SANATORIA CRIPTOVALUTE: L’ISTANZA DI EMERSIONE

Febbraio 3, 2023

COME REGOLARIZZARE LE PROPRIE CRIPTO-ATTIVITA’ AGLI OCCHI DEL FISCO

 

La legge di bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, ha introdotto la possibilità, per il contribuente, di regolarizzare la propria posizione fiscale, relativamente al possesso di monete virtuali, attraverso l’istituto dell’istanza di emersione (per tutte le altre novità introdotte consulta il nostro articolo).

Infatti, ai contribuenti che non hanno dichiarato il possesso di cripto-attività fino al 31/12/2021 e che non possono utilizzare il sistema del ravvedimento operoso per integrare/modificare le dichiarazioni, la nuova normativa permette di presentare una particolare istanza (istanza di emersione) al fine di sanare la propria posizione col Fisco italiano.

Le strade possibili da percorrere per regolarizzare le cripto

E’ utile fare subito un distinguo in merito alle strade che il contribuente può percorrere: se un contribuente non ha dichiarato le sue cripto-attività e non ha mai presentato alcuna dichiarazione anche di altri eventuali redditi posseduti (es. non ha mai presentato la dichiarazione 730, quindi il caso di omessa dichiarazione) per regolarizzare la sua posizione ha soltanto una via obbligata: presentare l’istanza di emersione.

Al contrario, se un contribuente non ha dichiarato le sue cripto-attività ma ha presentato una dichiarazione dei redditi (es. dichiarazione 730), per far emergere la detenzione delle sue cripto, potrà presentare l’istanza di emersione oppure presentare le dichiarazioni integrative con il ravvedimento operoso. 

L’istanza di emersione

Fatta questa necessaria premessa, passiamo a vedere nel dettaglio l’istituto dell’istanza di emersione.

Il comma 138 all’articolo 1 della Legge 197/2023 recita che “i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. E’ prevista la dicitura “possono” perché, come abbiamo scritto in premessa, il contribuente potrebbe decidere di percorrere la via del ravvedimento operoso laddove avesse presentato una dichiarazione dei redditi.
Si segnala che l’Agenzia delle entrate ancora non ha provveduto a pubblicare il modello col quale presentare l’istanza.

Due possibili scenari per far emergere le proprie cripto al Fisco

Statuito ciò la norma contempla due scenari: il contribuente che ha realizzato redditi e colui che, invece, non ha realizzato redditi o plusvalenze.
Nel caso in cui non siano state realizzate plusvalenze, il legislatore offre la possibilità di regolarizzarsi presentando l’istanza e contestualmente versare, a titolo di sanzione per l’omessa indicazione, lo 0.5% per ciascun anno sul valore finale delle attività non dichiarate (comma 139).

Alternativamente, per chi ha realizzato plusvalenze si potrà sanare la propria posizione relativamente alla detenzione di criptovalute presentando l’istanza e congiuntamente versare un’imposta sostitutiva nella misura del 3.5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo, e una sanzione pari allo 0.5% per ciascun anno del predetto valore (quindi un 4% complessivo). Si evidenzia come la norma sia poco chiara sulla quantificazione del valore sul quale si dovrà eventualmente andare a pagare il 4% (es. se sono da considerare anche i prelievi effettuati o meno). Sarà il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate a indicare contenuto, modalità, termini di presentazione e modalità di attuazione dell’istanza (comma 141).

Rimaniamo in attesa fiduciosi che suddetto provvedimento possa sciogliere i dubbi ad oggi ancora presenti.
Non appena avremo maggiori informazioni saremo in grado di poterti aiutare.

 

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