In breve: la DAC8 è la direttiva europea (UE) 2023/2226 che dal 1° gennaio 2026 obbliga exchange, wallet provider e gli altri prestatori di servizi in cripto-attività a comunicare ogni anno alle autorità fiscali i dati dei clienti e delle loro operazioni: acquisti e vendite contro euro, scambi cripto-cripto, trasferimenti, pagamenti. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 194/2025 e l’Agenzia delle Entrate riceverà i primi dati, riferiti al 2026, entro il 30 giugno 2027. Non cambia cosa devi dichiarare (quadro RW per il monitoraggio e l’imposta dello 0,2%, quadro RT per le plusvalenze, al 33% dal 2026), cambia che il Fisco potrà confrontarlo con quello che l’exchange gli ha comunicato.
Questa guida di Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker e degli exchange esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi (o M, T, D e W del 730), spiega cosa prevede la DAC8 ora che è operativa, quali operatori sono obbligati, quali informazioni arrivano all’Agenzia delle Entrate, cosa devi dichiarare e cosa fare per gli anni in cui non l’hai fatto.
I punti chiave
- Cos’è: l’ottava versione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), che estende alle cripto-attività lo scambio automatico di informazioni già in vigore per conti bancari e broker (CRS/DAC2). Recepisce lo standard OCSE CARF.
- Da quando: raccolta dei dati dal 1° gennaio 2026; primo invio all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027; primo scambio tra Stati entro il 30 settembre 2027.
- Chi comunica: i CASP autorizzati MiCA (in tutta la UE, con passaporto europeo) e gli altri operatori di cripto-attività con clienti italiani, anche extra-UE.
- Cosa comunicano: identità e residenza fiscale del cliente; per ogni cripto-attività, importi lordi e quantità di acquisti e vendite contro valuta, scambi cripto-cripto, trasferimenti in entrata e in uscita (compresi quelli verso wallet personali) e pagamenti sopra 50.000 euro.
- Cosa dichiari tu: quadro RW (o W del 730) con l’imposta sul valore dello 0,2%, quadro RT (o T) per plusvalenze, permute rilevanti e proventi da staking, al 26% fino al 2025 e al 33% dal 2026.
- Attenzione: il Fisco vede i volumi, non il tuo costo di acquisto: senza documentazione il costo vale zero e la plusvalenza è l’intero incasso.
- Anni passati: la DAC8 non è retroattiva, ma gli anni dal 2021 in poi sono ancora accertabili: il ravvedimento operoso resta possibile finché non arriva una contestazione.
Cosa trovi in questa guida
Cos’è la DAC8 e come si collega a CRS, CARF e MiCA
Entrata in vigore e calendario
Quali exchange e operatori sono obbligati
Quali informazioni riceve l’Agenzia delle Entrate
Comunicato non significa tassato
Cosa devi dichiarare
E per gli anni passati?
Domande frequenti
Cos’è la DAC8 e come si collega a CRS, CARF e MiCA
La direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (DAC) è lo strumento con cui gli Stati dell’Unione Europea si scambiano informazioni fiscali. È stata modificata più volte: con la DAC2 (2014) ha adottato il Common Reporting Standard dell’OCSE, il CRS, grazie al quale dal 2017 banche e broker esteri comunicano ogni anno saldi e redditi dei conti dei residenti italiani; con la DAC7 (2021) ha incluso le piattaforme digitali. La DAC8, direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023, è l’ottava modifica e porta nello stesso sistema le cripto-attività, che fino al 2025 restavano quasi del tutto fuori: i wallet su exchange non sono conti finanziari e non rientravano nel CRS.
La DAC8 non nasce da sola. Traduce in diritto europeo il CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), lo standard dell’OCSE approvato nel 2022 e adottato da decine di giurisdizioni, Italia compresa dal novembre 2024, che permetterà lo scambio anche con Paesi extra-UE. E si appoggia al regolamento MiCA (UE 2023/1114), che dal 2025 disciplina l’autorizzazione dei prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) in Europa: MiCA dice chi può operare, DAC8 dice cosa deve comunicare al Fisco.

Entrata in vigore e calendario
L’Italia ha recepito la DAC8 con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025, e gli obblighi di raccolta dei dati sono partiti il 1° gennaio 2026. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026 ha fissato modalità e termini, e le FAQ del 29 luglio 2026 hanno dato i primi chiarimenti operativi. Il calendario per chi investe è questo.
| Data | Cosa succede |
|---|
| 1° gennaio 2026 | Gli operatori iniziano a raccogliere i dati su clienti e operazioni e a verificare la residenza fiscale di ogni utente (adeguata verifica) |
| 1° luglio 2026 | Fine del periodo transitorio MiCA: in tutta la UE si può offrire servizi in cripto-attività solo con l’autorizzazione CASP di uno Stato membro |
| 30 giugno 2027 | Primo invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2026; da qui in poi ogni anno entro il 30 giugno per l’anno precedente |
| 30 settembre 2027 | Primo scambio automatico tra le autorità fiscali degli Stati membri (e, con il CARF, delle giurisdizioni aderenti) |
| Dal 2027-2028 | L’Agenzia incrocia i dati ricevuti con le dichiarazioni dei redditi 2027 (anno d’imposta 2026): prime lettere di compliance sulle cripto basate sui dati DAC8 |
Quali exchange e operatori sono obbligati
L’obbligo di comunicazione (art. 7 D.Lgs. 194/2025) riguarda due categorie. La prima sono i CASP autorizzati ai sensi del MiCA, che prestano servizi di custodia, scambio, esecuzione di ordini o trasferimento di cripto-attività: grazie al passaporto europeo basta l’autorizzazione di uno Stato membro per operare in tutta l’Unione, e i dati dei clienti italiani arrivano all’Agenzia delle Entrate tramite lo scambio con lo Stato che ha rilasciato la licenza. È il caso dei grandi exchange internazionali che hanno ottenuto la licenza MiCA in Irlanda, Lussemburgo, Malta, Germania o altri Paesi UE. La seconda sono gli altri operatori di cripto-attività (Crypto-Asset Operators) non coperti dal MiCA ma con un collegamento con l’Italia: residenza, sede, stabile organizzazione o sede abituale dell’attività, anche se extra-UE. Un operatore che già comunica i dati in un altro Stato membro o in una giurisdizione CARF equivalente può esserne esonerato in Italia, ma deve notificarlo all’Agenzia.
In Italia, al 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia avevano autorizzato otto CASP (tra cui Young Platform, Conio, CheckSig, CryptoSmart e Hodlie) più Banca Sella come intermediario bancario; tutti sono iscritti nel registro ESMA dei prestatori di servizi in cripto-attività, dove puoi verificare lo status di qualsiasi exchange europeo. Dal 1° luglio 2026 chi non ha l’autorizzazione deve cessare l’attività con i clienti UE. Per te significa due cose: se usi un exchange autorizzato, i tuoi dati arrivano al Fisco; se usi un operatore non autorizzato, oltre ai rischi sul capitale non avrai documentazione fiscale affidabile, e i dati potrebbero arrivare lo stesso tramite il CARF del Paese in cui ha sede.
Quali informazioni riceve l’Agenzia delle Entrate
Le informazioni sono due blocchi. Il primo è l’identità: nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, codice fiscale, data e luogo di nascita, raccolti con la procedura di adeguata verifica che gli exchange hanno attivato dal 2026 (è il motivo per cui molti hanno chiesto di confermare residenza e codice fiscale). Il secondo sono le operazioni dell’anno, aggregate per tipo di cripto-attività e identificate con il codice DTI (Digital Token Identifier) quando esiste.
| Tipo di operazione | Cosa viene comunicato |
|---|
| Acquisti contro valuta (euro, dollari) | Importo lordo pagato, numero di operazioni e quantità di cripto acquistate, per ogni tipo di token |
| Vendite contro valuta (cash-out) | Importo lordo incassato, numero di operazioni e quantità vendute |
| Scambi cripto-cripto (es. BTC contro ETH, ETH contro USDT) | Valore di mercato e quantità, sia per la cripto ceduta sia per quella ricevuta |
| Trasferimenti in entrata e in uscita | Valore, quantità e numero di trasferimenti da e verso altri exchange o wallet; per i trasferimenti verso wallet personali (non custoditi da un operatore) anche l’indirizzo del wallet. Esclusi solo i trasferimenti tra conti dello stesso utente presso lo stesso operatore |
| Pagamenti al dettaglio | Pagamenti in cripto per beni o servizi sopra 50.000 euro, con i dati del commerciante |
| Prestiti e garanzie | I trasferimenti per concessione e restituzione di un prestito in cripto e per il deposito di collaterale sono comunicati come trasferimenti, non come scambi (FAQ AdE 29 luglio 2026) |
Rientrano tutte le cripto-attività usabili per pagamento o investimento: token fungibili e NFT, stablecoin, token collegati ad attività, token di moneta elettronica, perfino le valute digitali di banca centrale. Due cose non vengono comunicate: il saldo al 31 dicembre (la DAC8, a differenza del CRS, lavora sui flussi dell’anno e non sulle giacenze) e il tuo costo di acquisto. Questo secondo punto è decisivo: l’Agenzia vedrà che hai venduto Bitcoin per 20.000 euro, ma non quanto li avevi pagati.
Comunicato non significa tassato
Il perimetro delle operazioni comunicate è più ampio di quello delle operazioni tassabili ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies, TUIR. Non generano plusvalenza o minusvalenza, pur essendo comunicate: la permuta tra cripto con le stesse caratteristiche e funzioni (per esempio tra due stablecoin ancorate alla stessa valuta; Circolare 30/E/2023), la conversione tra un token di moneta elettronica in euro e l’euro stesso (L. 207/2024, art. 1, c. 24, modificato dalla L. 199/2025), i trasferimenti tra wallet o exchange dello stesso proprietario, i depositi di garanzia per un prestito. Generano invece reddito, e vanno dichiarate: le vendite contro euro o altra valuta, le permute tra cripto diverse (Bitcoin contro Ethereum, Ethereum contro USDT, un token fungibile contro un NFT), la conversione in euro di stablecoin in dollari, e i proventi da staking, lending e airdrop.
La conseguenza pratica: quando l’Agenzia confronterà i dati DAC8 con la tua dichiarazione, troverà operazioni comunicate che non compaiono tra i redditi. Starà a te dimostrare, con la documentazione dell’exchange, che erano neutrali. Chi non ha i report, o li ha incompleti, non potrà farlo.
Cosa devi dichiarare
La DAC8 non ha introdotto nessun nuovo obbligo per il contribuente: gli obblighi esistono dal 2023 (L. 197/2022) e sono gli stessi che il Fisco potrà ora verificare. Sono due.
- Monitoraggio e imposta sul valore: ogni conto su exchange e ogni wallet, anche in autocustodia, va indicato nel quadro RW (o W del 730) con il valore all’inizio e alla fine dell’anno, e sconta l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% (art. 19, c. 18, DL 201/2011). Nessuna soglia: vale anche per pochi euro e anche in perdita.
- Redditi: plusvalenze da vendita, permute rilevanti e proventi da staking, lending e airdrop vanno nel quadro RT (o T del 730), sezione cripto, con imposta sostitutiva del 26% per le operazioni fino al 31 dicembre 2025 e del 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 207/2024). La franchigia di 2.000 euro non esiste più dal 2025. Le minusvalenze cripto si compensano solo con plusvalenze cripto, per quattro anni.
Il costo di acquisto va documentato “con elementi certi e precisi”, altrimenti si assume pari a zero (art. 68, c. 9-bis, TUIR): con la DAC8 questa regola diventa la più pericolosa, perché il Fisco avrà gli incassi lordi e, senza i tuoi report, potrà tassarli per intero. Conserva gli export completi di ogni exchange e wallet, anno per anno, anche di quelli chiusi. Le guide per Binance, Coinbase, Kraken e Crypto.com spiegano quali file scaricare.
E per gli anni passati?
La DAC8 non è retroattiva: i primi dati riguardano il 2026. Ma gli anni precedenti restano aperti all’accertamento (di norma fino al quinto anno successivo alla dichiarazione, il settimo se omessa, raddoppiati per le attività nei Paesi black list), e l’Agenzia può già chiedere informazioni agli exchange con sede in Italia o in Paesi collaborativi, oltre a vedere con il CRS i bonifici verso e dagli exchange sui conti bancari. Chi ha operato in cripto dal 2021 al 2025 senza dichiarare ha una finestra, prima che i dati 2026 rendano evidente il patrimonio, per regolarizzarsi con il ravvedimento operoso: dichiarazioni integrative, imposte con interessi e sanzioni ridotte. Dopo una lettera di compliance le sanzioni tornano piene: dal 3% al 15% del valore non monitorato (art. 5 DL 167/1990) più quelle sulle imposte non versate. Per gli anni fino al 2022 valgono ancora le vecchie regole (cripto assimilate alle valute estere, con la soglia dei 51.645,69 euro), come spieghiamo nella guida alla tassazione dei conti trading.
Metti in regola le tue cripto prima che lo faccia la DAC8
Ricostruiamo tutte le operazioni dagli export di Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Bitpanda, Young Platform e degli altri exchange e wallet, separiamo le operazioni neutrali da quelle tassabili, calcoliamo plusvalenze, minusvalenze e imposta sul valore e consegniamo il facsimile dei quadri RW e RT (o W e T del 730) con il report di calcolo che documenta il costo di ogni cripto. Elaboriamo anche gli anni precedenti per il ravvedimento.
Domande frequenti sulla DAC8
Da quando è in vigore la DAC8?
Dal 1° gennaio 2026 per la raccolta dei dati (D.Lgs. 194/2025). Gli exchange inviano i dati del 2026 all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027, e lo scambio tra Stati parte entro il 30 settembre 2027.
Il mio exchange comunicherà i miei dati al Fisco italiano?
Sì, se è un CASP autorizzato MiCA in qualsiasi Paese UE (i dati passano dallo Stato della licenza all’Italia) o se ha un collegamento con l’Italia. Gli exchange extra-UE aderenti al CARF comunicheranno al proprio Paese, che li scambierà con l’Italia.
Il Fisco vedrà anche i miei wallet personali (Ledger, MetaMask)?
Non direttamente, ma vedrà i trasferimenti dall’exchange verso quei wallet, con l’indirizzo di destinazione. Il wallet in autocustodia va comunque dichiarato nel quadro RW.
L’Agenzia saprà quanto ho guadagnato?
No: riceve importi lordi e quantità, non il costo di acquisto. Se non dichiari e non documenti il costo, potrà considerare l’intero incasso come plusvalenza.
La DAC8 riguarda anche gli anni prima del 2026?
No, i primi dati sono quelli del 2026. Ma gli anni precedenti sono ancora accertabili e conviene regolarizzarli con il ravvedimento operoso prima di ricevere una lettera di compliance.
Devo dichiarare le cripto anche se non ho mai venduto?
Sì, nel quadro RW (o W del 730) con l’imposta sul valore dello 0,2%, qualunque sia l’importo. I redditi si dichiarano solo quando vendi, permuti tra cripto diverse o ricevi proventi da staking, lending e airdrop.
Quanto si paga sulle plusvalenze cripto?
Il 26% sulle operazioni fino al 31 dicembre 2025 e il 33% dal 1° gennaio 2026, senza franchigia. Le minusvalenze si compensano solo con altre plusvalenze cripto, per quattro anni.
Riferimenti normativi e di prassi
- Direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023 (DAC8), che modifica la direttiva 2011/16/UE; OCSE, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF); direttiva 2014/107/UE (DAC2/CRS)
- D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 (recepimento DAC8), in particolare art. 7 (soggetti obbligati); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026; FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2026
- Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA); registro ESMA dei prestatori di servizi in cripto-attività
- Art. 67, c. 1, lett. c-sexies, e art. 68, c. 9-bis e 10, TUIR; L. 197/2022 (regime delle cripto-attività dal 2023); L. 207/2024 e L. 199/2025 (aliquota 33% dal 2026, abolizione franchigia, neutralità dei token di moneta elettronica in euro); Circolare 30/E del 27 ottobre 2023
- Art. 4 e 5 DL 167/1990 (monitoraggio fiscale e sanzioni); art. 19, c. 18, DL 201/2011 (imposta sul valore delle cripto-attività); art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso)
Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 6 ottobre 2026, in base al D.Lgs. 194/2025, al Provvedimento AdE 186865/2026 e alle FAQ del 29 luglio 2026.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.
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