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Dichiarazione Redditi Binance 2026 (anno fiscale 2025): La Guida Completa

Se sei un utente Binance, la dichiarazione dei redditi del 2026, anno fiscale 2025, porta con sé conferme importanti e alcuni passaggi fondamentali da non dimenticare. Anche se l’exchange ha semplificato alcuni aspetti burocratici per gli utenti italiani, la responsabilità fiscale rimane interamente in capo all’investitore.

In questa guida analizziamo come gestire correttamente la tua posizione su Binance, dal Monitoraggio Fiscale al calcolo delle plusvalenze.

Cos’è Binance e l’impegno in Italia

Binance è il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. Offre un ecosistema vastissimo che va oltre la semplice compravendita: dai mercati Spot e Futures, ai servizi di “Earn” per mettere a rendita le crypto, fino alle carte di debito.

Per operare in conformità con le normative locali, Binance ha istituito una filiale specifica: Binance Italy S.r.l., regolarmente iscritta al registro OAM.

La novità sull’Imposta di Bollo

Un punto cruciale da conoscere è che, a partire dal 2023, Binance agisce come sostituto d’imposta limitatamente all’imposta di bollo.

Nota Bene: Binance preleva e versa automaticamente l’imposta di bollo pari allo 0,20% sul valore del portafoglio detenuto al 31 dicembre (o al termine del rapporto).

Tuttavia, c’è un passaggio fondamentale: Binance rilascia un documento ufficiale (certificazione) che attesta l’avvenuto versamento dell’imposta.

⚠️ Stai molto attento e controlla che questo documento ci sia (solitamente scaricabile dalla sezione Tax Report). In assenza di tale certificazione ufficiale, significa che Binance non ha versato l’imposta per tuo conto. In questo scenario, l’obbligo di versare l’imposta sulle cripto-attività dello 0,20% ricade interamente sul contribuente.

Quadro RW: Il Monitoraggio Fiscale è obbligatorio

Molti utenti commettono l’errore di pensare: “Se Binance paga il bollo, io non devo dichiarare nulla”. Non è così.

Anche se l’imposta di bollo è già stata versata dall’exchange, sei comunque tenuto a compilare il Quadro RW del Modello Redditi per il monitoraggio fiscale. In questo caso specifico, dovrai indicare il valore delle tue criptovalute ma non dovrai pagare nuovamente l’imposta.

Come chiarito dall’Interpello n. 181/2024 del 12 settembre, essendo l’imposta già assolta dall’intermediario (Binance), il contribuente deve compilare il rigo RW barrando la casella “Solo monitoraggio” (generalmente colonna 16). Questo segnala all’Agenzia delle Entrate che i fondi sono dichiarati per trasparenza, ma il tributo è già stato pagato alla fonte.

Quadro RT: Tassazione al 26%

Se nel corso dell’anno hai generato dei guadagni, questi vanno dichiarati nel Quadro RT. Le plusvalenze derivanti da cripto-attività sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26%.

Nel Quadro RT dovrai inserire i corrispettivi (quanto hai incassato) e i costi (quanto avevi pagato per acquistare).

Cosa viene tassato? (Eventi Rilevanti)

Non tutte le operazioni sono tassabili. Ecco la lista specifica degli eventi che generano un evento fiscale rilevante (“Taxable Event”):

  • Conversione Cripto-Fiat: La vendita di criptovalute in cambio di Euro, Dollari o altre monete Fiat.
  • Conversione Cripto-Stablecoin: Lo scambio di una criptovaluta verso stablecoin definite dal MiCA come “e-money token” (es. USDT, USDC). Questo passaggio è equiparato a un incasso (cash-out).
  • Acquisto di beni o servizi: Pagare un bene direttamente in cripto o usare le card degli exchange.
  • Trasferimento verso terzi: Cedere cripto a un wallet non intestato a te.
  • Proventi da rendita: Tutto ciò che deriva da Staking, Airdrop, Mining o interessi. Questi proventi sono tassati al valore di mercato nel momento in cui li ricevi.

Come faccio a sapere se ho fatto guadagni o perdite?

Per determinare se devi pagare tasse, devi effettuare un calcolo preciso a fine anno sommando tutte le tue operazioni con la seguente logica:

(Plusvalenze Realizzate – Minusvalenze Realizzate) + Altri Proventi da Rendita

Per calcolare il costo di acquisto delle crypto vendute, si utilizza il metodo LIFO (Last In, First Out): si considera venduta per prima la criptovaluta acquistata per ultima.

Gestione del Differenziale (Profitti e Perdite)

Una volta fatta la somma algebrica:

  1. Differenziale Positivo (Guadagno): Se il risultato è un profitto, paghi il 26% di tasse sull’intero importo guadagnato.
    Attenzione: A partire dal 2025 non esiste alcuna franchigia. L’imposta è dovuta su qualsiasi plusvalenza realizzata.
  2. Differenziale Negativo (Perdita): Se hai realizzato più minusvalenze che plusvalenze, non paghi tasse. La perdita eccedente può essere portata in dichiarazione e usata per compensare eventuali plusvalenze nei 4 anni successivi.

Esempi Pratici

Esempio 1: Utente in Guadagno

VoceImportoNote
Plusvalenze da trading (Crypto -> USDT)+ 5.000€Vendita in profitto
Minusvalenze da trading (Crypto -> Euro)– 1.000€Vendita in perdita
Rendite (Staking di BNB)+ 500€Valore all’accredito
Totale Imponibile4.500€(5000 – 1000 + 500)
Tassa da pagare (26%)1.170€26% su tutto l’importo

Esempio 2: Utente in Perdita

VoceImportoNote
Plusvalenze da trading+ 1.000€Piccoli profitti
Minusvalenze da trading– 4.000€Grossa perdita realizzata
Rendite (Airdrop)+ 200€Valore airdrop
Totale Algebrico– 2.800€(1000 – 4000 + 200)
Tassa da pagare0€Nessuna imposta dovuta

Risultato Esempio 2: L’utente ha un credito fiscale di 2.800€ da usare nei prossimi 4 anni.

Come posso fare per la dichiarazione e stare tranquillo con il fisco?

Il calcolo LIFO e la gestione di centinaia di transazioni su Binance possono diventare un incubo burocratico.

Noi di TasseTrading siamo specializzati proprio in questo. Ti aiutiamo nel calcolo della tua cripto-attività fornendoti:

  • Report dettagliati dei calcoli di tutte le tue transazioni.
  • Modello Redditi/730 precompilato pronto da ricopiare.
  • Calcolo del 26% sui guadagni realizzati

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Criptovalute e Tasse: Cosa Cambia nel 2025? Stop alla Franchigia e Nuovi Obblighi Fiscali

Il 2025 segna uno spartiacque decisivo per chi investe in criptovalute in Italia. Se negli ultimi due anni ci eravamo abituati alle linee guida della Circolare 30/E del 2023 con la “zona di sicurezza” dei 2.000 euro, quest’anno le regole cambiano radicalmente.

Per gli amanti del mondo crypto è dunque fondamentale comprendere l’evoluzione della gestione fiscale, sia per grandi investitori che chiunque possieda anche frazioni di Bitcoin, Ethereum, Solana o altre cryptovalute. In questo articolo analizziamo le novità, con un focus sull’abolizione della soglia di esenzione e sull’importanza di tracciare in modo aggregato l’operatività su exchange diversi come Binance, Coinbase, Kraken o wallet decentralizzati.

La Grande Novità del 2025: Stop alla Franchigia

⚠️ Attenzione: Fino al 31 dicembre 2024 esisteva una franchigia di 2.000 euro. Dal 1° Gennaio 2025, questa soglia non esiste più.

Questo comporta un importante cambiamento sulla tua dichiarazione dei redditi, che ricordiamo, impone due obblighi importanti se possiedi un exchange/wallet crypto:

  • Quadro RW (Monitoraggio e Imposta Cripto): Questo quadro è obbligatorio per il monitoraggio fiscale e per il calcolo dell’imposta sul valore delle cripto-attività detenute. Qui si applica un’imposta dello 0,2% calcolata sul valore del portafoglio al 31 dicembre (o al termine del periodo di detenzione).
  • Quadro RT (26% sui guadagni): In questo quadro si dichiarano le operazioni di vendita, conversioni rilevanti + altri proventi come lo staking, airdrop ecc.. e si applica il 26% sul guadagno realizzato a chiusura dell’anno fiscale. Non essendoci più alcuna franchigia, la tassazione scatta dal primo euro. Che tu abbia guadagnato 50 euro o 50.000 euro, l’obbligo fiscale è immediato.
  • Non sprecare le perdite! Questa regola vale anche al contrario: se chiudi l’anno in perdita realizzata (minusvalenza), anche se di piccolo importo, riportala assolutamente nel Quadro RT. Quel “rosso” diventa una vantaggio fiscale che potrai usare nei successivi 4 anni per abbattere le tasse sui tuoi futuri guadagni crypto.

Il Concetto di “cripto-attività”

Un errore comune in ambito fiscale è ritenere di dover calcolare le tasse sulle criptovalute “per singolo exchange”, dichiarando magari solo l’exchange movimentato e trascurando un wallet tenuto fermo per semplice detenzione. Non è corretto! L’Agenzia delle Entrate, infatti, considera la tua intera “cripto-attività” come un unico grande aggregato. Per cripto-attività si intende la “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”, chiarendo che qualsiasi operazione – detenzione, trasferimenti o trading – rientra in un unico concetto.

Questo rende obbligatorio dichiarare qualsiasi portafoglio o exchange attivo nell’anno fiscale, anche solo ai fini del monitoraggio.

È cruciale poi tracciare i trasferimenti di criptovalute tra diversi exchange o wallet al fine di calcolare correttamente il guadagno o la perdita al momento della vendita. Viene infatti ricordato dall’AdE che: “Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero”.

Cosa è Tassabile? Facciamo Chiarezza

Ecco cosa genera un evento fiscale su cui si pagano le imposte sulla cripto-attività:

  • Conversione Cripto-Fiat: La vendita di criptovalute in cambio di Euro, Dollari o altri monete Fiat.
  • Conversione Cripto-Stablecoin: Lo scambio di una criptovaluta verso stablecoin definite dal MiCa come “e-money token” ancorate a valute fiat, come USDT (Tether) e USDC. Questo passaggio è equiparato a un incasso (cash-out).
  • Acquisto di beni o servizi: Pagare un bene direttamente in cripto o usare le card degli exchange.
  • Trasferimento verso terzi: Cedere cripto a un wallet non tuo.
  • Proventi da rendita: Tutto ciò che deriva da Staking, Airdrop, Mining o un’altra forma di interessi da cripto-attività. Questi proventi sono tassati al valore di mercato nel momento in cui li ricevi nel wallet.

Esempi Pratici: Calcolo su più Exchange

Caso 1: Guadagno Realizzato (Trading + Staking)

Immaginiamo un utente che opera su più fronti:

  • Su Binance: Ricevi ricompense da Staking di Solana per un controvalore di 200€ (al momento dell’accredito).
  • Su Kraken: Vendi 0.5 Bitcoin incassando Euro. Rispetto al prezzo di acquisto (magari fatto altrove), realizzi un profitto netto di 800€.

Il Calcolo: Sommiamo Trading (800€) + Staking (200€) = 1.000€ Imponibile.

Risultato: Nel 2024 saresti stato sotto franchigia. Nel 2025 pagherai il 26% su tutto (260€) in sede di dichiarazione dei redditi.

Caso 2: Perdita Realizzata (Minusvalenza)

Immaginiamo un’operatività mista tra Coinbase e Ledger:

  • Acquisto: Compri Ethereum su Coinbase spendendo 3.000€.
  • Trasferimento: Li sposti sul Ledger (evento non tassabile).
  • Vendita: Riporti tutto su Coinbase e vendi in perdita, incassando 2.900€ in USDC (stablecoin).

Il Calcolo: 3.000€ (costo) – 2.900€ (incasso) = -100€.

Risultato: Hai una minusvalenza di 100€. Non paghi tasse, ma devi inserirla nel Quadro RT. Quei 100€ ridurranno le tasse sui tuoi guadagni futuri fino al 2029.

DAC8: Cosa succede dal 1° Gennaio 2026?

Mentre gestiamo il 2025, l’Unione Europea ha introdotto la direttiva DAC8, che rivoluzionerà la trasparenza fiscale.

Dal 1° Gennaio 2026, scatta l’obbligo di scambio automatico di informazioni tra piattaforme di scambio di criptovalute e le autorità fiscale. Exchange come Binance, Coinbase e Kraken invieranno automaticamente all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative all’operatività di un trader sulla piattaforma. Se fino ad oggi il Fisco doveva spesso “cercare” i dati, con la DAC8 la logica si inverte: sono gli Exchange a dover inviare automaticamente tutto alle autorità. L’obiettivo è creare una trasparenza totale sui crypto-asset detenuti dai cittadini europei, ovunque essi si trovino. dal 1° Gennaio 2026, tutti gli exchange che hanno ottenuti il riconoscimento dal MiCa dovranno raccogliere e inviare dati come:

  • Identità completa: Nome, indirizzo e Codice Fiscale (TIN) dell’utente.

  • Transazioni: Dettagli su tutte le conversioni (crypto-crypto e crypto-fiat) e i trasferimenti.

  • Saldi: Il valore del portafoglio posseduto.

  • Trasferimenti esterni: Dati sui trasferimenti di crypto verso wallet esterni (anche privati/ledger), per mappare dove finiscono i fondi.

Gestione fiscale con Tasse Trading Srl

La trasparenza imposta dalla DAC8 non deve scoraggiare o spaventare chi investe: è semplicemente il nuovo standard. L’unica regola fondamentale è dichiarare correttamente la propria operatività ogni anno. Noi di Tasse Trading  siamo specializzati da anni nell’elaborazione fiscale delle criptovalute. il nostro servizio consiste nell’elaborare la tua operatività nel pieno rispetto della normativa italiana e ti consegniamo i fac-simile dei quadri pronti da inserire in dichiarazione.

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Giada Nessun commento

⚠️ Attenzione alla nuova truffa sui conti trading esteri: finti avvisi dell’Agenzia delle Entrate⚠️

False comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi giorni l’Agenzia delle Entrate ha segnalato una nuova truffa che circola via e-mail e PEC, con cui falsi funzionari chiedono pagamenti relativi a investimenti all’estero o presunti controlli fiscali.
Il messaggio, completo di logo, numero di protocollo e firma contraffatta, invita a versare somme di denaro su conti indicati dai truffatori.
L’Agenzia ha chiarito che non invia richieste di pagamento tramite e-mail e non chiede mai dati bancari o credenziali online.


Come riconoscere la truffa

Le e-mail sospette spesso:

  • richiamano “investimenti o conti all’estero” o “monitoraggio fiscale”;

  • includono coordinate bancarie e un tono d’urgenza;

  • riportano firme o timbri falsi;

  • provengono da indirizzi non ufficiali (diversi da @agenziaentrate.gov.it).

Se ricevi un messaggio simile, non cliccare link né scaricare allegati e segnalalo subito all’Agenzia delle Entrate o al tuo consulente di fiducia.


Esempio del documento falsificato

Le e-mail truffaldine spesso riportano un documento allegato o un’immagine che appare ufficiale ma contiene elementi contraffatti. Tipici elementi dell’esempio segnalato sono:

  • Oggetto tecnico (es. “Modalità di attuazione disposizioni relative al monitoraggio fiscale”);

  • Numero di protocollo falsato e riferimento a pratiche amministrative inesistenti;

  • Firma contraffatta (presunto direttore dell’Agenzia) e timbro/indicazione di un ufficio territoriale;

  • Indicazione di un importo dovuto (es. qualche migliaio di euro) e coordinate bancarie dove «versare» la somma;

  • Testo molto tecnico che richiama “investimenti all’estero” e sollecita pagamento/azione urgente.
    L’Agenzia ha confermato che tali comunicazioni sono false e che non richiede pagamenti tramite e-mail.

  • Di seguito il link per visualizzare il documento: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/avviso-del-4-novembre-20251
  • truffa sui conti trading esteri: finti avvisi dell’Agenzia delle Entrate

Attenzione per chi ha conti trading esteri

Chi gestisce conti o investimenti esteri è particolarmente esposto:

  • le truffe possono sfruttare riferimenti veri al “monitoraggio fiscale”;

  • cliccare o pagare importi non dovuti può compromettere la sicurezza dei conti;

  • dati o accessi rubati possono generare problemi fiscali e dichiarativi.


Cosa fare

  1. Verifica sempre sul sito ufficiale dell’Agenzia o contatta l’ufficio competente.

  2. Non fornire mai dati bancari o personali via e-mail.

  3. Se hai conti trading esteri, controlla eventuali accessi o movimenti sospetti e avvisa il tuo intermediario.

  4. Segnala la truffa: la prevenzione è la prima difesa.


Conclusione

La truffa che sfrutta il nome dell’Agenzia delle Entrate non è un fatto isolato, ma un fenomeno in crescita e sempre più sofisticato. Con l’avviso del 4 novembre 2025 l’AdE segnala una modalità che colpisce investimenti all’estero e può quindi toccare direttamente chi gestisce conti trading esteri.
Per chi ha conti esteri, la posta in gioco è doppia: il rischio di accessi fraudolenti o truffe informatiche e le implicazioni fiscali correlate all’operatività estera. Adottare buone pratiche, mantenere alta l’attenzione e affidarsi a consulenti specializzati è oggi più che mai fondamentale

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QUADRO RW – Codici Individuazione bene investimenti all’estero

Investimenti all’estero e Attività Estere di Natura Finanziaria: guida ai codici individuazione bene da inserire nel quadro RW

Quando un contribuente italiano detiene investimenti o attività finanziarie all’estero, è fondamentale conoscere i corretti codici identificativi da utilizzare nelle dichiarazioni fiscali, in particolare nel quadro RW del modello Redditi PF. La tabella dei codici permette di classificare in modo preciso ogni tipo di attività: conti correnti, partecipazioni, titoli, immobili, cripto-attività e molto altro.

Questi codici individuazione bene servono a fornire all’Agenzia delle Entrate una rappresentazione chiara e dettagliata delle attività patrimoniali detenute fuori dai confini italiani, semplificando gli adempimenti e riducendo il rischio di errori o omissioni.

Di seguito la tabella aggiornata con i principali codici da utilizzare.

CodiceDescrizione
1Conti correnti e depositi esteri
2Partecipazioni al capitale o al patrimonio di società non residenti
3Obbligazioni estere e titoli similari
4Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti
5Valute estere da depositi e conti correnti
6Titoli pubblici italiani emessi all’estero
7Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti
8Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione
9Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato
10Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero
11Partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società
12Forme di previdenza gestite da soggetti esteri
13Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa
14Altre attività estere di natura finanziaria
15Beni immobili
16Beni mobili registrati (es. yacht e auto di lusso)
17Opere d’arte e gioielli
18Altri beni patrimoniali
19Immobile estero adibito ad abitazione principale
20Conto deposito titoli all’estero
21Cripto-attività

 

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Lettera di compliance 2022 e anomalie quadro RW (monitoraggio fiscale): cosa fare se ricevi l’avviso dell’Agenzia delle Entrate

Hai ricevuto una lettera di compliance per il 2022 (anno fiscale 2021)? Attenzione all’anomalia nel quadro RW

In questi giorni moltissimi contribuenti hanno ricevuto una lettera di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il motivo principale è quasi sempre lo stesso: un’anomalia nel quadro RW (monitoraggio fiscale), ovvero l’assenza o l’errata compilazione del quadro dedicato agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.

Ma cosa sono queste lettere? E soprattutto: come si presentano?


Come si presentano le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate

Le lettere di compliance non arrivano per posta cartacea ma sono recapitate tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure sono visibili nel Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Il testo è generalmente formale, con oggetto simile a:

“Anomalia dichiarazione quadro RW – monitoraggio fiscale”

Nel corpo della comunicazione l’Agenzia segnala che, sulla base dei dati trasmessi da istituzioni estere (banche, broker, exchange di criptovalute), risultano a tuo nome attività patrimoniali o finanziarie estere non dichiarate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno fiscale 2021 (modello Redditi 2022).

       “Dal riscontro dei dati della dichiarazione dei redditi da Lei presentata il gg/mm/aaa Prot. xxxxxxxxx – xxxxxx è risultato che:- i conti e le altre attività finanziarie da Lei detenuti all’estero, elencati nel prospetto di seguito riportato, non risultano indicati, in tutto o in parte, nel quadro RW, nel quale sono riportate attività detenute in altri Stati Nel caso in cui Lei avesse di recente già provveduto a presentare una dichiarazione integrativa con riferimento ai summenzionati conti, ovvero ad altre attività finanziarie, non tenga conto di questa comunicazione. Dati pervenuti dalle Amministrazioni fiscali estere, nell’ambito dello scambio di informazioni CRS, in relazione all’anno 2021, riferiti ai conti finanziari di cui Lei è intestatario1.”

Segue poi l’elenco dei conti omessi dalla dichiarazione che necessitano di essere regolarizzati.

letteracompliance

proventilordicompliance


Cos’è l’anomalia quadro RW (monitoraggio fiscale)

Il quadro RW serve a segnalare la detenzione di attività patrimoniali e finanziarie all’estero, anche se non producono reddito. Sono inclusi:

  • Conti trading con broker esteri (eToro, Interactive Brokers, Degiro, Binance, ecc.)

  • Wallet di criptovalute

  • Conti correnti, depositi, fondi, immobili e partecipazioni estere

L’anomalia nel quadro RW si verifica quando:

  • Non è stato compilato il quadro RW, pur avendo attività estere;

  • Sono stati inseriti dati incompleti (es. solo saldo finale);

  • È stato usato un codice Paese errato, oppure non è stato indicato il valore in euro.

Ricorda: il monitoraggio fiscale è obbligatorio per tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia, a prescindere dal fatto che l’attività abbia generato redditi.


Cos’è l’anomalia dei redditi? (PAGAMENTI SU CONTI ESTERI)

Dal riscontro dei dati della dichiarazione dei redditi da Lei presentata il XXX Prot. XXX è risultato che:

  • gli importi di seguito riportati, ricevuti a titolo di “proventi lordi” sui conti finanziari a Lei intestati, non risultano dichiarati

Se ha già provveduto a presentare una dichiarazione integrativa, non tenga conto di questa comunicazione.

La informiamo altresì che l’Agenzia, qualora Lei non provveda a regolarizzare la Sua posizione o, in alternativa, a fornire chiarimenti che giustifichino l’anomalia, potrebbe procedere all’avvio di un controllo.

 


Cosa comporta ignorare la lettera di compliance

Se non regolarizzi la tua posizione entro un tempo ragionevole, potresti ricevere un avviso di accertamento fiscale con sanzioni ben più gravi. Ecco cosa rischi:

  • Sanzioni dal 3% al 15%  per ogni anno non dichiarato (raddoppiate in caso di attività in Paesi black list);

  • Applicazione dell’IVAFE (0,2% annuo sul valore delle attività finanziarie estere);

  • Perdita del diritto al ravvedimento operoso, se l’Agenzia procede prima di te.


Come rimediare in modo corretto

Ecco i passaggi fondamentali se ricevi una lettera di compliance per anomalia quadro RW (monitoraggio fiscale):

  1. Accedi al tuo Cassetto Fiscale o alla tua PEC e scarica la comunicazione e gli allegati.
  2. Verifica i dati: confronta le informazioni ricevute con la tua dichiarazione del 2022.
  3. Recupera tutta la documentazione dei tuoi conti trading, wallet, depositi o altri investimenti.
  4. Richiedi un preventivo a Tasse trading e ricevi il nostro facsimile.
  5. Compila una dichiarazione integrativa per l’anno 2021, con i dati corretti nel quadro RW.
  6. Versa le sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso utilizzando il Modello F24.

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Conclusione

Nel 2020 l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sul monitoraggio fiscale delle attività estere, e le lettere di compliance per anomalia nel quadro RW sono diventate uno strumento chiave. Se hai ricevuto questo tipo di comunicazione, non ignorarla: sistemare la situazione subito è il modo più intelligente per evitare ulteriori accertamenti e sanzioni.

Giada Nessun commento

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni

Il Modello Redditi PF 2025 rappresenta una delle revisioni più significative degli ultimi dieci anni. Le modifiche coinvolgono molti quadri della dichiarazione, ma di nostro interesse sono in particolare i Quadri RT, RM e RW, fondamentali per i contribuenti che devono dichiarare redditi da investimenti finanziari e attività detenute all’estero.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate è in ritardo nella pubblicazione della versione definitiva del modello. Ad oggi, marzo 2025, siamo ancora in presenza di bozze non ufficiali, un fatto insolito rispetto agli anni precedenti.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono le novità più rilevanti.

Quadro RT

Nel nuovo quadro RT del Modello Redditi, sono state introdotte alcune modifiche significative.

Tra le principali, le precedenti righe RT21 e RT22 sono state accorpate in un’unica riga RT11, che riporta il totale dei corrispettivi (colonna 1) ed il totale dei costi (colonna 2).

Inoltre, le righe RT29 e RT36, che in precedenza evidenziavano rispettivamente l’imposta sostitutiva dovuta e l’imposta sulle criptovalute, sono state spostate in un campo automatico riportato in una pagina successiva nelle righe RT74 e RT90.

Per maggiori dettagli, si rimanda alle bozze ufficiali del Modello Redditi https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/modelli-redditi-persone-fisiche-2025-bozze

  • Versione Modello Persone fisiche 2024

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 1

  • Nuova versione Modello Persone fisiche 2025

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 2

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 3

Quadro RM

  • Versione Modello Persone fisiche 2024

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 4

 

  • Nuova versione Modello Persone fisiche 2025

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 5

Nel rigoRM31, indicare:

  • nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in APPENDICE alla voce “Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”; nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, indicare il codice L “proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d’imposta”;
  • nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella “Elenco Paesi e Territori esteri”). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna;
  • nella colonna 3, l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
  • nella colonna 4, l’aliquota applicabile;
  • nella colonna 5, il credito IVCA;
  • La colonna 6 va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973
  • la colonna 7, deve essere barrata in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22). In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero;
  • Nella colonna 8, l’imposta Da tale importo va scomputato l’importo di colonna 5.

 

Quadro RW

L’unica modifica avvenuta nel quadro RW è relativa alla colonna 21 , dove dovrà essere barrata la casella nel caso di prodotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato

Modello Redditi Persone Fisiche 2025 le più grandi modifiche degli ultimi 10 anni 6

 

 

 

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Come bilanciare le minusvalenze nel trading e ottimizzare la tassazione

Se investi in borsa, sicuramente sai quanto sia importante la gestione fiscale del tuo portafoglio. Non si tratta solo di scegliere i titoli giusti o di individuare il momento migliore per entrare o uscire dal mercato, ma anche di pianificare con attenzione gli aspetti fiscali dei tuoi investimenti.

Infatti, mentre le plusvalenze rappresentano i profitti sui quali dovrai pagare le tasse, le minusvalenze possono trasformarsi in un’opportunità per ridurre il tuo carico fiscale. Tuttavia, molti investitori si concentrano solo sui guadagni, trascurando un elemento chiave della strategia fiscale: le perdite possono essere sfruttate a proprio vantaggio.

Ma cosa fare quando le perdite superano i guadagni in regime dichiarativo? È possibile utilizzarle per ridurre le imposte future? La risposta è sì, ma solo se gestite correttamente. Il fisco italiano permette infatti di compensare le minusvalenze con le plusvalenze future.

Ecco perché è fondamentale conoscere le regole fiscali applicabili e sfruttarle a proprio favore. Con una gestione strategica delle minusvalenze, puoi ottimizzare la tassazione sui tuoi investimenti, migliorare il rendimento netto del tuo portafoglio e ridurre significativamente le imposte da pagare.

Nelle prossime sezioni vedremo come funzionano le minusvalenze, quali sono gli errori da evitare e quali strategie adottare per sfruttarle al meglio.

Come bilanciare le minusvalenze nel trading e ottimizzare la tassazione 7


Perché le minusvalenze sono importanti?

Le minusvalenze non sono solo “perdite”: sono strumenti fondamentali nella pianificazione fiscale di un trader. In Italia, infatti, il sistema fiscale permette di compensare le minusvalenze con le plusvalenze future, ma solo entro un limite temporale di 4 anni.

👉 Se non utilizzate entro la scadenza, le minusvalenze vengono perse definitivamente.

Ecco perché è essenziale gestirle correttamente, chiudendo strategicamente le posizioni e pianificando la dichiarazione dei redditi con attenzione.


Minusvalenze: 4 concetti chiave da conoscere

Prima di vedere come sfruttarle al meglio, è importante avere chiari alcuni concetti base:

  1. Le imposte si pagano sulle plusvalenze nette, cioè dopo aver sottratto eventuali minusvalenze.
  2. Per generare una minusvalenza bisogna chiudere una posizione in perdita.
  3. Il periodo fiscale va dal 1° gennaio al 31 dicembre, quindi la gestione deve avvenire entro fine anno.
  4. Le minusvalenze durano 4 anni, se inserite correttamente nel Modello Redditi.

Errore comune: non dichiarare le minusvalenze nel regime dichiarativo. Anche se non è obbligatorio, farlo permette di usarle per compensare futuri guadagni​.


Come evitare di perdere le minusvalenze?

Se hai minusvalenze in scadenza e non vuoi perderle, devi agire con una strategia fiscale mirata.

🔎 Passaggi per bilanciare le minusvalenze:

✔ Analizza il tuo portafoglio: verifica se hai plusvalenze latenti su posizioni ancora aperte.
✔ Considera la possibilità di chiudere delle posizioni in utile: se hai guadagni teorici su investimenti non ancora liquidati, considera di realizzarli prima della fine dell’anno. Coaì facendo potrò utilizzare delle minusvalenze passate che altrimenti sarebbero scadute.

✔ Dichiara correttamente le minusvalenze nel Modello Redditi: assicurati di riportarle ogni anno nel quadro RT, in modo da poterle compensare nei successivi 4 anni​.

Esempio pratico: Se nel 2022 hai dichiarato  5.000€ di minusvalenze e nel 2023 realizzi una plusvalenza di 6.000€, potrai compensare in dichiarazione le due voci e pagare le imposte solo sui 1.000€ di differenza.


Regime amministrato vs. Regime dichiarativo: cosa cambia?

Regime dichiarativo

👉 Sei tu a dover dichiarare autonomamente plusvalenze e minusvalenze nel Modello Redditi. Qui puoi riportare le perdite fino a 4 anni successivi.

Regime amministrato

👉 Il broker funge da sostituto d’imposta e gestisce le imposte al posto tuo. Tuttavia, le minusvalenze non possono essere portate in dichiarazione, a meno che il conto non venga chiuso o convertito in regime dichiarativo.

Attenzione: Se decidi di passare dal regime amministrato al regime dichiarativo, devi ottenere la certificazione delle minusvalenze rilasciata dal broker (ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 461/97)​.


Domande frequenti sulle minusvalenze

📌 Se il conto è in perdita, devo comunque dichiararlo?

Sì! Anche se non hai realizzato plusvalenze, se il conto è estero devi comunque dichiararlo nel quadro RW per il monitoraggio fiscale​ e dichiarare le minusvalenze in modo da poterle sfruttare in futuro!

📌 Posso compensare minusvalenze con dividendi o interessi?

No, le minusvalenze possono essere compensate solo con plusvalenze di natura finanziaria. Non si possono usare per abbattere redditi da dividendi o interessi.

📌 Cosa succede se dimentico di dichiarare le minusvalenze?

Se non le dichiari, non potrai utilizzarle per compensare future plusvalenze e le perderai definitivamente.

📌 Posso compensare le minusvalenze derivanti da azioni/CFD con plusvalenze da Cripto e viceversa?

No, non è possibile la compensazione tra plusvalenze cripto e minusvalenze da azioni/CFD, questo perché all’interno del Modello Redditi avviene una vera e propria divisione tra le criptovalute e gli altri strumenti finanziari.


Perché Affidarsi a Noi?

✅ Se ha una certificazione di minusvalenza, la inseriamo nel nostro sistema e le forniamo:

  • Lo “Zainetto Fiscale” 📂 – Un report sempre aggiornato che tiene traccia di tutte le sue certificazioni di minusvalenza, con le relative scadenze e lo stato delle compensazioni.
  • Il Facsimile del Modello Redditi 📝 – Compiliamo per Lei la sezione relativa alle minusvalenze nel Modello Redditi, in modo corretto e senza errori, così potrà semplicemente consegnarlo al suo commercialista o al CAF.

✅ Se non ha la certificazione, una volta effettuata la prima elaborazione con noi:

  • Ricostruiamo tutto lo storico delle minusvalenze nel Modello Redditi, riportando anche quelle pregresse da regime dichiarativo.
  • Gestiamo automaticamente la compensazione, evitando errori e ottimizzando la dichiarazione per ridurre al minimo le imposte.
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Le certificazioni di minusvalenza art. 6 comma 5 D.Lgs. 461/97: cosa sono e come utilizzarle

La certificazione di minusvalenza rappresenta un documento ufficiale rilasciato dagli intermediari finanziari italiani in regime amministrato, che attesta le minusvalenze non compensate maturate su strumenti finanziari. Questa certificazione, disciplinata dall’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 461/97, permette ai contribuenti di portare in compensazione le minusvalenze nei quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzazione.

Tuttavia, vi è una confusione diffusa tra i contribuenti, molti dei quali utilizzano erroneamente il termine “certificazione di minusvalenza” anche in riferimento al calcolo delle minusvalenze in regime dichiarativo, un concetto del tutto diverso.

Cosa sono le certificazioni di minusvalenza ex art. 6 comma 5 D.Lgs. 461/97?

Le certificazioni di minusvalenza vengono rilasciate dalle banche e dagli intermediari italiani solo per i conti in regime amministrato che sono stati chiusi o convertiti al regime dichiarativo. Questo documento riporta:

  • L’importo delle minusvalenze realizzate suddivise per anno fiscale.
  • La data di realizzazione e  la relativa scadenza per la compensazione (quattro anni successivi).
  • Il riferimento normativo ex art. 6 comma 5 D.Lgs. 461/97.

Esempi pratici di certificazione di minusvalenza:

Le certificazioni di minusvalenza art. 6 comma 5 D.Lgs. 461/97: cosa sono e come utilizzarle 8

Quando e come possono essere utilizzate?

Le minusvalenze certificate possono essere utilizzate in regime dichiarativo solo in due casi specifici:

Passaggio dal regime amministrato al regime dichiarativo:

  • Se il contribuente decide di chiudere il regime amministrato e optare per il regime dichiarativo, può richiedere la certificazione delle minusvalenze residue.
  • Queste minusvalenze potranno essere utilizzate per compensare plusvalenze in regime dichiarativo.

Chiusura del conto presso l’intermediario:

  • Se il contribuente chiude il conto presso l’intermediario in regime amministrato, può richiedere la certificazione delle minusvalenze maturate e mai compensate.
  • Anche in questo caso, le minusvalenze potranno essere utilizzate in dichiarazione dei redditi per la compensazione con le plusvalenze in regime dichiarativo.

 

Cosa non si può fare:

  • Non è possibile riportare in dichiarazione minusvalenze da regime amministrato se il conto rimane attivo in tale regime. In questo caso, la gestione rimane a carico dell’intermediario.
  • Le minusvalenze non possono essere utilizzate oltre il quarto anno successivo alla loro maturazione. Dopo tale periodo, vengono perse.

 

Errore comune: l’uso improprio del termine “certificazione di minusvalenza”

Molti contribuenti che operano in regime dichiarativo richiedono la “certificazione di minusvalenza”, pensando che sia un documento che possa essere generato anche per i loro conti, equivalente a quello rilasciato nel regime amministrato.

In realtà, in regime dichiarativo non esistono certificazioni di minusvalenza.: L’unico modo per calcolarle è rielaborare manualmente i movimenti del proprio conto e riportare il risultato nel quadro RT della dichiarazione dei redditi, provvedendo poi all’invio telematico. Le minusvalenze così calcolate dovranno essere riportate nello storico delle minusvalenze pregresse e potranno essere compensate entro i quattro anni successivi.

Perché nel regime dichiarativo la certificazione non esiste?

Nel regime dichiarativo, il contribuente è responsabile della dichiarazione fiscale e deve occuparsi in autonomia di:

  1. Calcolare le minusvalenze realizzate analizzando i propri movimenti finanziari.
  2. Inserirle nel Modello Redditi, compilando correttamente il quadro RT.
  3. Provvedere all’invio telematico della dichiarazione
  4. Compensarle nei quattro anni successivi, se non utilizzate subito.

A differenza del regime amministrato, nel regime dichiarativo non c’è un intermediario che effettua automaticamente il calcolo e la compensazione delle minusvalenze.

Il broker estero non è un sostituto d’imposta e non rilascia una certificazione di minusvalenza.

Perché Affidarsi a Noi?

✅ Se ha una certificazione di minusvalenza, la inseriamo nel nostro sistema e le forniamo:

  • Lo “Zainetto Fiscale” 📂 – Un report sempre aggiornato che tiene traccia di tutte le sue certificazioni di minusvalenza, con le relative scadenze e lo stato delle compensazioni.
  • Il Facsimile del Modello Redditi 📝 – Compiliamo per Lei la sezione relativa alle minusvalenze nel Modello Redditi, in modo corretto e senza errori, così potrà semplicemente consegnarlo al suo commercialista o al CAF.

✅ Se non ha la certificazione, una volta effettuata la prima elaborazione con noi:

  • Ricostruiamo tutto lo storico delle minusvalenze nel Modello Redditi, riportando anche quelle pregresse da regime dichiarativo.
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Guida Completa per Dichiarare il Conto Trading nel 2025

Negli ultimi anni, il trading online è diventato sempre più diffuso tra gli investitori italiani, grazie alla facilità di accesso ai mercati finanziari globali. Tuttavia, detenere un conto trading, soprattutto con broker esteri, comporta obblighi fiscali specifici che devono essere rispettati per evitare sanzioni. In questa guida vedremo tutto ciò che serve sapere per dichiarare correttamente il conto trading nella dichiarazione dei redditi 2025.

guida dichiarazione conto trading 2025

1. Quando Deve Essere Dichiarato il Conto Trading?

Se il tuo conto trading è detenuto presso un broker estero, devi dichiararlo anche se non hai realizzato operazioni. L’obbligo sussiste indipendentemente dall’importo investito o dal fatto che ci siano state plusvalenze o minusvalenze nel corso dell’anno.

Gli obblighi dichiarativi principali sono due:

  • Monitoraggio fiscale: Devi compilare il quadro RW per segnalare all’Agenzia delle Entrate il possesso del conto trading all’estero.
  • Dichiarazione dei redditi di trading: Se hai realizzato plusvalenze, dividendi o altri proventi, questi devono essere dichiarati nei quadri RT, RM o RL, a seconda della tipologia di reddito​.

2. Quali Redditi Genera il Trading?

Le attività di trading possono generare tre categorie di redditi imponibili in Italia:

  • Redditi di capitale (es. interessi e dividendi): Vanno dichiarati nel quadro RM del Modello Redditi.
  • Redditi diversi di natura finanziaria (es. plusvalenze da vendita di strumenti finanziari, criptovalute): Vanno dichiarati nel quadro RT​.
  • Redditi ordinari (es. plusvalenze da vendita di fondi non armonizzati): Vanno dichiarati nel quadro RL.

Se hai registrato minusvalenze, puoi riportarle nei successivi quattro anni per compensarle con future plusvalenze, riducendo così l’imponibile​.

 

3. Come Sono Tassate le Rendite Finanziarie in Italia?

In Italia, i redditi derivanti dal trading sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%, ad eccezione dei titoli di Stato, che godono di un’aliquota ridotta al 12,5%​.

Tipologia di redditoTassazione
Plusvalenze su azioni, ETF, CFD, Forex,Criptovalute (se plusvalenze > 2.000€)26%
Dividendi, Interessi, Cedole26%
Interessi su titoli di Stato italiani12,5%
Fondi / ETF non armonizzatialiquota IRPEF

4. Come Compilare la Dichiarazione dei Redditi?

Se hai un conto trading con un broker estero, devi presentare il Modello Redditi Persone Fisiche (ex Unico) e compilare i seguenti quadri:

  • Quadro RW: Obbligatorio per il monitoraggio fiscale e il pagamento dell’IVAFE (0,2% sul valore medio del conto).
  • Quadro RT: Per dichiarare plusvalenze derivanti dalla vendita di strumenti finanziari.
  • Quadro RM: Per redditi di capitale, come dividendi o interessi​.
  • Quadro RL: Per altri redditi di natura finanziaria, come incentivi da piattaforme di social trading, e plusvalenze da fondi non armonizzati.

5. Cosa Succede se Non Dichiaro il Conto Trading?

Omettere la dichiarazione del conto trading può portare a sanzioni fiscali significative. L’Agenzia delle Entrate ha accesso ai dati dei contribuenti italiani grazie agli accordi internazionali di scambio di informazioni, quindi il rischio di essere scoperti è elevato​.

Le sanzioni per omessa dichiarazione possono arrivare fino al 30% dell’importo non dichiarato. Se non hai dichiarato il conto, puoi rimediare con il ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni​.

6. Trading in Regime Dichiarativo o Amministrato?

Se usi un broker italiano, puoi scegliere tra:

  • Regime amministrato: Il broker applica direttamente la tassazione e tu non devi presentare il Modello Redditi. Però attenzione: se detieni valuta estera sul tuo conto in regime amministrato, e hai superato la soglia di 51.645,69 euro di valuta estera (considerando tutti i tuoi conti)​ ​per almeno 7 giorni lavorativi continui (art. 67 Dpr 917/86), dovrai calcolare le plusvalenze sulla tua valuta estera in autonomia.
  • Regime dichiarativo: Devi dichiarare tu i redditi e pagare le imposte autonomamente​.

Se hai un broker estero, sei obbligato al regime dichiarativo, quindi devi gestire in autonomia la dichiarazione fiscale​.

7. Come Tasse Trading Può Aiutarti

Compilare correttamente la dichiarazione può essere complicato, specialmente se operi con più broker. Tasse Trading Srl ti aiuta a:
✅ Elaborare i dati dei tuoi conti trading
✅ Predisporre un Modello Redditi precompilato con il facsimile da inviare all’Agenzia delle Entrate
✅ Fornire un report dettagliato con tutti i calcoli delle imposte dovute​

 

👉 Richiedi ora un preventivo gratuito: RICHIESTA PREVENTIVO

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Conclusione

Dichiarare il conto trading nel 2025 è un obbligo che non può essere trascurato. Seguire questa guida ti aiuterà a evitare sanzioni e a gestire correttamente la tua posizione fiscale. Se hai dubbi, affidati a Tasse Trading per un supporto professionale e sicuro.

Melvin Clough (CEO) Nessun commento

DAC8: Lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività

In breve: la DAC8 è la direttiva europea (UE) 2023/2226 che dal 1° gennaio 2026 obbliga exchange, wallet provider e gli altri prestatori di servizi in cripto-attività a comunicare ogni anno alle autorità fiscali i dati dei clienti e delle loro operazioni: acquisti e vendite contro euro, scambi cripto-cripto, trasferimenti, pagamenti. In Italia è stata recepita con il D.Lgs. 194/2025 e l’Agenzia delle Entrate riceverà i primi dati, riferiti al 2026, entro il 30 giugno 2027. Non cambia cosa devi dichiarare (quadro RW per il monitoraggio e l’imposta dello 0,2%, quadro RT per le plusvalenze, al 33% dal 2026), cambia che il Fisco potrà confrontarlo con quello che l’exchange gli ha comunicato.

Questa guida di Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker e degli exchange esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi (o M, T, D e W del 730), spiega cosa prevede la DAC8 ora che è operativa, quali operatori sono obbligati, quali informazioni arrivano all’Agenzia delle Entrate, cosa devi dichiarare e cosa fare per gli anni in cui non l’hai fatto.

I punti chiave

  • Cos’è: l’ottava versione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC), che estende alle cripto-attività lo scambio automatico di informazioni già in vigore per conti bancari e broker (CRS/DAC2). Recepisce lo standard OCSE CARF.
  • Da quando: raccolta dei dati dal 1° gennaio 2026; primo invio all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027; primo scambio tra Stati entro il 30 settembre 2027.
  • Chi comunica: i CASP autorizzati MiCA (in tutta la UE, con passaporto europeo) e gli altri operatori di cripto-attività con clienti italiani, anche extra-UE.
  • Cosa comunicano: identità e residenza fiscale del cliente; per ogni cripto-attività, importi lordi e quantità di acquisti e vendite contro valuta, scambi cripto-cripto, trasferimenti in entrata e in uscita (compresi quelli verso wallet personali) e pagamenti sopra 50.000 euro.
  • Cosa dichiari tu: quadro RW (o W del 730) con l’imposta sul valore dello 0,2%, quadro RT (o T) per plusvalenze, permute rilevanti e proventi da staking, al 26% fino al 2025 e al 33% dal 2026.
  • Attenzione: il Fisco vede i volumi, non il tuo costo di acquisto: senza documentazione il costo vale zero e la plusvalenza è l’intero incasso.
  • Anni passati: la DAC8 non è retroattiva, ma gli anni dal 2021 in poi sono ancora accertabili: il ravvedimento operoso resta possibile finché non arriva una contestazione.

Cosa trovi in questa guida
Cos’è la DAC8 e come si collega a CRS, CARF e MiCA
Entrata in vigore e calendario
Quali exchange e operatori sono obbligati
Quali informazioni riceve l’Agenzia delle Entrate
Comunicato non significa tassato
Cosa devi dichiarare
E per gli anni passati?
Domande frequenti

Cos’è la DAC8 e come si collega a CRS, CARF e MiCA

La direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa (DAC) è lo strumento con cui gli Stati dell’Unione Europea si scambiano informazioni fiscali. È stata modificata più volte: con la DAC2 (2014) ha adottato il Common Reporting Standard dell’OCSE, il CRS, grazie al quale dal 2017 banche e broker esteri comunicano ogni anno saldi e redditi dei conti dei residenti italiani; con la DAC7 (2021) ha incluso le piattaforme digitali. La DAC8, direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023, è l’ottava modifica e porta nello stesso sistema le cripto-attività, che fino al 2025 restavano quasi del tutto fuori: i wallet su exchange non sono conti finanziari e non rientravano nel CRS.

La DAC8 non nasce da sola. Traduce in diritto europeo il CARF (Crypto-Asset Reporting Framework), lo standard dell’OCSE approvato nel 2022 e adottato da decine di giurisdizioni, Italia compresa dal novembre 2024, che permetterà lo scambio anche con Paesi extra-UE. E si appoggia al regolamento MiCA (UE 2023/1114), che dal 2025 disciplina l’autorizzazione dei prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) in Europa: MiCA dice chi può operare, DAC8 dice cosa deve comunicare al Fisco.

DAC8: scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività dal 2026

Entrata in vigore e calendario

L’Italia ha recepito la DAC8 con il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025, e gli obblighi di raccolta dei dati sono partiti il 1° gennaio 2026. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026 ha fissato modalità e termini, e le FAQ del 29 luglio 2026 hanno dato i primi chiarimenti operativi. Il calendario per chi investe è questo.

DataCosa succede
1° gennaio 2026Gli operatori iniziano a raccogliere i dati su clienti e operazioni e a verificare la residenza fiscale di ogni utente (adeguata verifica)
1° luglio 2026Fine del periodo transitorio MiCA: in tutta la UE si può offrire servizi in cripto-attività solo con l’autorizzazione CASP di uno Stato membro
30 giugno 2027Primo invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2026; da qui in poi ogni anno entro il 30 giugno per l’anno precedente
30 settembre 2027Primo scambio automatico tra le autorità fiscali degli Stati membri (e, con il CARF, delle giurisdizioni aderenti)
Dal 2027-2028L’Agenzia incrocia i dati ricevuti con le dichiarazioni dei redditi 2027 (anno d’imposta 2026): prime lettere di compliance sulle cripto basate sui dati DAC8

Quali exchange e operatori sono obbligati

L’obbligo di comunicazione (art. 7 D.Lgs. 194/2025) riguarda due categorie. La prima sono i CASP autorizzati ai sensi del MiCA, che prestano servizi di custodia, scambio, esecuzione di ordini o trasferimento di cripto-attività: grazie al passaporto europeo basta l’autorizzazione di uno Stato membro per operare in tutta l’Unione, e i dati dei clienti italiani arrivano all’Agenzia delle Entrate tramite lo scambio con lo Stato che ha rilasciato la licenza. È il caso dei grandi exchange internazionali che hanno ottenuto la licenza MiCA in Irlanda, Lussemburgo, Malta, Germania o altri Paesi UE. La seconda sono gli altri operatori di cripto-attività (Crypto-Asset Operators) non coperti dal MiCA ma con un collegamento con l’Italia: residenza, sede, stabile organizzazione o sede abituale dell’attività, anche se extra-UE. Un operatore che già comunica i dati in un altro Stato membro o in una giurisdizione CARF equivalente può esserne esonerato in Italia, ma deve notificarlo all’Agenzia.

In Italia, al 30 giugno 2026, Consob e Banca d’Italia avevano autorizzato otto CASP (tra cui Young Platform, Conio, CheckSig, CryptoSmart e Hodlie) più Banca Sella come intermediario bancario; tutti sono iscritti nel registro ESMA dei prestatori di servizi in cripto-attività, dove puoi verificare lo status di qualsiasi exchange europeo. Dal 1° luglio 2026 chi non ha l’autorizzazione deve cessare l’attività con i clienti UE. Per te significa due cose: se usi un exchange autorizzato, i tuoi dati arrivano al Fisco; se usi un operatore non autorizzato, oltre ai rischi sul capitale non avrai documentazione fiscale affidabile, e i dati potrebbero arrivare lo stesso tramite il CARF del Paese in cui ha sede.

Quali informazioni riceve l’Agenzia delle Entrate

Le informazioni sono due blocchi. Il primo è l’identità: nome, indirizzo, Stato di residenza fiscale, codice fiscale, data e luogo di nascita, raccolti con la procedura di adeguata verifica che gli exchange hanno attivato dal 2026 (è il motivo per cui molti hanno chiesto di confermare residenza e codice fiscale). Il secondo sono le operazioni dell’anno, aggregate per tipo di cripto-attività e identificate con il codice DTI (Digital Token Identifier) quando esiste.

Tipo di operazioneCosa viene comunicato
Acquisti contro valuta (euro, dollari)Importo lordo pagato, numero di operazioni e quantità di cripto acquistate, per ogni tipo di token
Vendite contro valuta (cash-out)Importo lordo incassato, numero di operazioni e quantità vendute
Scambi cripto-cripto (es. BTC contro ETH, ETH contro USDT)Valore di mercato e quantità, sia per la cripto ceduta sia per quella ricevuta
Trasferimenti in entrata e in uscitaValore, quantità e numero di trasferimenti da e verso altri exchange o wallet; per i trasferimenti verso wallet personali (non custoditi da un operatore) anche l’indirizzo del wallet. Esclusi solo i trasferimenti tra conti dello stesso utente presso lo stesso operatore
Pagamenti al dettaglioPagamenti in cripto per beni o servizi sopra 50.000 euro, con i dati del commerciante
Prestiti e garanzieI trasferimenti per concessione e restituzione di un prestito in cripto e per il deposito di collaterale sono comunicati come trasferimenti, non come scambi (FAQ AdE 29 luglio 2026)

Rientrano tutte le cripto-attività usabili per pagamento o investimento: token fungibili e NFT, stablecoin, token collegati ad attività, token di moneta elettronica, perfino le valute digitali di banca centrale. Due cose non vengono comunicate: il saldo al 31 dicembre (la DAC8, a differenza del CRS, lavora sui flussi dell’anno e non sulle giacenze) e il tuo costo di acquisto. Questo secondo punto è decisivo: l’Agenzia vedrà che hai venduto Bitcoin per 20.000 euro, ma non quanto li avevi pagati.

Comunicato non significa tassato

Il perimetro delle operazioni comunicate è più ampio di quello delle operazioni tassabili ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-sexies, TUIR. Non generano plusvalenza o minusvalenza, pur essendo comunicate: la permuta tra cripto con le stesse caratteristiche e funzioni (per esempio tra due stablecoin ancorate alla stessa valuta; Circolare 30/E/2023), la conversione tra un token di moneta elettronica in euro e l’euro stesso (L. 207/2024, art. 1, c. 24, modificato dalla L. 199/2025), i trasferimenti tra wallet o exchange dello stesso proprietario, i depositi di garanzia per un prestito. Generano invece reddito, e vanno dichiarate: le vendite contro euro o altra valuta, le permute tra cripto diverse (Bitcoin contro Ethereum, Ethereum contro USDT, un token fungibile contro un NFT), la conversione in euro di stablecoin in dollari, e i proventi da staking, lending e airdrop.

La conseguenza pratica: quando l’Agenzia confronterà i dati DAC8 con la tua dichiarazione, troverà operazioni comunicate che non compaiono tra i redditi. Starà a te dimostrare, con la documentazione dell’exchange, che erano neutrali. Chi non ha i report, o li ha incompleti, non potrà farlo.

Cosa devi dichiarare

La DAC8 non ha introdotto nessun nuovo obbligo per il contribuente: gli obblighi esistono dal 2023 (L. 197/2022) e sono gli stessi che il Fisco potrà ora verificare. Sono due.

  • Monitoraggio e imposta sul valore: ogni conto su exchange e ogni wallet, anche in autocustodia, va indicato nel quadro RW (o W del 730) con il valore all’inizio e alla fine dell’anno, e sconta l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% (art. 19, c. 18, DL 201/2011). Nessuna soglia: vale anche per pochi euro e anche in perdita.
  • Redditi: plusvalenze da vendita, permute rilevanti e proventi da staking, lending e airdrop vanno nel quadro RT (o T del 730), sezione cripto, con imposta sostitutiva del 26% per le operazioni fino al 31 dicembre 2025 e del 33% dal 1° gennaio 2026 (L. 207/2024). La franchigia di 2.000 euro non esiste più dal 2025. Le minusvalenze cripto si compensano solo con plusvalenze cripto, per quattro anni.

Il costo di acquisto va documentato “con elementi certi e precisi”, altrimenti si assume pari a zero (art. 68, c. 9-bis, TUIR): con la DAC8 questa regola diventa la più pericolosa, perché il Fisco avrà gli incassi lordi e, senza i tuoi report, potrà tassarli per intero. Conserva gli export completi di ogni exchange e wallet, anno per anno, anche di quelli chiusi. Le guide per Binance, Coinbase, Kraken e Crypto.com spiegano quali file scaricare.

E per gli anni passati?

La DAC8 non è retroattiva: i primi dati riguardano il 2026. Ma gli anni precedenti restano aperti all’accertamento (di norma fino al quinto anno successivo alla dichiarazione, il settimo se omessa, raddoppiati per le attività nei Paesi black list), e l’Agenzia può già chiedere informazioni agli exchange con sede in Italia o in Paesi collaborativi, oltre a vedere con il CRS i bonifici verso e dagli exchange sui conti bancari. Chi ha operato in cripto dal 2021 al 2025 senza dichiarare ha una finestra, prima che i dati 2026 rendano evidente il patrimonio, per regolarizzarsi con il ravvedimento operoso: dichiarazioni integrative, imposte con interessi e sanzioni ridotte. Dopo una lettera di compliance le sanzioni tornano piene: dal 3% al 15% del valore non monitorato (art. 5 DL 167/1990) più quelle sulle imposte non versate. Per gli anni fino al 2022 valgono ancora le vecchie regole (cripto assimilate alle valute estere, con la soglia dei 51.645,69 euro), come spieghiamo nella guida alla tassazione dei conti trading.

Metti in regola le tue cripto prima che lo faccia la DAC8

Ricostruiamo tutte le operazioni dagli export di Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Bitpanda, Young Platform e degli altri exchange e wallet, separiamo le operazioni neutrali da quelle tassabili, calcoliamo plusvalenze, minusvalenze e imposta sul valore e consegniamo il facsimile dei quadri RW e RT (o W e T del 730) con il report di calcolo che documenta il costo di ogni cripto. Elaboriamo anche gli anni precedenti per il ravvedimento.

Domande frequenti sulla DAC8

Da quando è in vigore la DAC8?
Dal 1° gennaio 2026 per la raccolta dei dati (D.Lgs. 194/2025). Gli exchange inviano i dati del 2026 all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2027, e lo scambio tra Stati parte entro il 30 settembre 2027.

Il mio exchange comunicherà i miei dati al Fisco italiano?
Sì, se è un CASP autorizzato MiCA in qualsiasi Paese UE (i dati passano dallo Stato della licenza all’Italia) o se ha un collegamento con l’Italia. Gli exchange extra-UE aderenti al CARF comunicheranno al proprio Paese, che li scambierà con l’Italia.

Il Fisco vedrà anche i miei wallet personali (Ledger, MetaMask)?
Non direttamente, ma vedrà i trasferimenti dall’exchange verso quei wallet, con l’indirizzo di destinazione. Il wallet in autocustodia va comunque dichiarato nel quadro RW.

L’Agenzia saprà quanto ho guadagnato?
No: riceve importi lordi e quantità, non il costo di acquisto. Se non dichiari e non documenti il costo, potrà considerare l’intero incasso come plusvalenza.

La DAC8 riguarda anche gli anni prima del 2026?
No, i primi dati sono quelli del 2026. Ma gli anni precedenti sono ancora accertabili e conviene regolarizzarli con il ravvedimento operoso prima di ricevere una lettera di compliance.

Devo dichiarare le cripto anche se non ho mai venduto?
Sì, nel quadro RW (o W del 730) con l’imposta sul valore dello 0,2%, qualunque sia l’importo. I redditi si dichiarano solo quando vendi, permuti tra cripto diverse o ricevi proventi da staking, lending e airdrop.

Quanto si paga sulle plusvalenze cripto?
Il 26% sulle operazioni fino al 31 dicembre 2025 e il 33% dal 1° gennaio 2026, senza franchigia. Le minusvalenze si compensano solo con altre plusvalenze cripto, per quattro anni.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Direttiva (UE) 2023/2226 del 17 ottobre 2023 (DAC8), che modifica la direttiva 2011/16/UE; OCSE, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF); direttiva 2014/107/UE (DAC2/CRS)
  • D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 (recepimento DAC8), in particolare art. 7 (soggetti obbligati); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186865 del 22 giugno 2026; FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 29 luglio 2026
  • Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA); registro ESMA dei prestatori di servizi in cripto-attività
  • Art. 67, c. 1, lett. c-sexies, e art. 68, c. 9-bis e 10, TUIR; L. 197/2022 (regime delle cripto-attività dal 2023); L. 207/2024 e L. 199/2025 (aliquota 33% dal 2026, abolizione franchigia, neutralità dei token di moneta elettronica in euro); Circolare 30/E del 27 ottobre 2023
  • Art. 4 e 5 DL 167/1990 (monitoraggio fiscale e sanzioni); art. 19, c. 18, DL 201/2011 (imposta sul valore delle cripto-attività); art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso)

Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 6 ottobre 2026, in base al D.Lgs. 194/2025, al Provvedimento AdE 186865/2026 e alle FAQ del 29 luglio 2026.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.

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