punto:
1) la «tecnologia a registro distribuito (DLT)» come «una tecnologia che consente il funzionamento e l’uso dei registri distribuiti»;
2) il «registro distribuito» come un «archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni e che è condiviso da una serie di nodi di rete DLT ed è sincronizzato tra di essi, mediante l’utilizzo di un meccanismo di consenso»;
3) il «meccanismo di consenso» come «le regole e le procedure con cui si raggiunge un accordo, tra i nodi di rete DLT, sulla convalida di
un’operazione»;
4) il «nodo di rete DLT»: un dispositivo o un’applicazione informatica che è parte
di una rete e che detiene una copia completa o parziale delle registrazioni di
tutte le operazioni eseguite tramite il registro distribuito.

«Le DLT – Distributed Ledger Technology – hanno a disposizione diversi meccanismi di consenso per convalidare qualsiasi nuova operazione o transazione che si verifichi sulla rete. I meccanismi di consenso più comunemente utilizzati sono:

– il sistema “proof-of-work” si basa su equazioni matematiche, solitamente difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente
verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di calcolo – che si traducono in un elevato consumo di energia, per cui ogni
validatore (chiamato ‘miner’) effettua calcoli per verificare la transazione e condividere i propri risultati con la rete, lavorando su base competitiva, poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la soluzione. Il sistema proof-of-work viene utilizzato ad esempio con la blockchain Bitcoin, e attualmente con la maggior parte delle DLT;

– il sistema proof-of-stake assegna agli utenti quote di diritti di convalida in base alla partecipazione che hanno nella blockchain. In un sistema di questo tipo, i validatori non sono chiamati miner, ma ‘forger’ o ‘staker’.
Le quote possono essere misurate in modo diverso (quantità di token posseduti, periodo di detenzione, quantità di attività bloccate nella
blockchain come garanzia). I forger o gli staker devono avere una quota minima nella blockchain per poter partecipare al processo di verifica: essi ‘puntano’ (stake) i propri token per avere il diritto di verificare una transazione, e vengono ricompensati da una tassa di transazione o da nuovi token. Non sono quindi necessarie equazioni matematiche per verificare una transazione. Questo rende il processo di verifica molto più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un meccanismo proof of- work». (cfr. OCSE che, in “Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues” del 12 ottobre 2020 – traduzione non ufficiale).

Decentralised finance (Defi)
Un ecosistema emergente di applicazioni e protocolli finanziari costruiti mediante l’organizzazione di servizi, simili a quelli bancari e finanziari, costruiti su infrastrutture che presuppongono l’assenza di gerarchie, come la blockchain, o comunque meno centralizzati rispetto al sistema bancario.

Ether
Cripto-valuta nativa della blockchain Ethereum.

Hybrid token
Tipologie di token che possono rientrare in una categoria piuttosto che in un’altra. Le singole categorie di token non si escludono a vicenda. Ad esempio dei security token o degli utility token possono anche rientrare nella categoria dei token di pagamento.

Initial Coin Offering (ICO)
Modalità di raccolta del capitale attraverso l’utilizzo della blockchain che prevede l’offerta agli investitori di una quantità determinata di cripto-attività o di token digitali.

Mining
Processo tipico di alcuni protocolli di distributed-ledger, mediante cui le transazioni in cripto-attività vengono verificate e aggiunte al registro delle transazioni da parte di miner che eseguono complessi processi informatici secondo un protocollo di proof of work.

Moneta fiat
Moneta avente corso legale, che viene accettata non per il valore intrinseco del materiale di cui è fatta, ma per decisione (“fiat” ovvero “sia così”) dell’autorità.

OAM
“Organismo Agenti e Mediatori” per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’articolo 128-undecies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Stablecoin
Tipologia di cripto-attività progettata per mantenere ancorata la sua valorizzazione ad un asset o paniere di asset. Ne esistono tipicamente due sottocategorie: 1) assetbacked (e-money token); 2) algorithmic.

Staking
Processo con il quale vengono bloccate le cripto-attività per un determinato periodo di tempo per contribuire a sostenere il funzionamento di una blockchain in cambio di una quota delle commissioni di transazione (cfr. Financial Stability Board (FSB), The Financial Stability Risks of Decentralised Finance, 2023).

Security token
Tipologia di token rappresentativi di diritti economici legati all’andamento dell’iniziativa imprenditoriale (ad esempio, il diritto di partecipare alla distribuzione dei futuri dividendi) e/o di diritti amministrativi (ad esempio diritti di voto su determinate materie).

Smart contract
Programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Essendo gli smart contract programmi che risiedono all’interno della blockchain e che quindi vengono eseguiti in maniera collettiva e decentralizzata dai nodi della rete, la loro esecuzione viene validata dalla rete blockchain sottostante e la loro affidabilità è connessa anche a quella della blockchain. L’esecuzione di uno smart contract è deterministica e si basa esclusivamente su dati disponibili on-chain.
Questo garantisce che, durante l’esecuzione distribuita del codice dello smart contract, ogni nodo della rete ottenga lo stesso risultato (o output) dato un set di parametri in ingresso (o input) e un determinato stato della blockchain.
Esempi di esecuzione di uno smart contract sono: l’approvazione condizionale di un pagamento tra due utenti (ad esempio, è possibile approvare la transazione di pagamento verso un utente beneficiario se e solo se è passato un determinato lasso temporale); lo scambio di un asset (ad esempio, uno smart contract che implementa un market place di asset collezionabili che possono essere scambiati tra utenti).
Gli smart contract ereditano le proprietà di tracciabilità e immutabilità della blockchain sottostante. In particolare, il codice degli smart contract è registrato all’interno della blockchain stessa e quindi per sua natura non può essere modificato. Questa caratteristica risulta cruciale per definire modelli di sicurezza basati su applicazioni decentralizzate in cui gli utenti hanno la certezza che il codice non venga alterato.

Token
Rappresentazione digitale unitaria di una cripto-attività.

Token fungibili

I token si definiscono fungibilise sono uguali l’uno all’altro. Per essere considerato fungibile, un bene deve appartenere a una medesima categoria come per esempio il grano, il petrolio, il denaro. Una moneta da 2 euro ha esattamente lo stesso valore di un’altra moneta da 2 euro. Analogamente il valore di un bitcoin è identico a quello di un altro bitcoin, nonostante fluttui nel tempo.

Token non fungibili (NFT)
I token non-fungibili hanno la caratteristica di essere unici non sostituibili, non ripetibili e non divisibili. Tra i beni non-fungibili possiamo annoverare quadri, eventi musicali, contratti di vendita di un’automobile e in generale beni o servizi con qualità uniche e irripetibili, poiché esiste solo un originale, quel bene ha una proprietà distintiva che non permette uno scambio con qualcosa di simile.
Si definisce NFT un certificato digitale basato sulla tecnologia blockchain e può essere acquistato e venduto online utilizzando varie valute o altre cripto-attività.

Staking
È un sistema di validazione delle transazioni che, a differenza del mining, è basato sull’impegno di proprie cripto-attività, una quota delle quali è bloccata dallo staker per un determinato periodo di tempo al fine di mantenere le operazioni su un particolare sistema di blockchain (proof-of-stake).

Utility token
Tipologia di token rappresentativi di diritti diversi, legati alla possibilità di utilizzare il prodotto o il servizio che l’emittente intende realizzare (ad esempio, licenza per l’utilizzo di un software ad esito del processo di sviluppo).

Valuta virtuale o crypto-valuta
Species del più ampio genus delle cripto-attività.

Wallet
Applicazione che viene utilizzata per generare, gestire, archiviare o utilizzare chiavi pubbliche e private relative a cripto-attività. Utilizza generalmente la crittografia asimmetrica basata su una coppia di chiavi composta da una chiave pubblica e una privata. L’indirizzo digitale del wallet è una versione codificata crittograficamente dalla chiave pubblica. La chiave privata che l’accompagna viene mantenuta riservata per l’utente.
Gli hosted wallet sono in genere gestiti da un fornitore terzo, quelli unhosted dall’utente. Il fornitore terzo (di wallet) è una società che offre servizi di archiviazione agli investitori in cripto-attività. Questi possono essere collegati online (“hot storage”) o mantenuti offline (“cold storage”)

 

 

 

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Furto o smarrimento del wallet di criptovalute? Ecco come dichiararle nel 2026

In breve, le criptovalute rubate o bloccate in un wallet di cui hai perso le chiavi private non vanno indicate nel quadro RW, a condizione che tu abbia sporto denuncia a un’autorità di pubblica sicurezza, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, par. 3.4. La perdita però non è fiscalmente rilevante: non puoi dedurla come minusvalenza nel quadro RT, art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR.

Criptovalute rubate o perse: cosa dichiarare nel quadro RW e nel quadro RT

Hai perso il seed del tuo wallet, ti hanno svuotato l’hardware wallet o sei caduto in una truffa e ora non sai cosa scrivere in dichiarazione dei redditi? Le criptovalute rubate sono un caso che il fisco ha chiarito solo nel 2023.

In questo articolo Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi, oppure M, T, D e W del 730, spiega cosa prevede il fisco per le criptovalute rubate o perse e cosa devi conservare.

Criptovalute rubate o perse: perché il fisco le tratta a parte

Un wallet decentralizzato, come MetaMask, Ledger o Trezor, non ha un intermediario: l’accesso dipende solo dalle chiavi private o dalla frase seed. Se le perdi o te le rubano, le cripto-attività restano sulla blockchain ma non sono più tue in concreto. Per il fisco il punto è proprio questo: non detieni più un’attività di cui puoi disporre.

Di regola le cripto-attività, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) o stablecoin come USDT e USDC, vanno dichiarate ogni anno nel quadro RW (o W del 730) per il monitoraggio fiscale, con l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2%, art. 4 DL 167/1990 e art. 19, comma 18, DL 201/2011.

L’obbligo vale anche se sono in un wallet personale e non su un exchange. Il furto e lo smarrimento sono l’eccezione, ma solo se li puoi provare.

Quadro RW: serve la denuncia

Le cripto-attività di un wallet rubato o inaccessibile non vanno indicate nel quadro RW se dimostri, con una denuncia presentata a un’autorità di pubblica sicurezza come Polizia, Carabinieri o Polizia Postale, di aver smarrito o subito il furto delle chiavi private, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, par. 3.4.

Senza denuncia l’Agenzia delle Entrate considera le cripto ancora tue e l’obbligo resta, con le sanzioni per il quadro RW non compilato, dal 3% al 15% del valore, art. 5, comma 2, DL 167/1990. Le criptovalute rubate restano quindi fuori dal monitoraggio solo con la prova del furto.

La denuncia va fatta appena ti accorgi del problema e conservata con la dichiarazione: in caso di controllo è l’unico documento che giustifica l’assenza del wallet. Se il furto avviene a metà anno, nel quadro RW dell’anno dichiari il wallet per il periodo in cui lo hai detenuto, con la data di fine detenzione, e dall’anno successivo non lo indichi più.

Quadro RT: la perdita non è una minusvalenza

Il quadro RT (o T del 730) raccoglie le plusvalenze e le minusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di cripto-attività, tassate al 26% sui redditi 2025 e al 33% dal 2026, art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR, e L. 199/2025. Il furto o lo smarrimento delle chiavi non è una cessione: non incassi nulla e non c’è un corrispettivo.

Per questo la Circolare 30/E è esplicita sulle criptovalute rubate o perse: la normativa non prevede la rilevanza delle perdite, quindi lo smarrimento o il furto delle chiavi private non è una fattispecie fiscalmente rilevante. In pratica il valore delle criptovalute rubate o perse non si può portare in deduzione né compensare con altre plusvalenze.

Lo stesso vale per le cripto perse in una truffa: la denuncia ti toglie l’obbligo del quadro RW, ma non crea una minusvalenza.

Cosa è successoQuadro RW (o W)Quadro RT (o T)
Chiavi private o seed persi, con denunciaNon si compila dall’anno successivoNessuna minusvalenza
Wallet svuotato da un furto o da una truffa, con denunciaNon si compila dall’anno successivoNessuna minusvalenza
Stessi casi, ma senza denunciaObbligo di dichiarare, con imposta 0,2%Nessuna minusvalenza
Cripto vendute in perdita prima del furtoDichiarate fino alla venditaMinusvalenza valida, compensabile per 4 anni

Exchange fallito o conto bloccato: un caso diverso

Se le criptovalute erano su un exchange poi fallito, come FTX, o su una piattaforma che ha bloccato i prelievi, non hai perso le chiavi: hai un credito verso la società. In questo caso la Circolare 30/E non si applica e la posizione va valutata caso per caso, anche in base all’esito della procedura concorsuale. Prima di decidere cosa dichiarare conviene confrontarsi con un professionista abilitato.

Nota: conserva insieme alla dichiarazione la denuncia, gli indirizzi dei wallet coinvolti, gli screenshot dei saldi prima del furto e le transazioni sulla blockchain che mostrano l’uscita dei fondi. Sono i documenti che l’Agenzia può chiedere nei cinque anni successivi.

Hai wallet ed exchange da dichiarare?

Dal 2013 elaboriamo i report degli exchange e dei wallet per investitori italiani. Ricevi il facsimile precompilato del Modello Redditi con i quadri RT e RW, o del 730 con i quadri T e W, il calcolo dell’imposta sulle cripto-attività e il report di calcolo, con i wallet rubati o persi gestiti correttamente.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67, comma 1, lett. c-sexies, e art. 68, commi 9-bis e 10: plusvalenze e minusvalenze su cripto-attività, introdotte dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
  • DL 28 giugno 1990, n. 167, art. 4 (monitoraggio fiscale, quadro RW) e art. 5, comma 2 (sanzioni).
  • DL 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, comma 18: imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2%.
  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, par. 3.4: esclusione dal quadro RW delle cripto-attività con chiavi private smarrite o rubate, previa denuncia; irrilevanza fiscale della perdita.
  • L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026): imposta sostitutiva sulle cripto-attività al 33% dal 2026.
  • Istruzioni al Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadri RT e RW.

Autore Edoardo Di Giacomo, specialista fiscale Tasse Trading.

Aggiornato il 6 ottobre 2026, Modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025).

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.


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Tassazione conto estero: come compilare il quadro RW per conto deposito e conto corrente

Differenza tra Conto Corrente e Conto Deposito?

Quando si parla di conti esteri e della loro dichiarazione nel quadro RW, è importante distinguere chiaramente tra conto corrente e conto deposito, soprattutto per comprendere le loro funzionalità e implicazioni fiscali. Aggiungiamo inoltre un esempio pratico legato al conto trading e al conto cash per chiarire meglio le differenze e come vengono considerati fiscalmente le due tipologie di conto.

Definizione di Conto Corrente

Il conto corrente estero è uno strumento bancario utilizzato per la gestione quotidiana del denaro. Permette di effettuare operazioni come prelievi, pagamenti, bonifici, e ricevere fondi come stipendi o pensioni. È quindi destinato a gestire le esigenze finanziarie giornaliere e a fornire accesso immediato al denaro. Un conto corrente estero offre la massima flessibilità in termini di gestione delle finanze, ed è soggetto a una imposta di bollo fissa di 34,20 euro l’anno per le persone fisiche.

Definizione di Conto Deposito

Il conto deposito estero ha una funzione completamente diversa: serve a custodire il denaro con l’obiettivo di farlo fruttare nel tempo, senza essere utilizzato per operazioni quotidiane come avviene con un conto corrente. Non è quindi adatto per la gestione ordinaria, ma viene utilizzato per accantonare risparmi.
Un aspetto fiscale importante riguarda l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero) che si applica sui conti deposito detenuti presso istituti esteri. L’IVAFE è pari al 2 per mille del valore del portafoglio a fine anno.

 

Il Conto Trading: Un Esempio di Conto Deposito

Il conto trading estero può essere considerato un conto deposito in quanto i fondi presenti rimangono vincolati alle operazioni di investimento. Questi fondi non sono disponibili per operazioni ordinarie come nel caso di un conto corrente ma all’interno di questi conti depositi può essere presente liquidità non investita. Tale liquidità è destinata esclusivamente a finalità di investimento e quindi non può essere considerata come un conto corrente tradizionale come riportato nella risposta di interpello n. 487 del 2020.

Il Conto Cash Vincolato al Conto Trading: esempio Interactive Brokers

Nel caso specifico della piattaforma Interactive Brokers, oltre al tradizionale conto investimento, è disponibile un conto cash che risulta strettamente collegato al conto trading estero. Questo conto cash ha lo scopo principale di custodire liquidità non ancora investita, che viene utilizzata per finalità ben precise legate all’attività di trading. In particolare, la liquidità presente su questo conto viene destinata esclusivamente al pagamento delle commissioni di trading, alla copertura dei margini richiesti per le operazioni finanziarie, e in generale per qualsiasi costo legato alle transazioni di investimento.

È importante sottolineare che, pur trattandosi di un conto che detiene liquidità, il conto cash di Interactive Brokers non può essere equiparato a un conto corrente. Questo perché non consente l’utilizzo della liquidità per scopi ordinari, come pagamenti di bollette, spese quotidiane o prelievi in contanti. Tutti i fondi presenti nel conto cash sono vincolati e possono essere impiegati solo per attività legate al trading.

Codice di individuazione bene per la compilazione del quadro RW del modello redditi

Nella compilazione del Quadro RW del Modello Redditi, per dichiarare conti correnti e conti deposito detenuti all’estero, è necessario utilizzare i codici di individuazione del bene che variano a seconda del tipo di conto.

  • Conto Corrente: Se il conto da dichiarare è un conto corrente estero, il codice da utilizzare nel Quadro RW è 01. Questo codice si applica ai conti correnti esteri che sono destinati alla gestione ordinaria del denaro e alle operazioni quotidiane, come prelievi e pagamenti.
  • Conto Deposito: Per dichiarare un conto deposito titoli detenuto all’estero, invece, il codice da utilizzare è 20. Questo codice identifica i conti destinati all’accumulo di risparmi o investimenti, dove i fondi sono immobilizzati e non utilizzabili per transazioni quotidiane come avviene con i conti correnti.

 

Se hai ulteriori dubbi e vuoi ricevere chiarimenti puoi scriverci in chat tramite il nostro sito https://www.tassetrading.it/ oppure se vuoi accedere al nostro servizio di elaborazione fiscale conti trading richiedi un preventivo a questo link https://app.tassetrading.it/register