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In breve: nella dichiarazione cripto 2027, cioè quella sui redditi 2026, le plusvalenze e i proventi da cripto-attività sono tassati al 33%, senza franchigia. Restano al 26% le stablecoin in euro conformi al MiCA, i futures perpetui e i CFD su cripto e gli ETF su bitcoin; per le azioni tokenizzate la lettura più coerente con MiCA, MiFID e la circolare 30/E porta al 26%, ma manca un chiarimento ufficiale. Il quadro RW (o W del 730) e l’imposta dello 0,2% sul valore delle cripto sono dovuti anche se il conto è in perdita, e dal 2027 gli exchange trasmettono i dati al fisco con la DAC8.

Il 2026 è il primo anno con l’aliquota del 33% e il primo anno in cui gli exchange comunicano le operazioni dei clienti alle autorità fiscali europee. Questa guida del team di Tasse Trading che dal 2011 elabora i report dei broker esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi (o M, T, D e W del 730) spiega cosa cambia, quali operazioni si tassano, quali strumenti restano al 26% e cosa va dichiarato anche senza guadagni. Gli articoli di approfondimento sui singoli temi cripto rimandano qui per il quadro d’insieme.

Cosa devi dichiarare, in due righe. Nel quadro RW (o W del 730) indichi le cripto possedute e liquidi l’imposta sul loro valore del 2 per mille, anche se non hai venduto nulla. Nel quadro RT (o T del 730) dichiari plusvalenze, minusvalenze e proventi da cripto-attività dell’anno, come staking e airdrop.

I punti chiave

  • Aliquota: 33% sulle plusvalenze e sui proventi da cripto-attività realizzati dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, L. 207/2024; art. 1, comma 28, L. 199/2025).
  • Franchigia: i 2.000 euro non esistono più dal 2025: si tassa dal primo euro.
  • Al 26%: stablecoin in euro conformi al MiCA, futures perpetui e CFD su cripto, azioni tokenizzate, ETF ed ETP su cripto.
  • Non si tassa: lo scambio tra cripto con le stesse caratteristiche (bitcoin contro ether) e la conversione tra euro e stablecoin in euro.
  • Anche in perdita: quadro RW (o W) e imposta dello 0,2% sul valore delle cripto sono dovuti per il solo possesso.
  • Controlli: con la DAC8 gli exchange comunicano i dati del 2026 entro il 30 giugno 2027 e le cripto entrano nell’ISEE.

Cosa trovi in questa guida
Cosa cambia nella dichiarazione cripto 2027
Quali operazioni si tassano e quali no
Aliquote 2026: cosa paga il 33% e cosa resta al 26%
Quadro RW, imposta dello 0,2% e ISEE
DAC8 e controlli: cosa sa il fisco
Esempio di calcolo con il 33%
Domande frequenti

Cosa cambia nella dichiarazione cripto 2027

La dichiarazione cripto 2027 riguarda le operazioni fatte nel 2026 e si presenta con il Modello Redditi o con il 730 nel 2027. Rispetto agli anni precedenti cambiano due cose: l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale dal 26% al 33% (art. 1, comma 24, L. 207/2024, confermato dall’art. 1, comma 28, L. 199/2025) e non esiste più nessuna soglia di esenzione, già eliminata per i redditi 2025 (art. 1, commi 23-25, L. 207/2024). Il 33% si applica a tutte le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, qualunque sia la data di acquisto delle cripto.

Anno dei redditiDichiarazioneAliquotaFranchigia
2023 e 20242024 e 202526%2.000 euro
2025202626%nessuna
2026202733% (26% per stablecoin in euro, derivati, azioni tokenizzate, ETF)nessuna

Le cripto-attività sono una categoria autonoma di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR, introdotta dalla L. 197/2022). Plusvalenze e proventi di questa categoria si sommano tra loro e le minusvalenze si recuperano solo con plusvalenze cripto dei quattro anni successivi, a condizione di averle indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state realizzate (art. 68, comma 9-bis, TUIR). Non si compensano con le perdite su azioni o ETF, che seguono un’altra categoria.

Quali operazioni si tassano e quali no

Si realizza un reddito tassabile quando una cripto-attività esce dal tuo patrimonio in cambio di qualcosa di diverso: vendita in euro o in altra valuta, pagamento di un bene o di un servizio, scambio con un token di natura diversa. Lo scambio tra cripto con le stesse caratteristiche e funzioni, per esempio bitcoin contro ether o un NFT contro un altro NFT, non è fiscalmente rilevante: il costo della cripto ricevuta è quello della cripto ceduta (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR; Circolare 30/E/2023, par. 3.1). Il trasferimento tra due wallet tuoi non è una cessione.

Le operazioni che contano

OperazioneRilevante?Perché
Vendita di bitcoin in euro su Binance, Coinbase o KrakenSìcessione a titolo oneroso
Scambio bitcoin (BTC) contro ether (ETH) o Solana (SOL)Nostesse caratteristiche e funzioni
Scambio di bitcoin con USDT, USDC o una stablecoin in euroSìla stablecoin agganciata a una valuta è moneta elettronica (Circolare 30/E/2023)
Conversione tra euro e stablecoin in euro MiCA, e rimborso al valore nominaleNoesclusa dall’art. 1, comma 28, L. 199/2025
Acquisto di un NFT pagando in criptoSìpermuta tra token di natura diversa
Pagamento di beni o servizi in cripto, anche con cartaSìcessione a titolo oneroso
Staking, lending, airdrop, cashback in criptoSìproventi da detenzione, tassati senza deduzioni (art. 68, comma 9-bis, TUIR)
Furto o smarrimento delle chiaviNonon genera una perdita deducibile (Circolare 30/E/2023)

La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo (o il valore normale della cripto ricevuta) e il costo di acquisto, che devi documentare con elementi certi e precisi: senza documenti il costo è zero e si tassa tutto l’incasso (art. 68, comma 9-bis, TUIR). Il costo si individua con il metodo LIFO: si considerano cedute per prime le cripto acquistate più di recente. Se ti sono rubate le cripto o hai perso l’accesso al wallet, leggi cosa fare in caso di furto o smarrimento del wallet.

Aliquote 2026: cosa paga il 33% e cosa resta al 26%

Il 33% vale per le cripto-attività in senso stretto: bitcoin, ether, altcoin, NFT, token di piattaforme e le stablecoin in dollari. Molti strumenti che “sanno di cripto” non sono però cripto-attività per il fisco e restano al 26%, perché rientrano in altre categorie di redditi diversi: i derivati nella lettera c-quater e le azioni nelle lettere c e c-bis dell’art. 67 TUIR (Circolare 30/E/2023, par. 3.1). La differenza non è solo di aliquota: cambia anche la sezione del quadro RT (o T) in cui si dichiarano e con quali minusvalenze si compensano.

StrumentoAliquota 2026Categoria e riferimento
Bitcoin, ether, altcoin, NFT, token33%cripto-attività, lett. c-sexies (art. 1, c. 24, L. 207/2024)
Stablecoin in dollari (USDT, USDC)33%cripto-attività: non sono token in euro
Stablecoin in euro conformi al MiCA (token di moneta elettronica)26%art. 1, c. 28, L. 199/2025: anche i proventi da detenzione, es. staking
Futures perpetui, futures e CFD su cripto26%derivati, lett. c-quater (Circolare 30/E/2023)
Azioni tokenizzate offerte come strumenti finanziari (security token, xStocks su piattaforme MiFID)26% (nostra lettura, vedi sotto)strumenti finanziari, lett. c, c-bis o c-quater secondo la struttura (Circolare 30/E/2023)
ETF, ETP ed ETN su bitcoin o ether26%titoli quotati, non cripto-attività

Attenzione al caso delle stablecoin in euro: comprare una stablecoin in euro con euro e rimborsarla in euro non è tassato, ma vendere bitcoin per una stablecoin in euro sì, al 33% sulla plusvalenza del bitcoin. L’agevolazione riguarda solo i token “il cui valore è stabilmente ancorato all’euro” con riserve in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione Europea; prima di contare sul 26% verifica che il token sia davvero un token di moneta elettronica conforme al MiCA. Le plusvalenze delle diverse categorie vanno nelle rispettive sezioni delle plusvalenze da dichiarare nel quadro RT (o T del 730), dove le minusvalenze su derivati e azioni si compensano tra loro ma non con quelle cripto; leggi anche come sfruttare le minusvalenze da criptovalute.

Sulle azioni tokenizzate, come gli xStocks disponibili su Kraken, non c’è ancora un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. La nostra lettura, basata su MiCA (che esclude gli strumenti finanziari), MiFID II (che include quelli emessi su blockchain) e la Circolare 30/E, è che i token offerti in Europa da un operatore autorizzato MiFID vadano trattati come strumenti tradizionali al 26%, con lo spazio interpretativo che una materia nuova comporta. Il tema merita un approfondimento a sé, che pubblicheremo a breve.

Quadro RW, imposta dello 0,2% e ISEE

Chi possiede cripto-attività deve compilare ogni anno il quadro RW del Modello Redditi o il quadro W del 730, anche se non ha venduto nulla e anche se il conto è in perdita (art. 4 DL 167/1990, come modificato dalla L. 197/2022). L’obbligo vale per le cripto su exchange esteri, su exchange italiani e nei wallet personali, un rigo per ogni portafoglio o conto, perché il monitoraggio riguarda il possesso della cripto-attività, non il luogo in cui si trova; l’unica eccezione è il caso in cui un intermediario italiano in regime amministrato applichi lui le imposte (Circolare 30/E/2023, par. 3.4). Sul valore a fine anno si paga l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% (art. 19, comma 18, DL 201/2011, come modificato dalla L. 197/2022), salvo che la trattenga un intermediario italiano come imposta di bollo. Trovi le regole generali nella guida al monitoraggio fiscale delle cripto nel quadro RW e, se usi il 730, nel quadro W per chi presenta il 730.

Dal 2026 le criptovalute sono inserite espressamente nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE (art. 1, comma 32, L. 199/2025): vanno quindi indicate nella DSU come i conti correnti e i titoli.

DAC8 e controlli: cosa sa il fisco

Con il D.Lgs. 194/2025, in vigore dal 6 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la direttiva DAC8: gli exchange e gli altri prestatori di servizi su cripto-attività devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei clienti e, per ogni cripto-attività, i totali annuali di acquisti, vendite, permute, pagamenti e trasferimenti. La prima comunicazione, sui dati del 2026, va trasmessa entro il 30 giugno 2027 e il primo scambio tra i fisci europei è previsto entro il 30 settembre 2027. Significa che la dichiarazione cripto 2027 è la prima che il fisco può confrontare con i dati degli exchange, anche esteri. Trovi i dettagli nell’articolo sullo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività.

Le scadenze restano quelle ordinarie: imposte entro il 30 giugno 2027 (o entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%), Modello Redditi entro il 31 ottobre 2027 e 730 entro il 30 settembre 2027. Chi non ha dichiarato gli anni passati può ancora rimediare con il ravvedimento operoso, prima che arrivino le lettere di compliance basate sui nuovi dati.

Esempio di calcolo con il 33%

Marco ha comprato 1 BTC nel 2024 a 40.000 euro e 0,5 BTC a febbraio 2026 a 60.000 euro (quindi 30.000 euro per 0,5 BTC). A ottobre 2026 vende 0,5 BTC a 80.000 euro per BTC, incassando 40.000 euro. Con il LIFO si considerano venduti i 0,5 BTC comprati per ultimi, costati 30.000 euro: la plusvalenza è di 10.000 euro e l’imposta del 33% è di 3.300 euro. Nello stesso anno ha ricevuto 500 euro di ricompense da staking: sono proventi da detenzione tassati al 33% senza deduzioni, cioè 165 euro. Se avesse chiuso in perdita un future perpetuo su bitcoin, quella minusvalenza finirebbe tra i derivati al 26% e non ridurrebbe i 10.000 euro di plusvalenza cripto.

A fine anno Marco possiede ancora 1 BTC: lo indica nel quadro RW (o W) al valore del 31 dicembre 2026 e paga lo 0,2% su quel valore.

Tasse Trading si occupa proprio di questo.

Dal 2011 elaboriamo i report dei broker esteri per investitori e trader italiani: importiamo i movimenti di Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com e degli altri exchange, calcoliamo plusvalenze e proventi con il LIFO distinguendo cripto al 33%, stablecoin in euro, derivati e azioni tokenizzate al 26%, e ti consegniamo i facsimili dei quadri RT e RW (o T e W del 730) con l’imposta dello 0,2% già calcolata. Seleziona il tuo exchange per un preventivo gratuito.

Domande frequenti sulla dichiarazione cripto 2027

Devo dichiarare le criptovalute anche se nel 2026 ho perso soldi?
Sì. Il quadro RW (o W del 730) e l’imposta dello 0,2% sul valore delle cripto-attività sono dovuti per il semplice possesso, anche se il conto è in perdita. Le minusvalenze vanno comunque indicate nel quadro RT (o T), perché solo così si possono usare nei quattro anni successivi (art. 68, comma 9-bis, TUIR).

Lo scambio tra BTC ed ETH si tassa?
No. La permuta tra cripto-attività con le stesse caratteristiche e funzioni, come lo scambio di una cripto-valuta con un’altra, non è un’operazione fiscalmente rilevante (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR; Circolare 30/E/2023). Si paga quando si vende in euro, si paga un bene o un servizio o si converte in una stablecoin agganciata a una valuta.

USDT e USDC sono tassate al 26% o al 33%?
Al 33%. L’aliquota del 26% vale solo per i token di moneta elettronica denominati in euro e conformi al regolamento MiCA; le stablecoin in dollari come USDT e USDC restano cripto-attività ordinarie (art. 1, comma 28, L. 199/2025).

Le azioni tokenizzate come gli xStocks di Kraken sono cripto-attività?
Secondo la nostra lettura no, se sono offerte in Europa da un operatore autorizzato MiFID: in quel caso si tassano come strumenti tradizionali al 26%. Manca però un chiarimento ufficiale e il tema resta interpretativo.

I futures perpetui e i CFD sulle cripto pagano il 33%?
No. Sono contratti derivati: i loro redditi rientrano nella lettera c-quater dell’art. 67 TUIR e sono tassati al 26%, da indicare nella sezione dei derivati del quadro RT (o T), non in quella delle cripto-attività (Circolare 30/E/2023, par. 3.1).

Posso dichiarare le cripto con il modello 730?
Sì. Dal modello 730/2025 esistono il quadro T per le plusvalenze e il quadro W per il monitoraggio e l’imposta sul valore delle cripto-attività, quindi anche chi ha solo redditi da lavoro dipendente o pensione può usare il 730 senza passare al Modello Redditi.

Esiste ancora la franchigia di 2.000 euro?
No. La franchigia valeva per i redditi 2023 e 2024 ed è stata eliminata dal 1° gennaio 2025 (art. 1, commi 23-25, L. 207/2024). Dal 2026 ogni euro di plusvalenza o provento da cripto-attività è tassato, al 33% o al 26% secondo il tipo di token.

Riferimenti normativi e di prassi

  • Art. 67, comma 1, lett. c-sexies, e art. 68, comma 9-bis, TUIR (cripto-attività come redditi diversi, permute non rilevanti, calcolo e minusvalenze), introdotti dall’art. 1, commi 126-127, L. 197/2022
  • Art. 67, comma 1, lett. c, c-bis e c-quater, TUIR (azioni e derivati, anche su sottostante cripto)
  • Art. 1, commi 23-25, L. 207/2024 (eliminazione della franchigia dal 2025, aliquota al 33% dal 2026)
  • Art. 1, commi 28 e 32, L. 199/2025 (token di moneta elettronica in euro al 26%, cripto nell’ISEE)
  • Art. 4 DL 167/1990 e art. 19, comma 18, DL 201/2011, come modificati dall’art. 1, commi 129-146, L. 197/2022 (quadro RW e imposta sul valore delle cripto-attività)
  • D.Lgs. 194/2025 (recepimento della direttiva DAC8) e provvedimento Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2026 (scadenze delle comunicazioni)
  • Reg. UE 2023/1114 (MiCA), art. 2, par. 4; Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), Allegato I, sezione C, come modificato dal Reg. UE 2022/858 (strumenti finanziari emessi su registro distribuito)
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023 (cripto-attività, stablecoin, strumenti finanziari digitali, derivati, staking, quadro RW)

Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 29 ottobre 2026, anno d’imposta 2026 (modello Redditi PF 2027, in attesa delle istruzioni definitive).

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.

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