In breve: la tassazione di un conto trading estero in Italia si regge su due obblighi, validi per chiunque sia fiscalmente residente in Italia: dichiarare il conto nel quadro RW (o W del 730) per il monitoraggio fiscale e pagare l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività, e dichiarare i redditi che il conto ha prodotto nei quadri RT, RM e RL (o T, M e D). Con un broker estero sei in regime dichiarativo: il broker non trattiene nulla e il calcolo spetta a te. Le aliquote principali sono il 26% su plusvalenze, dividendi e interessi (33% sulle cripto dal 2026), il 12,5% sui titoli di Stato, l’IRPEF ordinaria su ETF non armonizzati, P2P e bonus. Le scadenze 2026: versamenti entro il 30 giugno (o il 30 luglio con lo 0,40%), 730 entro il 30 settembre, Modello Redditi entro il 31 ottobre.
Questa guida di Tasse Trading, lo studio che dal 2013 elabora i report dei broker esteri per investitori italiani e consegna i facsimili dei quadri RM, RT, RL e RW del Modello Redditi (o M, T, D e W del 730), è il punto di partenza per chi ha un conto presso Interactive Brokers, DEGIRO, eToro, Trading 212, Scalable Capital, Trade Republic, XTB, Binance, Coinbase, Kraken o qualsiasi altro intermediario estero: quando si dichiara, come funziona, dove va ogni strumento, quando si paga e cosa succede se si è dimenticato qualcosa.
I punti chiave
- Chi: ogni persona fisica fiscalmente residente in Italia con un conto, un dossier titoli o cripto-attività all’estero, anche senza aver venduto nulla nell’anno e anche se il conto è in perdita.
- Regime dichiarativo: con un broker estero sei tu a calcolare e versare le imposte (art. 5 D.Lgs. 461/1997); con una banca italiana in regime amministrato fa tutto l’intermediario.
- Monitoraggio: quadro RW (o W) con IVAFE dello 0,2% su titoli e conti trading (0,4% nei Paesi black list), 34,20 euro sui conti correnti oltre 5.000 euro di giacenza media, 0,2% sulle cripto; esonero solo per i conti correnti fino a 15.000 euro.
- Redditi: plusvalenze e minusvalenze nel quadro RT (o T) al 26%; dividendi e interessi nel quadro RM (o M) al 26% sul lordo; ETF non armonizzati, P2P e bonus nel quadro RL (o D) in IRPEF.
- Cripto: dal 2023 regime proprio (L. 197/2022): 26% sulle plusvalenze, 33% dal 2026, imposta sul valore dello 0,2%; prima del 2023 erano trattate come valute estere.
- Scadenze 2026: 30 giugno versamenti (o entro il 30 luglio con lo 0,40% in più), 30 settembre Modello 730, 31 ottobre Modello Redditi, 30 novembre secondo acconto.
- Hai dimenticato un anno? Il ravvedimento operoso riduce sensibilmente le sanzioni.
Cosa trovi in questa guida
Quando devi dichiarare il conto trading estero
Regime dichiarativo o amministrato
Quadro RW (o W): conti correnti, conti titoli e cripto con le relative soglie
Dove si tassa ogni strumento: la tabella completa
Cripto-attività: il regime dal 2023 e cosa valeva prima
Scadenze fiscali 2026
Se non hai dichiarato: il ravvedimento operoso
Perché Tasse Trading e cosa ti consegniamo
Domande frequenti
Quando devi dichiarare il conto trading estero
Sempre, se sei fiscalmente residente in Italia e hai un conto presso un intermediario con sede all’estero: la residenza fiscale, non la cittadinanza, è ciò che conta (art. 2 TUIR). Gli obblighi sono due e indipendenti tra loro. Il primo è il monitoraggio fiscale: il conto, il dossier titoli o il wallet vanno indicati nel quadro RW del Modello Redditi (o W del 730) con il loro valore, anche se nell’anno non hai fatto nessuna operazione, e su quel valore si pagano l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività (art. 4 DL 167/1990; art. 19 DL 201/2011). Il secondo è la dichiarazione dei redditi che il conto ha prodotto: plusvalenze, dividendi, interessi, cedole, proventi di ETF e cripto, ciascuno nel proprio quadro.
Non esiste una soglia sotto la quale un conto titoli o un conto cripto non va dichiarato: l’unico esonero riguarda i conti correnti e depositi che nell’anno non superano 15.000 euro, e solo se non è dovuta l’IVAFE. Un conto trading con cento euro di azioni va dichiarato. E va dichiarato anche un conto in perdita: “ho solo perso, quindi non dichiaro” è l’errore più comune. Il monitoraggio e l’IVAFE non dipendono dal risultato, e le minusvalenze dichiarate sono un credito da usare contro i guadagni dei quattro anni successivi; non dichiarandole si perdono.
Regime dichiarativo o amministrato
Con una banca o un broker con sede in Italia in regime amministrato (Fineco, Directa, Banca Sella, Trade Republic tramite la succursale italiana) l’intermediario fa da sostituto d’imposta: trattiene il 26% a ogni vendita in guadagno e a ogni dividendo, gestisce le minusvalenze nello zainetto fiscale e in dichiarazione non va indicato nulla (art. 6 D.Lgs. 461/1997). Con un broker estero sei in regime dichiarativo (art. 5 D.Lgs. 461/1997): incassi gli importi lordi e a fine anno devi ricostruire tu tutte le operazioni secondo le regole italiane, calcolare le imposte e versarle con il modello F24. È il caso di Interactive Brokers, DEGIRO, eToro, Trading 212, Scalable Capital, XTB, Freedom24 e di tutti gli exchange di criptovalute, da Binance, Coinbase, Kraken e Crypto.com fino ai wallet in autocustodia dove tieni Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) o altri token.
Il regime dichiarativo non è uno svantaggio in sé: le imposte si pagano una volta l’anno invece che a ogni operazione, le minusvalenze si compensano su tutti i conti e non solo all’interno di uno, e per alcuni redditi è possibile scegliere la tassazione ordinaria. Richiede però di fare bene i conti, perché i report dei broker esteri non sono fatti per il Fisco italiano: valute, LIFO, lordo frontiera e classificazione degli strumenti vanno ricostruiti.
Quadro RW (o W): conti correnti, conti titoli e cripto con le relative soglie
Il quadro RW (quadro W nel 730) serve a comunicare al Fisco le attività detenute all’estero e a calcolare le imposte patrimoniali. Per chi investe le attività sono tre, con regole e soglie diverse.
| Attività | Quando va dichiarata | Imposta | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Conto corrente o deposito estero (anche la liquidità di un conto trading, se il broker la tiene su un rapporto separato) | Se il valore massimo complessivo nell’anno supera 15.000 euro, oppure se la giacenza media supera 5.000 euro | IVAFE fissa di 34,20 euro per conto, dovuta solo con giacenza media oltre 5.000 euro | Art. 2 L. 186/2014; art. 19, c. 20, DL 201/2011; Circ. 28/E/2012 |
| Conto titoli e conto trading (azioni, ETF, obbligazioni, derivati, CFD) | Sempre, qualunque sia l’importo | IVAFE dello 0,2% sul valore al 31 dicembre, rapportato ai giorni; 0,4% se l’intermediario ha sede in un Paese black list | Art. 19, c. 20, DL 201/2011; L. 213/2023 |
| Cripto-attività (Bitcoin, Ethereum, Solana, stablecoin e altri token su exchange come Binance, Coinbase, Kraken, Crypto.com, o in un wallet in autocustodia) | Sempre, qualunque sia l’importo | Imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% sul valore al 31 dicembre | Art. 19, c. 18, DL 201/2011; L. 197/2022 |
Per ogni rapporto si indicano il tipo di attività, lo Stato dell’intermediario (con il codice Paese estero), la quota di possesso, i valori all’inizio e alla fine dell’anno in euro e i giorni di detenzione. Omettere il quadro RW costa dal 3% al 15% degli importi non dichiarati, il doppio nei Paesi black list (art. 5 DL 167/1990), oltre alle imposte non versate. Nel 730 le imposte del quadro W vengono calcolate nel prospetto 730-3 ma si versano con F24, non in busta paga.
Dove si tassa ogni strumento: la tabella completa
Il TUIR divide i redditi finanziari in due famiglie che non si mescolano. I redditi diversi (art. 67) sono i guadagni e le perdite da compravendita: si sommano tra loro, l’imposta si paga sul netto e le perdite si riportano per quattro anni. I redditi di capitale (art. 44) sono i frutti del capitale, dividendi e interessi: si tassano uno per uno al lordo, senza compensazioni. Questa tabella dice, strumento per strumento, dove va ogni reddito e quanto paga.
| Strumento e reddito | Categoria | Quadro | Aliquota |
|---|---|---|---|
| Azioni: plusvalenze e minusvalenze | Reddito diverso (art. 67, lett. c-bis) | RT (o T) | 26% sul netto |
| Azioni: dividendi esteri | Reddito di capitale (art. 44, lett. e) | RM (o M) | 26% sul lordo frontiera; ritenuta estera non recuperabile |
| Interessi sulla liquidità del conto, conti deposito | Reddito di capitale (art. 44, lett. a) | RM (o M) | 26%, con opzione per l’IRPEF |
| Obbligazioni: cedole | Reddito di capitale (art. 44, lett. a) | RM (o M) | 26%; 12,5% per titoli di Stato italiani ed esteri in white list |
| Obbligazioni: plusvalenze e minusvalenze | Reddito diverso (art. 67, lett. c-ter) | RT (o T) | 26%; aliquota effettiva 12,5% sui titoli di Stato white list |
| ETF armonizzati (UCITS): distribuzioni e guadagni alla vendita | Reddito di capitale (art. 44, lett. g) | RM (o M) | 26%; 12,5% sulla quota di titoli di Stato |
| ETF armonizzati e non armonizzati: perdite alla vendita | Reddito diverso (art. 67, lett. c-ter) | RT (o T) | Minusvalenza, compensabile con altri redditi diversi per 4 anni |
| ETF non armonizzati (es. USA): distribuzioni e guadagni | Reddito di capitale in tassazione ordinaria (art. 10-ter, c. 6, L. 77/1983) | RL (o D) | IRPEF progressiva; ritenuta estera recuperabile nel quadro CE |
| ETC ed ETN (es. oro) | Reddito diverso (art. 67; Ris. 72/E/2010) | RT (o T) | 26% sul netto, piena compensazione |
| Opzioni, futures, CFD, forex | Reddito diverso da derivati (art. 67, lett. c-quater) | RT (o T) | 26% sulla somma dei differenziali |
| Certificates: plusvalenze e cedole condizionate | Reddito diverso (art. 67, lett. c-ter e c-quinquies) | RT (o T) | 26% sul netto |
| Valute estere sul conto multivaluta: conversioni e prelievi | Reddito diverso (art. 67, lett. c-ter) | RT (o T) | 26%, solo se la giacenza complessiva in valuta ha superato 51.645,69 euro per 7 giorni lavorativi continui (art. 67, c. 1-ter) |
| Cripto-attività: plusvalenze, permute rilevanti, staking e altri proventi | Reddito diverso (art. 67, lett. c-sexies) | RT (o T), sezione cripto | 26% fino al 2025, 33% dal 2026; paniere di minusvalenze separato |
| Interessi da P2P lending estero | Reddito di capitale in tassazione ordinaria (art. 44, lett. a; Ris. 56/E/2020) | RL (o D) | IRPEF progressiva; ritenuta estera recuperabile nel quadro CE |
| Bonus del broker, premi di benvenuto, compensi da popular investor o copy trading | Reddito diverso da obblighi di fare o lavoro autonomo occasionale (art. 67, lett. l) | RL (o D) | IRPEF progressiva |
Le aliquote IRPEF sui redditi 2025 sono 23%, 35% e 43% più le addizionali; dal periodo d’imposta 2026 lo scaglione intermedio scende al 33% (L. 199/2025). Il 26% deriva dall’art. 3 DL 66/2014; le regole di calcolo (LIFO per titoli e valute, costo medio ponderato per i fondi, somma dei differenziali per i derivati, lordo frontiera per i dividendi) sono nell’art. 68 TUIR e nella prassi richiamata nelle singole guide.
Cripto-attività: il regime dal 2023 e cosa valeva prima
Dal 1° gennaio 2023 le cripto-attività hanno una disciplina propria, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) con la lettera c-sexies dell’art. 67 TUIR: plusvalenze da cessione, permute tra cripto con caratteristiche diverse (per esempio da Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) a una stablecoin come USDT o USDC) e proventi da detenzione come lo staking sono redditi diversi tassati con imposta sostitutiva, nel quadro RT (sezione dedicata) o T del 730. L’aliquota è il 26% per le operazioni fino al 31 dicembre 2025 e il 33% dal 1° gennaio 2026; la franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 2025 (L. 207/2024). Le minusvalenze cripto si compensano solo con plusvalenze cripto, per quattro anni. Il wallet o il conto sull’exchange va nel quadro RW con l’imposta sul valore dello 0,2%, e il costo di acquisto va documentato con elementi certi, altrimenti vale zero (art. 68, c. 9-bis). Le guide per Binance, Coinbase, Kraken e Crypto.com spiegano i documenti da scaricare da ciascun exchange.
Fino al 2022, in assenza di una norma specifica, l’Agenzia delle Entrate assimilava le criptovalute alle valute estere (Risoluzione 72/E del 2 settembre 2016): le plusvalenze erano imponibili solo se la giacenza complessiva dei wallet aveva superato i 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui nell’anno, con le regole dell’art. 67, c. 1-ter, e il monitoraggio nel quadro RW senza IVAFE. I proventi da staking, mining, airdrop e interessi su piattaforme di lending, invece, non erano plusvalenze da cessione e venivano tassati in IRPEF come redditi ordinari (quadro RL). Chi deve regolarizzare anni fino al 2022 ragiona ancora con quelle regole; dal 2023 contano solo le nuove.
Scadenze fiscali 2026
Per l’anno d’imposta 2025 le date che riguardano chi ha un conto trading estero sono queste (il dettaglio è nella pagina delle scadenze fiscali dei conti trading).
| Data | Adempimento |
|---|---|
| 30 giugno 2026 | Versamento con F24 del saldo delle imposte 2025 (imposta sostitutiva sulle plusvalenze, imposte sui redditi di capitale, IVAFE, imposta cripto, IRPEF) e del primo acconto |
| 30 luglio 2026 | Stesso versamento con la maggiorazione dello 0,40% |
| 30 settembre 2026 | Invio del Modello 730/2026 (quadri W, T, M, D) per chi può usarlo |
| 31 ottobre 2026 | Invio telematico del Modello Redditi PF 2026 (quadri RW, RT, RM, RL) |
| 30 novembre 2026 | Secondo acconto, quando dovuto |
Il momento giusto per iniziare è l’arrivo del report annuale del broker, di solito tra gennaio e marzo: lascia il tempo di recuperare documenti mancanti e di versare al 30 giugno senza maggiorazioni.
Se non hai dichiarato: il ravvedimento operoso
Un conto estero dimenticato per uno o più anni non è una situazione senza uscita. Con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) si presenta la dichiarazione integrativa per ogni anno mancante, si versano le imposte con interessi e le sanzioni ridotte, in misura che cresce con il tempo trascorso. Conviene muoversi prima di ricevere una lettera di compliance dell’Agenzia delle Entrate: dal 2017 il Fisco italiano riceve ogni anno, in automatico, i dati dei conti esteri tramite lo scambio di informazioni CRS (Common Reporting Standard, direttiva DAC2) e dal 2026 riceve anche i dati delle cripto-attività detenute sugli exchange con la direttiva DAC8, in vigore dal 1° gennaio 2026 (prime comunicazioni nel 2027 sui dati del 2026; vedi anche tasse crypto e controlli DAC8). Dopo la contestazione il ravvedimento non è più possibile e si applicano le sanzioni piene, dal 3% al 15% dell’importo non monitorato (il doppio nei Paesi black list) più quelle sulle imposte non versate.
Perché Tasse Trading e cosa ti consegniamo
I report dei broker esteri non sono fatti per la dichiarazione italiana: arrivano in valuta, con criteri di calcolo diversi (FIFO invece di LIFO, netto invece di lordo), senza distinguere ETF armonizzati e non, con dividendi, interessi e rettifiche mescolati. Dal 2013 facciamo esattamente questo lavoro di rielaborazione: oltre 140.000 conti elaborati ogni anno su più di cento broker ed exchange, con il primo software in Italia sviluppato apposta per la fiscalità dei conti esteri, scelto dai principali broker, e processi di qualità costruiti su un percorso ISO 9001:2015. Tasse Trading è partner fiscale ufficiale di DEGIRO, tax provider di Interactive Brokers, partner commerciale di eToro, ProRealTime e iBroker, e lavora in affiliazione con studi di commercialisti, CAF e community italiane di trader. I nostri report di calcolo hanno ricevuto un giudizio di conformità favorevole da parte di una società di revisione Big Four, e il servizio è coperto da un’assicurazione professionale fino a 500.000 euro in caso di errori.
La differenza rispetto a chi offre un servizio self service, dove sei tu a caricare i file e a interpretare il risultato, è che il nostro è un servizio professionale fatto di persone: specialisti che elaborano conti esteri da anni, controllano ogni report, risolvono i casi anomali (trasferimenti tra conti, operazioni societarie, strumenti non classificati) e restano disponibili in chat, telefono ed email prima, durante e dopo la consegna. Siamo un’azienda di elaborazione dati composta da esperti fiscali: non facciamo consulenza finanziarie e non trasmettiamo la dichiarazione, ma prepariamo tutto quello che serve a te, al tuo commercialista o al CAF per farlo senza errori.
Cosa ricevi con l’elaborazione del conto:
- Il facsimile precompilato del Modello Redditi PF (quadri RW, RT, RM, RL) oppure del Modello 730 (quadri W, T, M, D), a tua scelta, con tutti i righi già valorizzati e pronti da copiare nella dichiarazione.
- Il calcolo delle imposte: imposta sostitutiva sulle plusvalenze, imposte sui redditi di capitale, IVAFE e imposta sulle cripto-attività, con le minusvalenze compensate e quelle residue da riportare.
- Il report di calcolo: il prospetto analitico di ogni operazione (corrispettivi, costi, cambi, commissioni, risultato), cioè il documento che l’Agenzia delle Entrate può chiedere e che il tuo commercialista usa per verificare i numeri.
Il preventivo è gratuito e dipende dal broker e dal volume di operazioni; l’elaborazione viene consegnata in pochi giorni dal pagamento.
Hai un conto trading o un exchange estero da dichiarare?
Seleziona il tuo broker: in pochi secondi hai il preventivo, poi ci invii i report e ricevi il facsimile dei quadri, il calcolo delle imposte e il report di calcolo pronti per la dichiarazione.
Domande frequenti sulla tassazione del conto trading
Devo dichiarare il conto trading estero se non ho venduto nulla?
Sì. Il monitoraggio nel quadro RW (o W) e l’IVAFE sono dovuti per il solo fatto di detenere il conto, anche senza operazioni. Non si dichiarano i redditi, che non ci sono, ma il conto sì.
Ho un conto in perdita: devo dichiararlo?
Sì. Il quadro RW (o W) e l’IVAFE sono dovuti indipendentemente dal risultato, e le minusvalenze vanno dichiarate nel quadro RT (o T) nell’anno in cui si formano: sono un credito fiscale che compensa i guadagni dei quattro anni successivi, ma solo se dichiarate. Non dichiarare un conto in perdita significa rischiare le sanzioni sul monitoraggio e perdere le minusvalenze.
Quanto si paga di tasse su un conto trading estero?
Il 26% sulle plusvalenze nette da azioni, derivati, CFD e obbligazioni, il 26% su dividendi e interessi (12,5% sui titoli di Stato), il 26% sulle cripto (33% dal 2026), l’IRPEF su ETF non armonizzati, P2P e bonus, più l’IVAFE dello 0,2% sul valore del conto.
Il broker estero mi ha già trattenuto le tasse: devo dichiarare?
Sì. Una ritenuta applicata all’estero (per esempio il 15% USA sui dividendi) è l’imposta del Paese di origine, non quella italiana. Il 26% italiano va comunque pagato in dichiarazione, sull’importo lordo.
Posso usare il 730 per il conto trading?
Sì, dal 730/2024: i quadri W, T, M e D riproducono i quadri RW, RT, RM e RL del Modello Redditi. Le imposte risultanti si versano con F24, non in busta paga.
Le minusvalenze su un conto si compensano con le plusvalenze su un altro?
Sì, in regime dichiarativo tutti i redditi diversi si sommano in un unico quadro RT, su tutti i conti esteri. Non si compensano invece con dividendi e interessi, e le minusvalenze cripto restano in un paniere separato.
Ho un conto estero da anni e non l’ho mai dichiarato: cosa faccio?
Ravvedimento operoso per ogni anno mancante, prima che arrivi una lettera di compliance: dichiarazioni integrative, imposte con interessi e sanzioni ridotte. Elaboriamo anche gli anni precedenti.
Tasse Trading invia la dichiarazione per me?
No. Consegniamo il facsimile precompilato, il calcolo delle imposte e il report di calcolo; l’invio lo fai tu, il tuo commercialista o il CAF, oppure tramite il servizio di invio telematico del nostro studio partner.
Riferimenti normativi e di prassi
- Art. 2, 44, 67 e 68 TUIR (residenza fiscale, redditi di capitale, redditi diversi, determinazione delle plusvalenze); art. 10-ter L. 77/1983 (ETF)
- Art. 5 e 6 D.Lgs. 461/1997 (regime dichiarativo e amministrato); art. 3 DL 66/2014 (aliquota 26%)
- Art. 4 e 5 DL 167/1990 e art. 2 L. 186/2014 (monitoraggio fiscale, sanzioni, esonero conti fino a 15.000 euro); art. 19, c. 18 e 20, DL 201/2011 (imposta cripto e IVAFE); L. 213/2023 (IVAFE 0,4% nei Paesi black list); Circolare 28/E/2012
- L. 197/2022 e L. 207/2024 (cripto-attività: regime dal 2023, aliquota 33% dal 2026, abolizione soglia 2.000 euro); Circolare 30/E/2023; Risoluzione 72/E/2016 (criptovalute come valute estere fino al 2022)
- Risoluzione 56/E/2020 (P2P); Risoluzione 72/E/2010 (ETC); Risoluzione 102/E/2011 (forex e CFD); Risposta a interpello n. 236/2019 (ETF non armonizzati)
- Art. 13 D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso); L. 199/2025 (aliquote IRPEF 2026); direttiva 2014/107/UE (DAC2/CRS) e direttiva 2023/2226/UE (DAC8), recepita con D.Lgs. 140/2025
- Istruzioni al Modello Redditi PF 2026 e al Modello 730/2026
Autore: Gabriele Orsillo, specialista fiscale in Tasse Trading dal 2024 e responsabile delle elaborazioni (oltre 1.000 conti trading esteri elaborati). Aggiornato: 6 ottobre 2026, modello Redditi PF 2026 e Modello 730/2026 (anno d’imposta 2025).
Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità esclusivamente informative, sono aggiornate alla data indicata e possono essere superate da modifiche normative o di prassi. Non costituiscono consulenza fiscale: l’applicazione al caso concreto dipende dalla situazione di ciascun contribuente e va verificata con un professionista abilitato. Tasse Trading non si assume alcuna responsabilità per l’uso delle informazioni qui riportate.
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