Lista Paesi White List

Febbraio 3, 2024

Elenco dei Paesi White List per Investimenti Esterni: Garanzia di Trasparenza e Scambio di Informazioni

 

L’elenco dei paesi inclusi nella cosiddetta “white list”, ovvero la lista bianca, rappresenta quelle giurisdizioni riconosciute per il loro elevato standard di trasparenza e cooperazione nello scambio di informazioni finanziarie con l’Italia. Tale lista è definita dal Decreto Ministeriale del 4 settembre 1996, con successive modifiche, e include oltre 120 paesi che soddisfano i criteri richiesti per garantire un’adeguata condivisione di dati finanziari a scopi fiscali.

Quali Paesi Sono Inclusi nella White List Italiana?

Questi paesi, definiti da un decreto del Ministero delle Finanze italiano, si impegnano a garantire uno scambio di informazioni finanziarie che rispetta alti standard internazionali di compliance. L’appartenenza a questa lista si traduce in benefici diretti per gli investitori, in termini di minori obblighi di monitoraggio fiscale sugli investimenti detenuti in tali giurisdizioni. Questo elenco viene aggiornato annualmente per riflettere le nuove adesioni o eventuali esclusioni basate sulla reale collaborazione nello scambio di dati.

Vantaggi Fiscali e Semplificazioni Legate alla White List

Essere parte della white list significa che una giurisdizione offre garanzie sufficienti riguardo allo standard di scambio di informazioni finanziarie con l’Italia, facilitando una maggiore compliance internazionale. Questo status contrasta direttamente con le cosiddette “black list”, elenchi di paesi considerati non collaborativi sotto il profilo dello scambio di informazioni e della trasparenza fiscale, che comportano maggiori oneri e controlli per gli investitori.

Differenze Tra Paesi White List e Black List

La distinzione tra paesi della white list e quelli della black list risiede principalmente nella loro capacità di garantire trasparenza e cooperazione nello scambio di informazioni finanziarie. Mentre i paesi della white list soddisfano gli standard richiesti, quelli della black list vengono identificati come non collaborativi, influenzando così la gestione degli investimenti esteri e le decisioni relative alla residenza fiscale.

Trasparenza Internazionale e Scambio di Informazioni: Un Obiettivo Globale

La trasparenza e lo scambio di informazioni hanno acquisito importanza cruciale nell’ambito fiscale internazionale, con iniziative come la FATCA negli Stati Uniti e lo standard CRS dell’OCSE che mirano a migliorare la cooperazione globale. L’Unione Europea ha seguito questa tendenza, adottando normative che ampliano la cooperazione amministrativa e lo scambio di dati, segnando un passo importante verso una maggiore trasparenza fiscale a livello mondiale.

Semplificazioni per gli Investitori: Il Quadro RW

Grazie all’inclusione in questa lista, per gli investitori si aprono semplificazioni specifiche nella compilazione del quadro RW, parte della dichiarazione dei redditi italiana, relativo al monitoraggio delle attività finanziarie detenute all’estero. La partecipazione in società estere residenti in paesi della white list richiede la sola indicazione del valore e della percentuale di partecipazione, a differenza di quanto necessario per i paesi non inclusi, dove si richiede un dettaglio maggiore.

In conclusione, l’appartenenza alla white list di un paese offre vantaggi significativi sotto il profilo della trasparenza fiscale e della semplificazione degli adempimenti per gli investitori, rafforzando il contesto internazionale di cooperazione e scambio di informazioni.

 

Il Tuo Conto eToro e l’Imposta Cripto

Febbraio 3, 2024

Il Tuo Conto eToro e l’Imposta sulle Cripto Attività

A seguito della nostra recente comunicazione riguardante l’imposta cripto, abbiamo ricevuto numerose domande da parte dei clienti con conto eToro, in particolare:
Queste sono questioni rilevanti e, per questo motivo, desideriamo offrire alcuni chiarimenti essenziali su tre concetti finanziari: l’Imposta di Bollo, l’IVAFE e l’Imposta Cripto.
  • Imposta di Bollo: Questa imposta è a carico dell’intermediario italiano per i rapporti finanziari detenuti in Italia.
  • L’IVAFE Imposta di Bollo: Questa imposta è a carico dell’intermediario italiano per i rapporti finanziari detenuti in Italia.
  • L’imposta cripto: Funziona in modo simile all’IVAFE ma è applicata alle criptovalute per le quali non è stata versata l’imposta di bollo in Italia.
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Imposta di bollo, IVAFE e Imposta Cripto Sono le tre imposte equivalenti?

Sì, benché la metodologia di calcolo differisca, tutte e tre le imposte mirano allo stesso scopo e prevedono un’aliquota dello 0,2% sul valore delle attività, calcolato in base al periodo di possesso.

Se possiedo un conto eToro, devo pagare sia l’IVAFE che l’Imposta Cripto? 

– La risposta è sì se detieni sia criptovalute che azioni o contanti. Tuttavia, l’importo totale da pagare non sarà la somma delle due imposte: il nostro software specifico calcolerà l’imposta cripto dovuta sulle tue cripto-attività e l’IVAFE sul valore residuo delle altre attività finanziarie.Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare il nostro sito web o a contattarci tramite chat dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00, per assistenza sul servizio e sulla fiscalità relativa al tuo conto eToro.

 

SANATORIA CRIPTOVALUTE: L’ISTANZA DI EMERSIONE

Febbraio 3, 2023

COME REGOLARIZZARE LE PROPRIE CRIPTO-ATTIVITA’ AGLI OCCHI DEL FISCO

 

La legge di bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha introdotto la possibilità, per il contribuente, di regolarizzare la propria posizione fiscale, relativamente al possesso di monete virtuali, attraverso l’istituto dell’istanza di emersione (per tutte le altre novità introdotte consulta il nostro articolo).

Infatti, ai contribuenti che non hanno dichiarato il possesso di cripto-attività fino al 31/12/2021 e che non possono utilizzare il sistema del ravvedimento operoso per integrare/modificare le dichiarazioni, la nuova normativa permette di presentare una particolare istanza (istanza di emersione) al fine di sanare la propria posizione col Fisco italiano.

Le strade possibili da percorrere per regolarizzare le cripto

E’ utile fare subito un distinguo in merito alle strade che il contribuente può percorrere: se un contribuente non ha dichiarato le sue cripto-attività e non ha mai presentato alcuna dichiarazione anche di altri eventuali redditi posseduti (es. non ha mai presentato la dichiarazione 730, quindi il caso di omessa dichiarazione) per regolarizzare la sua posizione ha soltanto una via obbligata: presentare l’istanza di emersione.

Al contrario, se un contribuente non ha dichiarato le sue cripto-attività ma ha presentato una dichiarazione dei redditi (es. dichiarazione 730), per far emergere la detenzione delle sue cripto, potrà presentare l’istanza di emersione oppure presentare le dichiarazioni integrative con il ravvedimento operoso. 

L’istanza di emersione

Fatta questa necessaria premessa, passiamo a vedere nel dettaglio l’istituto dell’istanza di emersione.

Il comma 138 all’articolo 1 della Legge 197/2023 recita che “i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. E’ prevista la dicitura “possono” perché, come abbiamo scritto in premessa, il contribuente potrebbe decidere di percorrere la via del ravvedimento operoso laddove avesse presentato una dichiarazione dei redditi.
Si segnala che l’Agenzia delle entrate ancora non ha provveduto a pubblicare il modello col quale presentare l’istanza.

Due possibili scenari per far emergere le proprie cripto al Fisco

Statuito ciò la norma contempla due scenari: il contribuente che ha realizzato redditi e colui che, invece, non ha realizzato redditi o plusvalenze.
Nel caso in cui non siano state realizzate plusvalenze, il legislatore offre la possibilità di regolarizzarsi presentando l’istanza e contestualmente versare, a titolo di sanzione per l’omessa indicazione, lo 0.5% per ciascun anno sul valore finale delle attività non dichiarate (comma 139).

Alternativamente, per chi ha realizzato plusvalenze si potrà sanare la propria posizione relativamente alla detenzione di criptovalute presentando l’istanza e congiuntamente versare un’imposta sostitutiva nella misura del 3.5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo, e una sanzione pari allo 0.5% per ciascun anno del predetto valore (quindi un 4% complessivo). Si evidenzia come la norma sia poco chiara sulla quantificazione del valore sul quale si dovrà eventualmente andare a pagare il 4% (es. se sono da considerare anche i prelievi effettuati o meno). Sarà il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a indicare contenuto, modalità, termini di presentazione e modalità di attuazione dell’istanza (comma 141).

Rimaniamo in attesa fiduciosi che suddetto provvedimento possa sciogliere i dubbi ad oggi ancora presenti.
Non appena avremo maggiori informazioni saremo in grado di poterti aiutare.

 

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