In breve: le azioni tokenizzate in senso proprio, cioè azioni emesse da una società direttamente su blockchain, per l’Agenzia delle Entrate sono strumenti finanziari a tutti gli effetti e si tassano al 26% come le azioni normali. I token “azione” che trovi su Kraken, Bitpanda o in un wallet sono un’altra cosa: non li emette la società quotata e non danno diritti di socio. Il fatto che per essere offerti in Europa servano una licenza MiFID e un prospetto li porta verso gli strumenti finanziari tradizionali, tassati al 26%, e non verso le cripto-attività al 33%, con una conseguenza importante: comprarli con le criptovalute, che siano bitcoin (BTC), ethereum (ETH), solana (SOL) o ripple (XRP), è una vendita di criptovalute, quindi un’operazione tassabile.
Il tema è nuovo e manca un chiarimento ufficiale sui prodotti in commercio. Lo spiega il team di Tasse Trading che dal 2011 elabora i report dei broker esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi (o M, T, D e W del 730).

Azioni emesse su blockchain o token che ne replicano il prezzo: per il fisco non sono la stessa cosa.
Azioni tokenizzate: cosa dice l’Agenzia delle Entrate
La Circolare 30/E del 27 ottobre 2023 è chiara, ma parla di una cosa precisa: le azioni emesse in forma digitale dalla società stessa, possibili in Italia dal 2023 (DL 25/2023). Per questi titoli l’Agenzia scrive che «ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari digitali si applicano le disposizioni sui redditi di capitale di cui all’articolo 44 del Tuir e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies)» e che «con riferimento a tali strumenti non trova applicazione la citata lettera c-sexies)», cioè la categoria delle cripto-attività (par. 1.3). Più avanti aggiunge che «qualora siano emesse azioni o quote di società sotto forma di cripto-attività, la rappresentazione digitale delle stesse non è idonea a modificare la natura giuridica del contratto di società» e che i security token «che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla MiFID II» sono «a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente» (par. 3.1).
I token “azione” di Kraken, Bitpanda e delle blockchain sono diversi
Gli xStocks su Kraken, i token azionari su Bitpanda o quelli custoditi in un wallet Ledger non sono azioni emesse dalla società quotata. Li emette un soggetto terzo, che compra le azioni reali e le mette in una società veicolo, e il token replica il prezzo: non vota in assemblea e il dividendo arriva come aumento del saldo in token, non come dividendo della società. Non rientrano quindi nella definizione stretta della circolare, e per loro un chiarimento dell’Agenzia non c’è ancora. L’ESMA però si è espressa sulla sostanza: nelle linee guida del 17 dicembre 2024 sulla qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari ha stabilito che la tecnologia non cambia la natura di uno strumento e che un token che replica sinteticamente un sottostante può essere un derivato; il 1° settembre 2025 ha descritto le azioni tokenizzate come strumenti «che tipicamente non conferiscono diritti di azionista», riconducibili a derivati garantiti da azioni detenute tramite veicoli; il 24 febbraio 2026, sui futures perpetui offerti dagli exchange, ha chiarito che il nome commerciale è irrilevante e che si tratta di CFD soggetti alla MiFID II. Una presa di posizione altrettanto esplicita sulle azioni tokenizzate non c’è, ma la direzione è la stessa.
I fatti però portano verso lo strumento tradizionale. La MiFID II considera strumenti finanziari anche quelli emessi con tecnologia a registro distribuito (Allegato I, sezione C, come modificato dal Reg. UE 2022/858), e il MiCA esclude dal proprio campo «le cripto-attività qualificabili come strumenti finanziari» (art. 2, par. 4, Reg. UE 2023/1114). In Europa questi token sono offerti da società di investimento autorizzate MiFID con un prospetto da strumento finanziario: chi li vende li tratta come strumenti tradizionali. Il fatto che questi token abbiano bisogno di una licenza MiFID per essere offerti in Europa sposta la loro qualificazione verso lo strumento finanziario tradizionale, e per gli strumenti finanziari la circolare è esplicita: non rientrano tra le cripto-attività. Troverebbe quindi applicazione la tassazione al 26% prevista per gli strumenti finanziari tradizionali, con le relative regole di compensazione, e i redditi vanno nel quadro RT (o T del 730) dei redditi diversi insieme ad azioni e derivati, non nella sezione delle cripto. Resta uno spazio interpretativo: un token offerto fuori da una licenza MiFID, o senza prospetto, potrebbe essere letto come cripto-attività al 33%, e la scelta va documentata.
La conseguenza: comprarli con le criptovalute è un’operazione tassabile
Se questi token sono strumenti finanziari e non cripto-attività, lo scambio con una criptovaluta non è più una permuta tra beni “con le stesse caratteristiche e funzioni”, che la legge non tassa (art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR). È una vendita di criptovalute per comprare qualcosa di natura diversa, e vale per qualunque cripto usi per pagare: bitcoin (BTC), ethereum (ETH), solana (SOL), ripple (XRP) o una stablecoin come USDT. Esempio: compri 0,1 bitcoin a 5.000 euro e, quando vale 7.000 euro, lo scambi con un token che replica Micron Technology. In quel momento realizzi 2.000 euro di plusvalenza sulla criptovaluta, tassata al 33% dal 2026, anche se sul conto non è arrivato un euro. Da lì in poi il token segue le regole degli strumenti finanziari tradizionali: il guadagno o la perdita alla vendita, calcolati con il LIFO tra costo di acquisto e ricavo, vanno al 26%, e la minusvalenza non compensa le plusvalenze cripto. Il quadro completo delle regole del 2026 è nella guida alla dichiarazione cripto 2027; il nostro servizio è descritto nella pagina sulla dichiarazione delle criptovalute. Per le modalità di compilazione rimandiamo alle istruzioni del modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2.
Tasse Trading si occupa proprio di questo.
Dal 2011 elaboriamo i report dei broker e degli exchange esteri per investitori e trader italiani: distinguiamo cripto, stablecoin, derivati e token azionari, calcoliamo plusvalenze e minusvalenze con il LIFO nelle categorie giuste e ti consegniamo i facsimili dei quadri RT e RW (o T e W del 730). Seleziona il tuo exchange per un preventivo gratuito.
Riferimenti normativi e di prassi
- Art. 67, comma 1, lett. c, c-bis, c-quater e c-sexies, TUIR (azioni, derivati e cripto-attività come redditi diversi)
- DL 25/2023, artt. 2, 8 e 31 (strumenti finanziari in forma digitale; definizione di strumento finanziario nel TUF)
- Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), Allegato I, sezione C, come modificato dal Reg. UE 2022/858 (strumenti finanziari emessi su registro distribuito)
- Reg. UE 2023/1114 (MiCA), art. 2, par. 4 (esclusione degli strumenti finanziari)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 30/E del 27 ottobre 2023, par. 1.3 e 3.1 (strumenti finanziari digitali e security token)
- ESMA, Linee guida sulle condizioni e i criteri per la qualificazione delle cripto-attività come strumenti finanziari, 17 dicembre 2024 (ESMA75-453128700-1323); intervento della direttrice esecutiva Natasha Cazenave, Dubrovnik, 1° settembre 2025; Public Statement del 24 febbraio 2026 sui futures perpetui (ESMA35-243228190-8024)
- Istruzioni al modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2 (Quadro RT)
Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 3 novembre 2026, modello Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025).
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.
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