ATTENZIONE
A PARTIRE DAL 01.01.23 è CAMBIATA LA NORMATIVA FISCALE PER I CONTI CRIPTOVALUTE.
QUI SI RIPORTANO LE REGOLE RELATIVE ALLA TASSAZIONE DI CRIPTOVALUTE FINO ALL’ANNO FISCALE 2022 – REGIME FISCALE ANTE LEGGE DI BILANCIO 2023
PER I REDDITI DAL 2023 SI RIPORTANO QUI LE NUOVE REGOLE (link)
Cosa dice l’Agenzia delle Entrate (fino al 2022)
Le criptovalute sono state comparate al possesso di valuta estera ( 67, comma 1, lettera c-ter), comma 1-bis e comma 1-ter, del Tuir) da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E del 2016. Le criptovalute detenute tramite exchange esteri, wallet fisici o virtuali vanno inserite nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Per gli exchange e i wallet l’IVAFE non è dovuta in quanto non si tratta di conti deposito.
Le plusvalenze sulle criptovalute derivante dalle conversioni cripto-cripto o cripto-fiat vanno dichiarate nel quadro RT solo in caso di superamento della soglia di €51645,69 (i vecchi 100 milioni di lire) di giacenza di criptovalute e valuta estera per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi durante l’anno, considerando tutti i conti correnti, i conti deposito, gli exchange e i wallet detenuti. Per il calcolo della soglia si utilizza il tasso di cambio del 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di superamento di questa soglia, l’imposta sulle plusvalenze valutarie, e quindi sulle criptovalute, è del 26%. Superando la soglia è anche possibile inserire le minusvalenze valutarie in compensazione delle plusvalenze da azioni, opzioni, futures, CFD e forex.
I redditi da Staking, Mining, Airdrop e altri interessi ottenuti sulle cripto sono tassati a tassazione ordinaria secondo lo scaglione IRPEF e vanno inseriti nel quadro RL
💼 Tre Esempi Pratici di Tassazione Cripto (Regime Ex Ante 2023)
📌 Caso 1: Variazione di Valore Mantenendo la Soglia
Scenario:
01/01/2021: Detenuti 2 BTC. Controvalore in Euro: €47.449 (cambio $23.724$).
12/04/2021: I 2 BTC valgono €101.111 (cambio $50.555$) per più di sette giorni lavorativi consecutivi.
La Domanda: Se il Sig. Fumagalli vende i 2 BTC ad aprile, realizza una plusvalenza tassabile?
L’Analisi e la Soluzione:
A prima vista, il valore di €101.111 supererebbe la soglia di rilevanza fiscale di $51.645,69$ Euro. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la normativa ex ante 2023 stabilisce che la verifica del superamento della soglia (il cosiddetto “deposito medio”) debba essere calcolata utilizzando il tasso di cambio del 1° gennaio e non il tasso giornaliero.
Risultato Fiscale:
Poiché il controvalore iniziale, €47.449, è inferiore alla soglia, la plusvalenza non risulterà fiscalmente rilevante.
Servizio Consigliato: Se non ha ottenuto redditi diversi dallo staking, al Sig. Fumagalli sarà sufficiente dichiarare le sue criptovalute solo nel Quadro RW (monitoraggio fiscale). Può avvalersi del nostro servizio di Elaborazione SOLO RW.
📌 Caso 2: Superamento della Soglia Tramite Somma di Valute Estere
Scenario:
01/01/2021: Detenuti 2 BTC. Valore: €47.449.
01/01/2021: Posseduto anche un conto corrente in dollari USA con saldo di $50.000$ (non movimentato).
Aprile 2021: I 2 BTC vengono venduti dopo un apprezzamento.
La Domanda: Il Sig. Fumagalli dovrà pagare le imposte sulle plusvalenze realizzate?
L’Analisi e la Soluzione:
Sì, la plusvalenza sarà tassabile.
La normativa impone che per la verifica del superamento della soglia di $51.645,69$ Euro (che deve essere mantenuta per almeno sette giorni lavorativi consecutivi), si debba sommare l’intero valore di tutte le valute estere detenute dal contribuente, includendo sia le criptovalute che i depositi in valuta tradizionale (conti correnti o conti deposito in USD, GBP, ecc.).
La somma complessiva dei depositi supera il limite. Pertanto, la vendita genera una plusvalenza valutaria soggetta a imposta.
Servizio Consigliato: Il Sig. Fumagalli dovrà includere la plusvalenza realizzata nella sua Dichiarazione dei Redditi (Quadro RT o Redditi Diversi). Può avvalersi del nostro Servizio di Elaborazione Completo.
📌 Caso 3: Rilevanza Fiscale dei Proventi da Staking
Scenario:
01/01/2021: Il Sig. Fumagalli ha ricevuto proventi da staking per 0,1 ETH.
L’Analisi e la Soluzione:
I redditi derivanti dallo staking (se considerati una remunerazione per la messa a disposizione delle criptovalute) rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono considerati fiscalmente rilevanti.
Servizio Consigliato: Il Sig. Fumagalli dovrà compilare il Quadro RL della Dichiarazione dei Redditi per dichiarare tali proventi. Può avvalersi del nostro Servizio di Elaborazione Completo.

